Lexipedia

04.1006 · Interrogazione urgente · 2004-03-02

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

L'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) non entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento d'identità, a meno che il richiedente l'asilo possa rendere verosimile di non poterlo fare per motivi scusabili o vi siano indizi di persecuzione che non risultino manifestamente infondati (art. 32 cpv. 2 lett. a legge sull'asilo [LAsi, RS 142.31]).

La giurisprudenza della Commissione di ricorso in materia d'asilo (CRA) non contraddice al chiaro tenore della legge e quindi neanche alla volontà del legislatore. Nella decisione GICRA 2003/18, la CRA fa presente che la nozione di persecuzione comprende in senso lato esclusivamente i pregiudizi seri - siano essi subiti o temuti- , imputabili all'agire umano; ne sono pertanto esclusi gli altri ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. In altri termini, si deve entrare nel merito di una domanda d'asilo se vi sono indizi di persecuzione che, oltre ai gravi pregiudizi citati all'articolo 3 LAsi, inglobano anche quelli contemplati dall'articolo 3 CEDU e dall'articolo 3 della Convenzione contro la tortura (inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento), nonché se vi sono situazioni di guerra, guerra civile o di violenza generale (inesigibilità dell'allontanamento). Nella sentenza citata dal consigliere nazionale Fehr, la CRA puntualizza che motivi medici, fatte salve circostanze particolari, non rientrano negli indizi di persecuzione in senso lato poiché non rappresentano un trattamento inumano o crudele, imputabile all'agire umano. Con la decisione in questione, la CRA non ha quindi esteso la nozione di persecuzione, ma l'ha precisata in modo restrittivo.

Il Consiglio federale risponde nel modo seguente alle singole domande:

1. Come già rilevato nella risposta all'interrogazione ordinaria Dunant del 15 marzo 2001 (01.1004), la CRA è un'autorità giudiziaria che, per le sue decisioni, è autonoma e sottostà unicamente alla legge (art. 2 dell'ordinanza concernente la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [OCRA, RS 142.317]). La CRA è responsabile in ultima istanza dell'applicazione della legislazione sull'asilo. Il principio della separazione dei poteri - principio fondamentale in uno Stato di diritto -, impone al Consiglio federale di rispettare un certo riserbo quando si tratta di valutare la giurisprudenza di un tribunale indipendente.

2. Il Consiglio federale non dispone di mezzi per intervenire direttamente nella giurisprudenza della CRA. La Commissione è un'autorità giudiziaria indipendente. Sulla base dell'articolo 16 OCRA, il Consiglio federale sorveglia la gestione della CRA unicamente dal profilo amministrativo; detta sorveglianza amministrativa non permette però di influire in alcun modo sulla giurisprudenza della Commissione. Se ritiene che la giurisprudenza di un'autorità giudiziaria sia in chiaro contrasto con la volontà del legislatore, il Consiglio federale può soltanto proporre all'Assemblea federale una modifica legislativa. Questa procedura consente di precisare la volontà del legislatore e di influenzare la giurisprudenza.

3. Poiché il Consiglio federale non ravvisa una contraddizione tra la volontà del legislatore e la giurisprudenza della CRA, è superfluo adottare ulteriori misure.

Risposta del Consiglio federale.