04.1125 · Interrogazione · 2004-10-07
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Per i motivi in seguito elencati, il Consiglio federale ritiene che il quadro giuridico relativo alla protezione accordata alla regione Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn iscritta nella Lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO sia sufficiente.
L'intera regione figura dal 1983 quale parte di un oggetto dell'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP, RS 451.11, oggetto "1507/1706 Berner Hochalpen und Aletsch-Bietschhorn-Gebiet"). Di conseguenza, è giustamente iscritta da tempo nelle liste internazionali dell'Unione mondiale per la natura (UICN) nella categoria V "Paesaggi protetti". Nel quadro del controllo degli effetti dell'IFP, eseguito su mandato dell'Organo parlamentare di controllo dell'amministrazione (OPCA), l'oggetto "1507/1706 Berner Hochalpen und Aletsch-Bietschhorn-Gebiet" non è stato trattato ed i risultati dell'indagine menzionata non sono applicabili allo stesso modo per l'oggetto in questione. I punti deboli ma anche quello forti dell'IFP sono noti da tempo. Uno dei suoi punti forti è legato agli ambiti connessi ai compiti federali, quali ad esempio il rilascio di concessioni o le costruzioni fuori dalle zone edificabili. Potenziali interventi nel Patrimonio mondiale sarebbero da includere in tale categoria. Interventi già pianificati non sono stati eseguiti e nuovi interventi non sono previsti. L'iscrizione della regione nella Lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO ha inoltre reso la popolazione ancora più consapevole della particolarità di tale zona e dell'importanza che assume la sua protezione.
Vaste aree della regione comprende inoltre bandite di caccia federali o cantonali, zone golenali o paludi d'importanza nazionale o zone naturali protette a livello cantonale. Diverse valli sul versante meridionale del Lötschberg sono state protette con contratti ai sensi dell' ordinanza sull'indennizzo delle perdite subite nell'utilizzazione delle forze idriche (OIFI, RS 721.821) e sono state delimitate nei piani di zona comunali quali zone paesaggistiche protette.
La protezione giuridica accordata alla regione è stata esaminata nel quadro dei lavori preliminari all'iscrizione a suddetta lista ed è stata ritenuta soddisfacente. Ulteriori accertamenti nel quadro del piano di gestione sono dunque superflui, tanto più che sinora non sono emerse circostanze sostanzialmente nuove. Nel frattempo è stata realizzata una struttura organizzativa adeguata e semplice, che permette di amministrare la regione e di elaborare un piano di gestione con obiettivi e provvedimenti concreti. Detta struttura è finanziata dai Comuni interessati, dai Cantoni Berna e Vallese nonché dalla Confederazione (gestione: seco; piano di gestione: UFAFP).
Risposta del Consiglio federale.