04.1169 · Interrogazione · 2004-12-15
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Ai sensi degli articoli 11 e 18 dell'ordinanza del 22 giugno 1994 sulla radioprotezione (ORaP; RS 814.501), una formazione in radioprotezione riconosciuta dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) costituisce la condizione per l'impiego diagnostico di impianti a raggi x a scopo chiropratico. Nel dicembre 2004, l'UFSP ha per la prima volta riconosciuto una formazione corrispondente, ossia quella dell'Istituto svizzero per la formazione dei chiropratici. In futuro, l'Istituto effettuerà gli esami seguendo un proprio regolamento. Il regolamento d'esame dei chiropratici concernente la radioprotezione, del 9 giugno 1969, può essere abrogato.
La procedura d'abrogazione del regolamento e del suo stralcio dalla raccolta sistematica è stata avviata. Il Consiglio federale si adopera affinché la raccolta del diritto federale sia costantemente aggiornata.
Risposta del Consiglio federale.