04.3011 · Interpellanza · 2004-03-02
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Ad domanda 1
Il Consiglio federale si è già espresso esplicitamente riguardo alle persecuzioni non statali il 12 settembre 2001 in risposta alle interpellanze Beerli (CS 01.3366 Ip.) e Heberlein (CN 01.3352 Ip.), come anche nel messaggio relativo alla modifica della legge sull'asilo del 4 settembre 2002 (02.060, capitolo 1.2.4). Si è pronunciato in favore del cambiamento di prassi proposto dall'Ufficio federale dei rifugiati (UFR). Parallelamente ha dato al Parlamento la possibilità di dibattere questa problematica nell'ambito della revisione legislativa in corso. Per il momento l'UFR non ha modificato la propria prassi in materia, ma ha continuato ad osservare attentamente gli sviluppi a livello internazionale. Da allora, tutti gli Stati dell'Unione europea (UE) tranne la Germania applicano la teoria della protezione. Alla fine di aprile 2004, nell'ambito dell'armonizzazione del diritto in materia d'asilo nell UE, il Consiglio "Giustizia e affari interni" dell'UE ha adottato la direttiva concernente le norme minime per la qualifica di rifugiato o di persona bisognosa di protezione internazionale a cittadini di Stati terzi o apolidi. Nella direttiva viene menzionata in modo esplicito la rilevanza della persecuzione non statale per la protezione dei rifugiati.
L'UFR segue costantemente l'evoluzione della situazione ed ha il compito di chiedere una modifica della prassi, quando questa s'imporrà. Nel frattempo, le persone seriamente minacciate di persecuzioni non statali continueranno ad essere protette in Svizzera tramite l'ammissione provvisoria per inammissibilità o inesigibilità del rinvio.
Ad domanda 2
Né la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), né la Convenzione del 1951 sullo statuto dei rifugiati limitano la nozione di autore della persecuzione. I limiti odierni sono stati definiti dalla prassi di per sé suscettibile di evolvere in funzione delle nuove realtà.
Conseguentemente, non è necessaria una modifica legislativa per il riconoscimento delle persecuzioni non statali. Qualora il Parlamento ritenesse necessario un disciplinamento legale esplicito, esso dovrebbe avvenire nell'ambito della legge sull'asilo. In occasione della sessione speciale di maggio 2004, nell'ambito del dibattito sulla revisione parziale della legge sull'asilo il Consiglio nazionale vi ha tuttavia rinunciato.
Ad domanda 3
L'UFR, come il Consiglio federale, dà grande importanza alla trasparenza in questo ambito, così come menzionato nel precitato messaggio del 4 settembre 2002. Pertanto i parlamentari possono trattare la questione del riconoscimento delle persecuzioni non statali durante le deliberazioni sulla revisione parziale della LAsi (RS 142.31), oppure chiedere precisazioni. Il Consiglio federale non si oppone a un dibattito o a un preciso disciplinamento formale della questione, anche se in questo può celarsi l'inconveniente di un'assenza di flessibilità.
Ad domanda 4
Una volta che il Consiglio federale avrà preso una decisione, il DFGP dovrà attenervisi.
Risposta del Consiglio federale.