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04.3188 · Interpellanza · 2004-03-19

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Conformemente alla Convenzione n. 98 concernente l'applicazione dei principi del diritto sindacale e di negoziazione collettiva dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), misure appropriate alle condizioni nazionali devono essere prese, se necessario, al fine di incoraggiare e promuovere il maggiore sviluppo e la maggiore utilizzazione possibili di procedure di negoziazione volontaria di contratti collettivi (art. 4).

Ad 1

La posizione del Consiglio federale nei confronti del promovimento di contratti collettivi di lavoro (CCL) non è mutata rispetto a quella espressa in occasione della ratifica della Convenzione OIL n. 98 (messaggio nel FF 1999 I 447): dato che la negoziazione collettiva ha carattere volontario, lo Stato deve offrire condizioni quadro che permettano ai partner sociali di negoziare di concerto le condizioni di lavoro; lo Stato deve altresì prevedere procedure intese ad agevolare tale negoziazione, ma non è tenuto a prendere misure che obbligano i partner sociali a negoziare.

In altri termini, lo Stato assicura il promovimento dei CCL - e rispetta con ciò la Convenzione n.98 - fissando condizioni quadro favorevoli all'esistenza dei contratti collettivi di lavoro e facilitandone la negoziazione.

In alcuni casi lo Stato ha svolto un ruolo più attivo nel promovimento dei contratti collettivi di lavoro. Nel mese di marzo 2000, ad esempio, grazie alla mediazione della Direzione del lavoro del Seco è stato possibile comporre amichevolmente la controversia relativa all'adeguamento dei salari del CCL per l'edilizia e il genio civile. Interventi simili devono tuttavia costituire un'eccezione in quanto il principio d'autonomia dei partner sociali - garante della negoziazione volontaria - va preservato.

Ad 2

Nel suo messaggio a sostegno della ratifica della Convenzione OIL n.98, il Consiglio federale aveva enumerato gli strumenti per il promovimento della negoziazione collettiva esistenti in Svizzera. Questi ultimi soddisfano pienamente i requisiti della Convenzione. Si tratta in particolare:

- delle numerose leggi federali, come ad esempio il Codice delle obbligazioni (CO; RS 220), che stabiliscono norme minime cui è possibile derogare mediante i CCL,

- della legge federale del 17 dicembre 1993 sull'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese (Legge sulla partecipazione; RS 822.14), che conferisce ai rappresentanti dei lavoratori un diritto di partecipazione negli ambiti della protezione dei lavoratori e della sicurezza sul lavoro, del trasferimento d'imprese e dei licenziamenti collettivi,

- dell'istituzione di organismi e di procedure di conciliazione a livello federale e cantonale che permettono di comporre in via amichevole conflitti collettivi di lavoro nell'ambito di procedure semplici, rapide e gratuite.

Vanno inoltre menzionati gli strumenti sviluppati nel quadro delle misure d'accompagnamento alla libera circolazione delle persone, che entreranno in vigore il 1° giugno 2004: l'agevolazione delle condizioni per il conferimento dell'obbligatorietà generale ai contratti collettivi di lavoro e la fissazione di salari minimi vincolanti mediante contratti normali di lavoro. Tali strumenti contribuiranno altresì al promovimento della negoziazione collettiva.

Ad 3

Appalti

Conformemente all'articolo 8 della legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1), la Confederazione aggiudica commesse per prestazioni in Svizzera solo ad offerenti che garantiscono il rispetto delle disposizioni in materia di protezione del lavoro e delle condizioni di lavoro della manodopera nonché la parità tra uomo e donna in ambito salariale. Gli offerenti che non rispettano tali principi possono essere esclusi dalla procedura in corso (art. 11 LAPub). Le condizioni di lavoro sono quelle definite nei contratti collettivi di lavoro e nei contratti normali di lavoro e, in mancanza di questi, le condizioni di lavoro effettive, usuali per il luogo e la professione (art. 6 e 7 dell'ordinanza sugli acquisti pubblici, OAPub; RS 172.056.11). Ai sensi del diritto in materia di acquisti pubblici, il rispetto di queste disposizione procedurali è un obbligo per la Confederazione e non una possibilità o un semplice criterio nella ricerca dell'offerta economicamente più conveniente. In tal modo si garantisce che gli scopi di cui all'articolo 8 LAPub - mantenimento delle conquiste sociali, difesa della pace del lavoro e prevenzione delle ripercussioni sociali non auspicate - non si confondano con gli scopi della procedura d'aggiudicazione delle commesse pubbliche, ossia la ricerca dell'offerta più conveniente.

Concessioni

Nell'ambito dei mercati liberalizzati, sottoposti al rilascio di concessioni e autorizzazioni statali, si richiedono l'osservanza del diritto applicabile, in particolare del diritto del lavoro, così come il rispetto delle condizioni di lavoro usuali nel settore.

È il caso ad esempio delle telecomunicazioni (art. 6 della legge sulle telecomunicazioni, LTC; RS 784.10), della posta (art. 22 dell'ordinanza sulle poste, OPO; RS 783.01) e delle ferrovie (art. 9 della legge federale sulle ferrovie, RS 742.101, secondo cui l'autorizzazione per utilizzare l'infrastruttura di un'altra impresa ferroviaria è rilasciata in particolare soltanto se sono osservate le prescrizioni in materia di diritto del lavoro e garantite le condizioni di lavoro del settore).

Per quanto riguarda il rispetto di CCL segnaliamo che, nell'ambito delle discussioni sulla liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni (nel 1996-1997), il Parlamento ha chiaramente espresso la sua volontà di non estendere ai concorrenti di Swisscom l'obbligo imposto a quest'ultima di negoziare con le associazioni del personale un CCL (che esiste dal 1° gennaio 2001). Nelle risposte alle interpellanze Maillard 03.3039 (Orange viola la legge sulle telecomunicazioni) e Sommaruga 01.3197 (Condizioni di lavoro nelle imprese concessionarie), il Consiglio federale si è espresso favorevolmente in merito alla conclusione di un CCL nel settore delle telecomunicazioni e ha indicato che era disposto a dichiarare d'obbligatorietà generale tali CCL purché le condizioni legali siano rispettate.

Nel quadro della 2 tappa della riforma ferroviaria si prevede di introdurre l'obbligo di rispettare le condizioni di lavoro in uso nel settore onde poter beneficiare di sussidi per il trasporto di persone, soprattutto a livello regionale. Laddove esistono CCL cantonali (ad esempio nel settore dei trasporti via bus a Berna e Soletta), la prassi della Confederazione consiste già nel subordinare la concessione di sussidi al rispetto di tali contratti.

Sussidi

I sussidi hanno scopi diversi a seconda della loro assegnazione; in nessun caso tali scopi riguardano primariamente il rispetto di CCL o di condizioni di lavoro minime. Nell'ambito delle procedure di attribuzione dei sussidi, le autorità statali devono provvedere affinché non siano sussidiati coloro che violano, manifestamente e sistematicamente, le prescrizioni del nostro ordinamento giuridico e i contratti collettivi di lavoro vigenti.

Ad 4

Gli acquisti pubblici non sono uno strumento di promozione della conclusione di CCL da parte dei partner sociali; tuttavia, un'attuazione coerente e adeguata dell'articolo 8 LAPub nella pratica può contribuire ad aumentare il numero delle imprese che rispettano le condizioni di lavoro previste dai CCL esistenti.

Gli offerenti non possono essere costretti ad aderire ad un CCL; tuttavia, per evitare distorsioni sociali tra gli offerenti, la Confederazione aggiudica le commesse soltanto alle imprese che rispettano le disposizioni contrattuali dei CCL. La Commissione degli acquisti della Confederazione raccomanda ai servizi di acquisto di far firmare agli offerenti una dichiarazione in base a cui si impegnano a rispettare, così come i loro subappaltatori, le condizioni di lavoro, le disposizioni sulla protezione dei lavoratori nonché la parità salariale.

Affinché l'attuazione dell'articolo 8 LAPub si mostri efficace, sono state prese o sono previste altre misure:

- innanzitutto occorre informare e sensibilizzare gli offerenti e i servizi di acquisto in merito agli obblighi di cui all'articolo 8 LAPub. La frequente consultazione del sito Internet dell'Amministrazione federale sugli appalti pubblici è un segnale incoraggiante di questa sensibilizzazione;

- nelle Condizioni Generali applicate dalla Confederazione nell'ambito degli acquisti pubblici è stato introdotto un rinvio alle disposizioni pertinenti in materia;

- l'attuazione dell'articolo 8 LAPub è ora parte integrante della formazione (di base e continua) delle persone preposte agli acquisti pubblici;

- nel settore dell'edilizia si prevede in futuro l'obbligo per l'offerente di fornire un attestato rilasciato da commissioni paritetiche per poter partecipare alla procedura di aggiudicazione delle commesse pubbliche. Attualmente sono in corso sperimentazioni in tal senso sia a livello federale che cantonale;

- in alcuni ambiti, queste misure saranno accompagnate da un sistema moderato di controllo; in particolare nell'assegnazione di mandati di stampa sono state pertanto definite, d'intesa con i rappresentati delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, le condizioni necessarie per effettuare i relativi controlli.

Risposta del Consiglio federale.