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04.3428 · Mozione · 2004-06-18

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Secondo l'articolo 22 capoverso 1 primo periodo della legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (legge sull'IVA, LIVA; RS 641.20) su richiesta, le persone giuridiche, le società di persone e le persone fisiche che hanno la loro sede o uno stabilimento di impresa sul territorio della Confederazione e sono strettamente vincolate tra di loro sono trattate insieme come un singolo contribuente. Il secondo periodo dell'articolo 22 capoverso 1 LIVA stabilisce che è dato vincolo stretto se, secondo l'insieme delle circostanze di fatto, una persona fisica, una società di persone o una persona giuridica riunisce sotto una direzione unica, attraverso la maggioranza dei voti o altrimenti, una o più persone giuridiche o fisiche o società di persone.

Il criterio del vincolo stretto e quindi della direzione unica quale esigenza per l'imposizione di gruppo si trova già nel diritto azionario. Secondo l'articolo 663e capoverso 1 CO, alla cui disposizione si orienta il concetto di "imprese riunite sotto una direzione unica" dell'articolo 22 capoverso 1 LIVA, la società che, attraverso una maggioranza di voti o in altra guisa, riunisce sotto una direzione unica una o più altre società (gruppo di società) deve allestire un conto consolidato annuale (conto di gruppo).

Secondo dottrina e prassi concernenti l'articolo 663e CO, si può presumere l'esistenza di una direzione unica, che origina un'unità economica delle imprese tra esse strettamente legate, quando la politica imprenditoriale è determinata da un'impresa sovrastante, ossia quando le direttive di questo membro del gruppo, definibile anche impresa dominante, devono essere seguite dalle imprese dominate. Si tratta quindi di direttive che privilegiano l'interesse del gruppo rispetto all'interesse dei singoli e quindi, di fatto, comportano la perdita dell'autonomia economica delle imprese di gruppo vincolate alle direttive. Ciò è ad esempio il caso, se un'impresa non è più in grado di prendere autonomamente le sue decisioni di finanziamento riguardo ai suoi propri mezzi, ma deve sottomettersi alla direzione dell'altra impresa.

Entra in considerazione come indizio principale di riunione sotto una direzione unica la partecipazione al capitale di un'altra impresa. Quando la partecipazione è di oltre il 50 per cento del capitale sociale, e contemporaneamente vi è una maggioranza dei diritti di voto, l'AFC presume l'effettiva esistenza di una direzione unica. Anche la sola maggioranza dei diritti di voto può giustificare la direzione unica.

2. Nella mozione si asserisce che per tradizione molti prestatori di servizi nel settore della sanità sono organizzati in fondazioni, consorzi o associazioni, e sono solo difficilmente integrabili nelle strutture di un gruppo e che, a differenza del classico modello di gruppo, la formazione della volontà uniforme non avviene gerarchicamente, bensì con il consenso e il coordinamento. Al riguardo occorre precisare che secondo la prassi dell'Amministrazione federale delle contribuzioni - conformemente alle disposizioni dell'articolo 663e capoverso 1 CO e dell'articolo 22 capoverso 1 LIVA ("attraverso la maggioranza dei voti o altrimenti") - la direzione unica richiesta per l'imposizione di gruppo non è determinata solo attraverso il dominio della partecipazione in capitale, bensì anche attraverso l'impostazione con questo scopo degli statuti delle imprese del gruppo o attraverso contratti tra le imprese partecipanti o tra gli azionisti delle società. Tuttavia, anche se per il raggruppamento si sceglie la forma del contratto, la direzione unica di un'impresa dominante è necessaria, affinché il gruppo possa beneficiare dell'imposizione di gruppo.

I partner nel settore della sanità che praticano una cooperazione che adempie le condizioni dell'articolo 22 LIVA in relazione con l'articolo 663e CO possono pure applicare l'imposizione di gruppo. È necessario esaminare caso per caso se le esigenze sono adempite. Se invece si tratta unicamente di una relazione tra più imprese, che per contratto hanno avviato una collaborazione per determinati scopi comuni (ad es. per l'acquisto di materiale, la gestione di una lavanderia, i servizi tecnici o l'informatica), rimanendo però giuridicamente ed economicamente indipendenti nella loro relazione reciproca, manca, come ha anche riconosciuto il Tribunale federale, il rapporto di subordinazione, ciò che esclude l'applicazione dell'imposizione di gruppo (vedi in merito DTF 125 II 326 segg.). Nel caso di simili imprese comuni (cosiddette joint venture) le imprese partecipanti rimangono economicamente indipendenti, a meno che - ciò che costituisce l'eccezione - uno dei partner domini l'impresa comune.

3. Il problema sollevato nella mozione concernente l'aggravio fiscale di operazioni effettuate attraverso la cooperazione da imprese partner legate non può essere risolto, estendendo l'accesso all'imposizione di gruppo, poiché i presupposti per la concessione dell'imposizione di gruppo verrebbero indeboliti in modo tale da minare questa figura giuridica. Forme di collaborazione non esistono difatti solo nel settore della sanità, bensì anche nella formazione (ad es. a livello di università e scuole universitarie professionali) nonché nel settore finanziario e dei crediti. Per ragioni di parità di trattamento, anche in tutti questi casi di cooperazione si dovrebbe accordare la possibilità di scegliere l'imposizione di gruppo. Inoltre si porrebbe la questione a sapere se, in caso d'accettazione dell'imposizione di gruppo nella sanità, la responsabilità solidale prevista nell'articolo 32 capoverso 1 lettera e LIVA di ogni membro di un gruppo IVA per tutte le imposte dovute dal gruppo non abbia effetti troppo negativi.

Occorre inoltre essere in chiaro che il problema sollevato nella mozione non riguarda l'imposizione di gruppo come tale, quanto piuttosto la nutrita lista delle operazioni escluse dall'imposta volute dal legislatore nell'articolo 18 LIVA. Tali operazioni non legittimano la deduzione dell'imposta precedente per gli acquisti di beni o prestazioni di servizi effettuati a questo scopo (ad es. per le operazioni degli ospedali).

4. Nella mozione si critica inoltre che la prassi dell'Amministrazione federale delle contribuzioni non prevede l'imposizione di gruppo retroattiva. Non è tuttavia possibile rinunciare a questa prassi. Infatti, se le imprese o organizzazioni conteggiavano l'imposta come contribuenti IVA già prima dell'imposizione di gruppo, nel caso di una sua applicazione retroattiva si dovrebbe modificare con effetto retroattivo anche la contabilità di queste imprese in materia d'imposta sul valore aggiunto.

In caso d'accettazione retroattiva dell'imposizione di gruppo non si dovrebbero modificare posticipatamente soltanto i relativi giustificativi contabili, bensì anche i conti annuali approvati, ciò che trasgredisce le vigenti prescrizioni generali in materia di contabilità.

5. Secondo l'articolo 59 capoverso 3 LIVA il contribuente che ha scelto il metodo dell'aliquota saldo può passare al metodo di rendiconto effettivo soltanto dopo un periodo di cinque anni. Occorre ammettere che questo termine costituisce un ostacolo. La prassi in vigore durante la validità dell'ordinanza del Consiglio federale del 22 giugno 1994 prevedeva invece un termine di un anno. In quest'ambito la LIVA ha comportato un peggioramento. Nell'ambito del rapporto sui primi dieci anni dell'IVA, che il Consiglio federale deve redigere in adempimento al postulato dell'ex-consigliere nazionale Hansueli Raggenbass (03.3087), il Consiglio federale proporrà pertanto una revisione del citato articolo 59 capoverso 3 LIVA. In questo modo sarà non solo possibile rendere più attrattiva l'applicazione del metodo dell'aliquota saldo, bensì facilitare anche il passaggio all'imposizione di gruppo. Il termine di cinque anni per il passaggio dal metodo effettivo al metodo dell'aliquota saldo deve invece essere mantenuto.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.