04.3487 · Interpellanza · 2004-10-04
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. Secondo il 1° messaggio del 14 novembre 2001 concernente la NPC (FF 2002 2065) che, nel settore dei sussidi per la costruzione e le spese di esercizio, prevedeva una disposizione transitoria a livello di legge, i Cantoni devono calcolare le prestazioni fornite finora dall'AI in base ai disciplinamenti e al sistema di calcolo esistenti, fino a quando essi non disporranno di un sistema proprio autorizzato, ma almeno per altri tre anni. Nel quadro dei dibattiti parlamentari sulla NPC, la disposizione transitoria dell'articolo 197 numero 4 Cost. è stata ancorata a livello di Costituzione. Essa menziona esplicitatamente sia i sussidi per la costruzione sia quelli per la gestione. Durante il periodo di transizione i Cantoni devono applicare le disposizioni legali della legislazione concernente l'AI. In tal modo viene stabilita la base su cui durante il periodo di transizione devono essere valutate le domande di sussidiamento. In modo analogo devono essere interpretate le prestazioni dell'assicurazione invalidità di cui all'articolo 197 numero 2 Cost. nel settore dei sussidi per la costruzione e la gestione delle scuole speciali. In vista del secondo messaggio concernente la NPC, Confederazione e Cantoni specificheranno le modalità.
2. Ogni istituzione che soddisfa le premesse per i sussidi per la costruzione e la gestione secondo la legislazione in materia di AI, deve poter presentare la rispettiva domanda presso il Cantone di ubicazione. Sono eccettuate le istituzioni per l'integrazione professionale, che restano di competenza dell'AI. La disposizione transitoria di cui all'articolo 197 numero 5 Cost. concernente l'aiuto agli anziani e ai disabili deve essere completata con una disposizione transitoria dell'articolo 101 della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). Nel rapporto del 24 settembre 2004 per la consultazione sulla legislazione d'esecuzione della NPC, il Consiglio federale propone una regolamentazione transitoria all'articolo 101 LAVS volta a impedire la diminuzione delle prestazioni rispetto alla regolamentazione attuale.
3. La legislazione concernente l'AI disciplina attualmente il diritto a provvedimenti individuali per l'istruzione scolastica speciale. Con la NPC, i Cantoni assumono l'esclusiva competenza finanziara e tecnica nel settore dell'istruzione scolastica speciale. La disposizione transitoria relativa all'istruzione scolastica speciale di cui all'articolo 197 numero 2 Cost. obbliga i Cantoni ad assumersi pure, sino all'approvazione cantonale di una strategia per l'istruzione scolastica speciale ma almeno per tre anni, le attuali prestazioni individuali dell'AI in materia di istruzione scolastica speciale, inclusa quella prescolastica di natura pedagogico-terapeutica. Ogni persona invalida che adempie le condizioni della legislazione in materia di AI ha diritto all'indennizzo dei rispettivi provvedimenti per l'istruzione scolastica speciale.
Risposta del Consiglio federale.