Nessun sostegno dello Stato all'esportazione di materiale bellico
05.3511 · Mozione · 2005-09-28
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di non accordare alcun sostegno da parte dello Stato, e in particolare alcuna garanzia dei rischi delle esportazioni, per gli affari con l'estero previsti all'articolo 22 della legge federale sul materiale bellico (LMB) né per i contratti conclusi secondo l'articolo 20 della stessa legge. Inoltre le autorità statali, segnatamente Armasuisse, gli addetti alla difesa e il SECO, nonché le istituzioni sostenute dallo Stato come l'OSEC, non devono più ricevere aiuti per avviare tali affari e per firmare tali contratti.
Begründung
Da quando è stata introdotta la garanzia dei rischi delle esportazioni negli anni Trenta del secolo scorso, la Svizzera ha sempre rispettato la prassi secondo cui il materiale bellico venduto all'estero non rientra nella categoria dei beni che beneficiano di questa garanzia. Tale prassi ha finora dato buoni risultati. Non vi è alcun motivo di modificarla sostanzialmente.
Armasuisse ha recentemente negoziato di nuovo la vendita di materiale bellico pesante a Stati (la Malaysia, il Pakistan, l'Iraq, ecc.), che non figurano nell'elenco dei Paesi ai quali il Consiglio federale rilascia solitamente un'autorizzazione. Di conseguenza il Consiglio federale è stato costretto ad agire. L'esame della dimensione di politica estera di questi affari è stato effettuato troppo tardi e soprattutto in modo non abbastanza serio, come risulta dalle tergiversazioni a proposito dell'autorizzazione per le vendite all'Iraq.
Ciò che succede in Paesi come gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e la Francia mostra che le vendite di armi sussidiate dallo Stato a Paesi esteri coinvolgono direttamente gli Stati venditori nella politica di difesa e di sicurezza degli Stati acquirenti, mettendo sotto pressione la politica estera dei primi. Il fatto di perseguire obiettivi di politica estera favorendo sistematicamente le esportazioni di armi è assolutamente incompatibile con la tradizione e gli obiettivi della politica estera svizzera. Soltanto rinunciando completamente a sussidiare a livello statale le vendite di materiale bellico all'estero sarà possibile mantenere e rafforzare la coerenza della politica estera svizzera.
Nella sua risposta all'interrogazione 04.1171, il Consiglio federale ha rivelato che, anche se l'addetto alla difesa svizzero in Turchia non partecipa all'avvio di affari sottostanti ad autorizzazione, egli ha per contro inoltrato le relative domande inerenti all'acquisto di materiale bellico svizzero, sebbene il Consiglio federale da parecchi anni non rilasci più nuove autorizzazioni per esportazioni di materiale bellico verso la Turchia. A tale proposito sarebbe opportuno essere ancora più prudenti.
La LMB bellico incarica il Consiglio federale e l'amministrazione di valutare le domande di esportazione di tale materiale in funzione di un elenco di criteri ben precisi. Se le autorità dello Stato sono coinvolte direttamente nelle transazioni concernenti tali affari, ne risultano conflitti tra i vari ruoli in grado di scuotere la fiducia indispensabile che occorre avere nella procedura di autorizzazione.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale condivide l'opinione che le domande per l'esportazione di materiale bellico devono essere presentate nell'ambito delle basi legali esistenti e che le procedure di autorizzazione utilizzate a tale scopo non devono essere falsate da altri interessi e da eventuali conflitti tra i vari ruoli. Ciò è garantito dall'attuale attribuzione delle competenze nell'amministrazione e dalla ripartizione dei compiti tra i diversi servizi. Lo studio del gruppo di lavoro interdipartimentale istituito dal Consiglio federale non ha fornito indicazioni secondo cui sarebbero necessari cambiamenti a questo proposito. Le autorità federali e le istituzioni sussidiate dallo Stato, come l'OSEC, non favoriscono le esportazioni di armi. Il fatto che un addetto alla difesa trasmetta una domanda di acquisto di materiale bellico al servizio al quale occorre giustamente destinarla non cambia nulla in tal senso.
Secondo la prassi del Consiglio federale, la garanzia dei rischi delle esportazioni non ha finora assicurato le armi e i veicoli blindati. Per quanto riguarda gli altri materiali d'armamento si sta verificando se i principi della politica svizzera di sviluppo e gli impegni di diritto internazionale contratti dalla Svizzera vengono rispettati. Nell'ambito della revisione della GRE, attualmente in corso, il 9 marzo 2005 il Consiglio nazionale ha respinto con 83 voti favorevoli e 66 voti contrari una proposta intesa a escludere le armi, il materiale bellico e altri materiali d'armamento dalla copertura della GRE. Nel caso in cui l'OSEC riceva eccezionalmente richieste che rientrano nel settore dei controlli delle esportazioni rilevanti dal profilo della politica di sicurezza, essa rende attento il richiedente al fatto che esiste l'obbligo di ottenere un'autorizzazione.
Per quanto riguarda Armasuisse, essa ha il mandato di vendere o di liquidare i sistemi di armi superflui nell'ambito della riduzione dei vari equipaggiamenti decisa dal Consiglio federale il 18 settembre 2002. Come ha già spiegato nel parere in merito alla mozione Lang 05.3495, il Consiglio federale ha stabilito, all'inizio del 2006, di introdurre nuove disposizioni concernenti l'esportazione di materiale bellico ormai obsoleto.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.