05.3884 · Postulato · 2005-12-16
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di esaminare l'efficacia dei "crash recorder"(scatole nere) installati sui veicoli, tenendo conto anche degli aspetti giuridici, e di presentare un rapporto.
Begründung
In Svizzera, più del 30 per cento dei danni subiti da persone coinvolte in un incidente stradale consistono in ferite della colonna vertebrale cervicale (traumatismo cervicale di contraccolpo). I costi che ne derivano sono ingenti e gravano notevolmente sull'economia nazionale. Nel caso dei traumatismi cervicali di contraccolpo, è di regola difficile stabilire il rapporto di causa-effetto tra l'incidente e i susseguenti problemi di salute delle vittime. In particolare in caso di tamponamenti, i cosiddetti "crash recorder" consentirebbero di misurare la forza di accelerazione, che costituisce il principale valore di riferimento per stabilire un rapporto di causa-effetto.
Grazie ai "crash recorder" installati sui veicoli, è possibile ricostruire i secondi che precedono il verificarsi di un incidente. Questi apparecchi poco costosi, che possono essere installati anche a posteriori senza particolari complicazioni, registrano la portata e la direzione delle forze di accelerazione. In tal modo, dopo un incidente è possibile rilevare in maniera ancora più esatta rispetto ad oggi le accelerazioni o le variazioni di velocità che interessano il veicolo. Grazie a dati sicuri, dopo un sinistro è dunque possibile accelerare le procedure giudiziarie e assicurative, con conseguente riduzione dei costi.
Gli attuali sistemi a airbag dovrebbero essere configurati in maniera tale da rilevare le informazioni determinanti ai fini della ricostruzione della dinamica di un incidente. In linea di massima, ogni veicolo dotato di airbag è già oggi munito di un "crash recorder". È il produttore stesso a decidere se e in quale misura il dispositivo di comando dell'airbag viene sfruttato per il rilevamento dati. Alcuni grandi produttori di automobili stanno studiando diversi sistemi di airbag combinati con la registrazione di dati. È però anche ipotizzabile obbligare per legge i produttori di automobili a mettere a disposizione delle autorità inquirenti i dati rilevati dai dispositivi di comando degli airbag nel caso di incidenti con danni a persone.
Visti il pericolo rappresentato dai veicoli a motore, le migliori possibilità di ricostruire la dinamica di un incidente grazie ai "crash recorder" nonché gli esigui costi di acquisto e di installazione degli apparecchi, si giustifica l'obbligo legale di installarli e di mettere i dati registrati a disposizione delle autorità inquirenti o delle assicurazioni. Ciò non costituisce un'ingerenza eccessiva nei diritti della personalità, giacché verrebbero rilevati esclusivamente i dati attuali in relazione a un sinistro.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Oggigiorno, i veicoli con luci blu e avvisatori a due suoni alternati (veicoli dei pompieri, della polizia, ambulanze) devono essere muniti di un apparecchio di registrazione dei dati. I veicoli che hanno la precedenza dispongono così di un dispositivo di controllo mediante il quale è possibile dimostrare (per es. in caso d'incidente) a quale velocità circolavano, se sono stati attivati la luce blu e gli avvisatori a suoni alternati nonché eventuali altre funzioni.
L'obbligo di equipaggiare tutti i veicoli a motore di simili dispositivi è stato attentamente vagliato nel quadro della definizione di un programma di misure della Confederazione volto a migliorare la sicurezza sulle strade (Via sicura). Per i seguenti motivi tale obbligo è stato respinto: da uno studio condotto in Germania è emerso che l'effetto preventivo dei cosiddetti "crash recorder" è esiguo. A un limitato potenziale di riduzione del numero di morti e feriti sulle strade si contrappongono elevati costi di installazione dei dispositivi sui veicoli. Calcolando 250 franchi per l'installazione in serie e 700 franchi per l'installazione a posteriori, i costi complessivi di equipaggiamento per circa 4,5 milioni di veicoli a motore si eleverebbero a poco meno di 3 miliardi di franchi. Ciò senza contare i circa 300 milioni di franchi annui necessari per la manutenzione delle apparecchiature e l'equipaggiamento dei nuovi veicoli ammessi alla circolazione (ca. 320 000 unità).
Gli apparecchi di registrazione dei dati costituiscono certamente uno strumento adeguato per la ricostruzione degli incidenti. Non sono invece necessarie nuove disposizioni per sfruttare i dati già oggi registrati dai veicoli (per es. tramite i sistemi di airbag) al fine di fare chiarezza sulle responsabilità dei conducenti coinvolti in un incidente. La valutazione dei mezzi di prova avviene in base alle disposizioni del diritto penale formale e del diritto civile formale. Procedendo in questo modo, non è possibile valutare i dati registrati per ogni singolo incidente, ma almeno per i casi in cui il relativo onere appare proporzionato.
In sintesi si constata che i chiarimenti chiesti dall'autrice del postulato sono già stati effettuati nel quadro dell'elaborazione del programma Via sicura (cfr. al riguardo anche il postulato Wiederkehr 99.3422, Scatola nera per le automobili). Con il presente parere è soddisfatta anche la richiesta di presentazione di un rapporto; il postulato è dunque realizzato.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.