06.3100 · Postulato · 2006-03-23
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di esaminare una modifica della legislazione tributaria vigente affinché indennità finanziarie quali partecipazioni dei collaboratori, titoli, riduzioni di pigioni ecc. vengano disciplinate in modo generale e completo ai fini dell'imposizione del reddito nell'ambito dell'imposta federale diretta e delle imposte sul reddito cantonali e comunali. L'obiettivo dovrebbe essere un'imposizione sul reddito uniforme delle indennità dei collaboratori sotto forma di salari in contanti e di partecipazioni dei collaboratori ecc. Questo nell'interesse di una massima equità fiscale conformemente al principio costituzionale dell'imposizione secondo la capacità economica.
Begründung
Nella sessione primaverile del 2006 il Consiglio nazionale ha promulgato una legge sull'imposizione delle partecipazioni dei collaboratori sotto forma di azioni e di opzioni e creato in tal modo una valida base nazionale per l'imposizione. Rispetto alla situazione attuale, questa novità è da considerare come un miglioramento. Ciononostante, tenendo conto del principio costituzionale dell'imposizione secondo la capacità economica, rimangono aperte questioni sull'equità fiscale nel settore dell'imposizione delle partecipazioni dei collaboratori, visto che questa forma, peraltro auspicata, di indennizzo e di partecipazione dei collaboratori tenderebbe ad aumentare in futuro.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale non ritiene necessario modificare la legislazione vigente per disciplinare in modo completo le indennità versate ai collaboratori, poiché le leggi attuali contemplano già il principio dell'imposta sul reddito complessivo. La clausola generale di cui all'articolo 16 capoverso 1 LIFD prescrive che la totalità dei proventi, periodici e unici, è imponibile. Tale clausola è contenuta anche nell'articolo 17 capoverso 1, che dichiara imponibili tutti i proventi di un'attività lucrativa dipendente. L'articolo 126 LIFD obbliga inoltre i lavoratori dipendenti a fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta. Dal canto loro, i datori di lavoro devono rilasciare attestazioni scritte sulle proprie prestazioni ai lavoratori (art. 127 LIFD).
Secondo il consigliere nazionale Wäfler, tutte le indennità dovrebbero essere disciplinate in modo completo. Dalla sua richiesta bisogna concludere che la legge dovrebbe elencare in modo dettagliato tutte le possibili prestazioni del datore di lavoro ai propri lavoratori, in quanto egli considera insufficiente la breve menzione esemplificativa dei vari proventi nell'articolo 17 capoverso 1 LIFD. L'elenco dettagliato di tutte le prestazioni immaginabili appesantirebbe la legislazione e indurrebbe a credere che le prestazioni elencate nella legge siano complete. Con una lunga lista si correrebbe pertanto il pericolo che, in futuro, modalità di retribuzione nuove e finora sconosciute non sarebbero tassate.
Gli esempi di proventi e soprattutto l'espressione "altre prestazioni valutabili in denaro" contenuti nell'articolo 17 capoverso 1 LIFD bastano a disciplinare a fini fiscali ogni possibile prestazione del datore di lavoro al lavoratore. Questa clausola generale e gli obblighi di collaborare e rilasciare attestazioni sono esaustivi al punto tale da permettere di soddisfare, nella prassi, il principio dell'imposizione secondo la capacità economica. Occorre menzionare che l'imposizione delle indennità speciali come le prestazioni in natura (ad es. diritto d'abitazione o prelievi di merci) non presenta alcun problema sotto il profilo temporale. Tali indennità sono attribuibili all'anno fiscale in cui sono state effettivamente fornite. Diversa è la situazione per le azioni o le opzioni con termine di attesa in quanto, a causa del blocco della disponibilità, bisogna stabilire il momento dell'imposizione ma anche il loro valore. Con il messaggio del 17 novembre 2004 il Consiglio federale propone una nuova soluzione per l'imposizione delle partecipazioni dei collaboratori. Attualmente questo affare si trova nella procedura di appianamento delle divergenze presso le Camere federali.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.