07.3167 · Interpellanza · 2007-03-22
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Gli studenti stranieri che trascorrono diversi anni in Svizzera per svolgere gli studi e che non dispongono di una copertura sufficiente nel loro Paese devono assicurarsi, all'arrivo in Svizzera, come qualsiasi altra persona residente nel nostro Paese.
Il fatto è che numerosi di questi studenti dispongono di una scarsa copertura assicurativa o subiscono sospensioni di prestazioni.
Al loro arrivo in Svizzera, alcuni studenti si assicurano presso compagnie private, ad un prezzo modico, e rinnovano il contratto di anno in anno. Le compagnie in questione non offrono né la stessa sicurezza né le stesse prestazioni dell'assicurazione di base.
Altri si assicurano presso un assicuratore-malattie, ma non sono in grado di pagare i premi poiché i redditi che conseguono (spesso lavorano a tempo parziale per finanziare gli studi) non permettono loro di far fronte agli impegni. Ben presto subiscono dunque la sospensione delle prestazioni.
1. Il Consiglio federale giudica soddisfacente questa situazione?
2. Approva il fatto che studenti che trascorrono diversi anni nel nostro Paese possano assicurarsi presso compagnie private e rinnovare il contratto di anno in anno?
3. Ritiene che i premi degli studenti di condizione economica modesta debbano essere sussidiati dai cantoni, come nel caso degli altri residenti?
Stellungnahme des Bundesrates
Di regola gli studenti provenienti da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS possono rimanere assicurati presso l'assicurazione malattie sociale del loro Paese d'origine e durante il loro soggiorno in Svizzera hanno diritto all'assistenza reciproca in materia di prestazioni e alle cure mediche ai sensi della legge svizzera sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10).
Gli studenti provenienti da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS, che non hanno diritto all'assistenza reciproca in materia di prestazioni, e gli studenti provenienti da Stati terzi hanno l'obbligo di assicurarsi in Svizzera contro le malattie se il loro permesso di dimora è valevole almeno tre mesi (art. 1 cpv. 2 lett. a ed f dell'ordinanza sull'assicurazione malattie, OAMal; RS 832.102). Se sono affiliati a un'assicurazione privata possono essere esentati dall'obbligo d'assicurazione, purché durante l'intera durata di validità dell'esenzione beneficino di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera (art. 2 cpv. 4 OAMal). Una copertura assicurativa è ritenuta equivalente se copre all'incirca le medesime prestazioni che l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Qualora determinate prestazioni, ad esempio il trattamento di malattie psichiche o in caso di gravidanza, siano escluse dal rimborso, la copertura assicurativa non è equivalente. Il trattamento delle domande di esenzione dall'obbligo assicurativo compete ai cantoni. L'autorità cantonale competente può esentare dall'obbligo assicurativo gli studenti per un periodo di tre anni al massimo, prolungabile su richiesta per altri tre anni al massimo.
1. In genere gli studenti provenienti dallo spazio europeo dispongono di una sufficiente copertura assicurativa, dato che di regola possono rimanere assicurati presso l'assicurazione malattie sociale del loro Paese d'origine. Il Consiglio federale non ritiene pertanto vi sia necessità d'intervenire in questo ambito.
Se gli studenti provenienti da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS, che non hanno diritto all'assistenza reciproca in materia di prestazioni, e gli studenti provenienti da Stati terzi dispongono di un copertura assicurativa privata equivalente non dovrebbero sorgere problemi. Nella pratica però possono verificarsi casi in cui la copertura privata di studenti non sia sufficiente. Per questa ragione i motivi di esenzione per studenti sono sottoposti a verifica.
2. Qualora dispongano di una copertura assicurativa privata equivalente, gli studenti possono farsi esentare dall'obbligo d'assicurazione in Svizzera. Se tale copertura ha una durata limitata a un anno, il cantone competente può decidere che l'esenzione duri un solo anno.
3. Gli studenti assicurati presso l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie hanno diritto, come tutti i suoi affiliati, a riduzioni dei premi se vivono in condizioni economiche modeste e se soddisfano le condizioni poste dal diritto cantonale.
Risposta del Consiglio federale.