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Costi sanitari di richiedenti l'asilo, persone ammesse a titolo provvisorio, persone bisognose di protezione e persone che vivono illegalmente in Svizzera

07.3690 · Postulato · 2007-10-05

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di redigere un rapporto che analizzi i costi e le prestazioni attuali, l'evoluzione dei costi e le possibili misure nel settore dell'assistenza sanitaria destinata ai richiedenti l'asilo, alle persone ammesse a titolo provvisorio, alle persone bisognose di protezione e a quelle che vivono illegalmente in Svizzera. In particolare vanno esaminate le questioni seguenti:

1. A quanto ammontano i costi medi dell'assistenza sanitaria per un richiedente l'asilo, una persona ammessa a titolo provvisorio, una persona bisognosa di protezione o una che vive illegalmente in Svizzera, rispetto ai costi causati da una persona domiciliata?

2. Qual è stata l'evoluzione dei costi globali dell'assistenza sanitaria (incluse le cure dentarie) per i richiedenti l'asilo, le persone ammesse a titolo provvisorio e le persone bisognose di protezione dal 1980 a oggi?

3. Quante persone giungono nel nostro Paese illegalmente o con il pretesto di chiedere l'asilo, allo scopo di sottoporre se stessi o i loro famigliari a un trattamento medico?

4. Quali prestazioni dell'assicurazione malattie (incluse quelle dentarie) sono pagate per i richiedenti l'asilo, le persone ammesse a titolo provvisorio, le persone bisognose di protezione e quelle che vivono illegalmente in Svizzera?

5. Chi si assume tali costi? Si prega di indicare la quota assunta dalla Confederazione, dai cantoni (inclusi i loro ospedali), dai comuni e dagli assicuratori malattie.

6. Quali misure intende adottare il Consiglio federale per ridurre i costi sanitari causati da questo gruppo di persone (p. es. limitazione delle prestazioni, della libera scelta del medico e dell'ospedale, dei costi delle cure dentarie ecc.)?

7. A che punto è l'attuazione del postulato 00.3567?

8. È opportuno escludere i richiedenti l'asilo, le persone ammesse a titolo provvisorio, le persone bisognose di protezione e quelle che vivono illegalmente in Svizzera dalla LAMal e fatturare i costi per le prestazioni di prima necessità all'Ufficio federale della migrazione (prestazioni limitate)?

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

I richiedenti l'asilo, le persone ammesse a titolo provvisorio e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora (persone del settore dell'asilo) sottostanno all'obbligo di assicurazione secondo la legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10). La loro affiliazione è di competenza dei cantoni. La Confederazione versa ai cantoni contributi forfetari per i costi sanitari delle persone del settore dell'asilo che ricevono l'aiuto sociale.

Per rispondere alle preoccupazioni espresse riguardo ai costi sanitari delle persone del settore dell'asilo, il Parlamento ha approvato una modifica della LAMal concernente l'effettivo degli assicurati determinante per la compensazione dei rischi (art. 105a LAMal) e una modifica della legge sull'asilo (LAsi) che disciplina l'assicurazione malattie per queste persone (art. 82a LAsi). La modifica della LAMal è entrata in vigore il 1° gennaio 2007, mentre l'articolo 82a LAsi entrerà in vigore il 1° gennaio 2008.

La modifica della legge sull'asilo comporta alcuni cambiamenti per le persone del settore dell'asilo. Come precisato dal Consiglio federale nella risposta all'interpellanza Parmelin 07.3090, "Richiedenti l'asilo e assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie", in virtù dell'articolo 82a LAsi i cantoni hanno il diritto di limitare la scelta dell'assicuratore e del fornitore di prestazioni, controllando in questo modo l'accesso alle prestazioni. Scelta tra varie soluzioni esaminate, questa regolamentazione è stata ritenuta la più idonea per contenere i costi sanitari. Una delle altre possibilità vagliate, vale a dire l'esclusione delle persone del settore dell'asilo dall'assicurazione malattie, è stata considerata eccessivamente onerosa sia sul piano amministrativo che finanziario. Per questa ragione, il Parlamento e il Consiglio federale hanno rinunciato a prevedere una soluzione separata per le persone del settore dell'asilo. Il Consiglio federale è dell'opinione che non abbia senso esaminare altre proposte prima di aver visto gli effetti della nuova regolamentazione.

Il Parlamento, seguendo la proposta formulata dal Consiglio federale nel suo rapporto di gestione 2002 (03.001/IV), ha giudicato che il postulato 00.3567, "Assicurazione malattie per richiedenti l'asilo, profughi accolti temporaneamente e persone bisognose di protezione", sia stato adempiuto con la modifica dell'articolo 82a LAsi e ne ha dunque approvato lo stralcio dal ruolo.

Né la Confederazione né i cantoni dispongono dei dati richiesti nel postulato. Del resto procedere alla loro rilevazione appare al momento poco sensato, poiché l'assicurazione malattie delle persone del settore dell'asilo è appena stata riorganizzata. Pertanto, il Consiglio federale ritiene che vadano dapprima applicati i nuovi provvedimenti e che bisogna attendere un po' di tempo per raccogliere le esperienze necessarie per svolgere un'analisi pertinente tra due o tre anni. Il Consiglio federale è dunque del parere che al momento la stesura del rapporto richiesto non sia necessaria, e non apporterebbe nuovi elementi.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

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