Lexipedia

07.3758 · Mozione · 2007-10-05

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a modificare la legge sul diritto d'autore (LDA) - ad esempio l'articolo 60 - completando i principi per l'adeguatezza dell'indennità per l'utilizzo di diritti d'autore con una disposizione speciale per il compenso riscosso sui supporti vergini. Dovrà tenere conto delle richieste seguenti:

1. Maggiore tutela dei consumatori: la durata della procedura per il calcolo delle indennità va ridotta per consentire un adeguamento rapido alle evoluzioni tecnologiche e alla situazione del mercato. Procedure lunghe cementano tariffe eccessive. Altrimenti occorre prevedere, per la durata della procedura di approvazione e di ricorso, una riduzione delle indennità per le nuove utilizzazioni che comportano indennità troppo elevate.

2. Più diritti per la Svizzera: in relazione al trasferimento di indennità all'estero occorre garantire, in base al disciplinamento di cui all'articolo 35 capoverso 4 LDA, che aventi diritto stranieri non residenti in Svizzera possano pretendere l'indennità soltanto nella misura in cui ciò è previsto in un trattato internazionale o lo Stato estero accorda la reciprocità agli aventi diritto residenti in Svizzera.

3. Più diritti per gli artisti: la revisione deve inoltre garantire che agli artisti interpreti spetti la medesima quota delle entrate complessive riscosse sui supporti vergini spettanti agli autori. La quota degli organismi di radiodiffusione va ridotta alla percentuale usuale in altri Paesi (5 a 10 per cento).

Begründung

Una revisione delle indennità per diritti di protezione è opportuna in relazione ai compensi riscossi sui supporti vergini. In tale ambito un disciplinamento si impone in particolare per i punti seguenti:

1. La decisione del Tribunale federale del 19 giugno 2007 (2A53/2006; 2A.338/2006) in materia di indennità per supporti di memorizzazione ha irritato non poco le organizzazioni dei consumatori. In particolare la lunghezza della procedura comporta un adeguamento molto tardivo delle indennità alle innovazioni tecnologiche e quindi la richiesta di indennità eccessivamente elevate. Nel caso della decisione summenzionata sono trascorsi oltre tre anni dal momento della presentazione del ricorso (2004) fino all'attuazione (settembre 2007). Nel frattempo si è verificata una fulminante evoluzione tecnologica, soprattutto in relazione allo sviluppo delle carte di memoria. Ciò comporta un onere eccessivo per i consumatori. La procedura va semplificata e abbreviata. Occorre provvedere, ad esempio adeguando le indennità, affinché i consumatori non siano gravati eccessivamente da emolumenti, come avviene oggi.

2. Gran parte delle indennità (quanto) vanno all'estero. Una revisione urge anche a tale proposito. Gli Stati esteri proteggono meglio le pretese degli aventi diritto indigeni. Le indennità confluiscono all'estero soltanto se l'altro Paese concede la reciprocità. Qui si impone una correzione a favore dei residenti in Svizzera.

3. Occorre inoltre garantire che gli artisti interpreti ricevano una quota adeguata delle indennità riscosse, stabilendo nella legge quote proporzionali fisse, come avviene anche all'estero.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La revisione legislativa, conclusa nella sessione autunnale 2007, volta ad adeguare il diritto d'autore allo sviluppo tecnologico ha interessato anche le indennità riscosse sui supporti vergini. Queste ultime sono state delimitate rispetto al commercio elettronico, al fine di evitare un doppio onere per i consumatori che acquistano opere mediante servizi Internet. Con la sua decisione di principio del 19 giugno 2007, il Consiglio federale ha inoltre chiarito le altre questioni che si sono poste nell'applicare alle nuove tecnologie le indennità riscosse sui supporti vergini. Nella decisione si è rilevato in particolare che anche le organizzazioni dei consumatori hanno la possibilità di partecipare alla procedura di fissazione dell'indennità. Tale procedura è stata del resto ulteriormente migliorata nell'ambito della revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale con la creazione del Tribunale amministrativo federale e del conseguente sgravio del Tribunale federale. In tal modo sono date le condizioni giuridiche per un'applicazione equilibrata e conforme al mercato delle indennità riscosse sui supporti vergini nell'ambito della tecnologia digitale; il Consiglio federale non vede dunque alcun ulteriore fabbisogno legislativo.

La richiesta di "più diritti per la Svizzera" presentata nel punto due non può essere soddisfatta già solo per il fatto che la Svizzera è vincolata da accordi internazionali al principio secondo cui i titolari stranieri di diritti vanno trattati come i titolari indigeni. Secondo questo principio del trattamento nazionale, il legislatore nazionale può addurre una riserva della reciprocità soltanto laddove esplicitamente consentito dal diritto internazionale. La Svizzera ha già esaurito tale margine di manovra con la riserva prevista all'articolo 35 capoverso 4 LDA.

Conformemente a quanto chiesto al punto tre, le indennità riscosse sui supporti vergini vanno ripartite in misura uguale tra autori e artisti interpreti. Ciò presuppone una modifica dell'articolo 60 capoverso 2 LDA secondo cui l'indennità nell'ambito della gestione collettiva ammonta al massimo al 13 per cento delle entrate o spese d'utilizzazione (10 per cento per i diritti d'autore e 3 per cento per i diritti affini). Il Consiglio federale parte dal presupposto che, se vi fosse la necessità di intervenire sul piano legislativo, gli operatori culturali avrebbero messo in discussione tale normativa nell'ambito della revisione del diritto d'autore appena conclusa.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.