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08.1067 · Interrogazione · 2008-06-13

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

La Svizzera deve affrontare regolarmente problemi che riguardano la restituzione di averi confiscati (averi Duvalier, Mobutu, Marcos, Angolagate, ecc.). Sono in gioco somme considerevoli. Le procedure giudiziarie sono lunghe, complesse e le basi legali talvolta lacunose. La fase che precede la restituzione degli importi confiscati è oggetto di accese discussioni con i nuovi governi dei Paesi interessati. Generalmente alla popolazione derubata il denaro è restituito per il tramite di progetti di aiuto allo sviluppo o di aiuto umanitario.

Diversi milioni di franchi sono stati o stanno per essere restituiti al popolo angolano o sono oggetto di transazioni.

In questo contesto chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Come vengono o sono stati gestiti gli averi confiscati provenienti dall'estero (averi Duvalier, Mobutu, Marcos, Angolagate ecc.)?

2. Durante le procedure come sono remunerati gli averi in attesa di essere restituiti e quali tassi di interesse sono applicati?

Nel caso particolare dell'accordo fra la DSC e l'Angola e della parte degli averi che sarà destinata allo sminamento umanitario:

3. Chi è stato incaricato del bando di concorso internazionale, procedura usuale in caso di acquisti pubblici?

Chi ha designato la RUAG quale intermediaria (la RUAG non fabbrica strumenti per lo sminamento civile) e quali sono gli importi che la RUAG si attribuisce per svolgere questo compito? È vero che la RUAG ha chiesto uno o due audit esterni per dimostrare la qualità della sua offerta? Se è vero, chi è stato incaricato di svolgere l'audit o gli audit? Quali sono i contenuti? La società incaricata ha delle competenze particolari in ambito umanitario?

4. La ditta tedesca "Minewolf" è stata iscritta nel registro di commercio svizzero solo poco tempo prima che i lavori di sminamento in Angola venissero assegnati. Chi ha contattato la ditta e quali relazioni intrattiene o ha intrattenuto con la RUAG o altre imprese legate all'armamento in Svizzera?

5. Il denaro angolano restituito è contabilizzato tra gli importi destinati all'aiuto allo sviluppo fornito dalla Svizzera?

Stellungnahme des Bundesrates

In generale:

1./2. Durante una procedura di assistenza giudiziaria con uno Stato terzo, in Svizzera determinati averi possono essere bloccati: essi restano formalmente in mano agli istituti finanziari incaricati della loro gestione al momento del blocco. Questi averi sono gestiti come qualsiasi altro conto o deposito mediante una strategia prudente con investimenti sicuri e a lungo termine. In caso di confisca o di trasferimento, l'istituto finanziario deve tenere a disposizione almeno l'importo bloccato inizialmente. In ogni caso gli interessi e gli utili sui titoli sono anch'essi oggetto del blocco; l'istituto finanziario può dedurre da questi ultimi le spese di gestione sopportate (commissioni ecc.).

Per principio, la Svizzera non confisca tali averi. Sulla base di una decisione di confisca di un altro Stato, tuttavia, a certe condizioni la Svizzera può trasferirli a quest'ultimo. Spetta poi alle autorità estere gestire questi fondi. Nei casi in cui la Svizzera confisca direttamente averi nel quadro di un procedimento penale svizzero, questi fondi sono versati nelle casse dello Stato. È segnatamente il caso quando non può essere identificata alcuna vittima: si pensi ad esempio al denaro proveniente dal traffico di droga.

Nel caso particolare dell'accordo fra la DSC e l'Angola e della parte degli averi che sarà destinata allo sminamento umanitario:

1. Dato che la RUAG è stata scelta dallo Stato sovrano dell'Angola, la responsabilità di questa scelta spetta a tale Stato.

Occorre ricordare che gli averi in questione sono fondi angolani il cui avente diritto economico è lo Stato angolano e che l'accordo del 1° novembre 2005 fra la Svizzera e l'Angola stabilisce all'articolo 4 che la decisione della scelta di come utilizzare questi fondi spetta al governo angolano.

2. La RUAG è stata designata dall'Angola quale impresa generale per l'esecuzione della fornitura di strumenti per lo sminamento "Minewolf". Il Consiglio federale non è a conoscenza degli importi che la RUAG si attribuisce per svolgere questo compito.

3. Su richiesta della DSC e dell'Angola le offerte della RUAG sono state sottoposte a verifiche esterne per confrontarle con i prodotti che il mercato internazionale offre in materia di sminamento. Delle tre offerte pervenute è stata scelta quella della ditta SGS in virtù della sua reputazione, delle sue conoscenze del mercato in questione e della sua offerta finanziariamente interessante.

4. Dalle informazioni ricevute, la RUAG collabora con la ditta tedesca "Minewolf" in ambito tecnico, di ricerca e commerciale dal 2003. Il Consiglio federale non ha per contro alcuna informazione su eventuali contatti che la ditta "Minewolf" potrebbe o avrebbe potuto intrattenere con altre aziende legate al settore dell'armamento in Svizzera.

5. Il denaro restituito all'Angola non è contabilizzato fra gli importi destinati all'aiuto allo sviluppo e nemmeno fra quelli destinati all'aiuto umanitario.

Risposta del Consiglio federale.