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08.3519 · Mozione · 2008-09-24

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare l'articolo 17 capoverso 2 della legge sui trapianti affinché i frontalieri affiliati a una cassa malati in Svizzera e i loro familiari, anch'essi assicurati ma senza attività lavorativa, siano trattati al pari delle persone domiciliate in Svizzera nell'attribuzione di organi.

Begründung

Nell'articolo 17 della legge sui trapianti è sancito il divieto di discriminazione nell'attribuzione di organi. Il capoverso 3 disciplina l'attribuzione di organi a persone non domiciliate in Svizzera: esse sono prese in considerazione esclusivamente quando non vi sono richieste urgenti di trapianto da parte di persone domiciliate in Svizzera.

Nella situazione di grande penuria di donazioni in cui si trova attualmente la Svizzera - purtroppo agli ultimi posti nella graduatoria dei donatori per numero di abitanti - una tale regola implica che le persone assicurate nel nostro Paese e aventi il diritto di essere iscritte nella lista d'attesa secondo l'articolo 3 dell'ordinanza sull'attribuzione degli organi non hanno alcuna opportunità di ricevere un organo. Ciò è ancora più inammissibile per i frontalieri iscritti nella lista d'attesa che prima dell'entrata in vigore della legge avevano concrete possibilità di essere presi in considerazione come riceventi. Va anche detto che le persone hanno diritto ad essere registrate solo in una lista d'attesa in tutta Europa e non nella lista di diversi Paesi. In realtà, una tale situazione ha effetti particolarmente negativi per i frontalieri nelle regioni di Ginevra e Basilea.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale ritiene tuttora giusto il principio del domicilio, sancito nella legge sui trapianti, per l'attribuzione degli organi. Soprattutto in tempi di penuria di donazioni appare normale che gli organi a disposizione siano attribuiti prioritariamente a persone domiciliate in Svizzera. Allentando il principio del domicilio si correrebbe il rischio di stimolare il turismo dei trapianti. Sono state proprio queste considerazioni a indurre il Parlamento a inserire il criterio del domicilio nella legge sui trapianti.

È vero che prima dell'entrata in vigore della legge sui trapianti i frontalieri avevano gli stessi diritti delle persone domiciliate in Svizzera nell'attribuzione degli organi. Questa equiparazione valeva però, a dipendenza della prassi seguita dai centri per l'inserimento nella lista d'attesa, anche per altre persone non domiciliate in Svizzera.

È pure vero che non si può essere ammessi in più liste d'attesa. Questa regola, riconosciuta in tutta Europa, mira a impedire che una persona possa garantirsi maggiori possibilità di ricevere un organo iscrivendosi in più liste.

Infine non si capisce perché i frontalieri debbano beneficiare di un trattamento privilegiato nell'attribuzione degli organi rispetto alle altre persone che, pur non essendo domiciliate in Svizzera, vi esercitano un'attività professionale.

Secondo il Consiglio federale l'unica eccezione giustificabile al principio del domicilio può essere fatta per i pazienti provenienti dal Principato del Lichtenstein, Paese che non effettua trapianti sul proprio territorio ed è dunque costretto a rivolgersi a un altro Paese. Le strette relazioni tra la Svizzera e il Principato, disciplinate in trattati interstatali, impongono di trattare in modo paritetico tutti i pazienti domiciliati in uno dei due Paesi nell'attribuzione degli organi. Il Consiglio federale sottoporrà prossimamente al Parlamento un relativo accordo tra la Svizzera e il Lichtenstein.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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