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Liechtenstein. Obbligo di domicilio dei membri delle famiglie del personale delle dogane e del corpo delle guardie di confine

08.3564 · Mozione · 2008-10-01

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a modificare l'articolo 23 del trattato di unione doganale conchiuso il 29 marzo 1923 tra la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein (RS 0.631.112.514) in modo che i membri svizzeri delle famiglie che vivono nella stessa economia domestica con il personale svizzero delle dogane e del corpo delle guardie di confine esercitante le sue funzioni nel Principato siano esentati dall'obbligo di avere il domicilio legale a Buchs.

Begründung

In virtù delle disposizioni di diritto civile, i membri svizzeri delle famiglie che vivono nella stessa economia domestica con il personale svizzero delle dogane e del corpo delle guardie di confine esercitante le sue funzioni nel Principato del Liechtenstein hanno attualmente il loro domicilio legale a Buchs. L'articolo 23 del suddetto trattato, che prevede un domicilio fittizio anche per i membri delle famiglie del personale doganale e del corpo delle guardie di confine, è ormai obsoleto. La disposizione risale, infatti, al 1923 (!) ed è contraria alla Costituzione federale, al nuovo diritto matrimoniale e alla legge sulla parità dei sessi. Un'analisi giuridica della Direzione generale delle dogane ha riconosciuto l'illegittimità della situazione. La disposizione deve essere modificata in modo che il domicilio legale del personale delle dogane e del corpo delle guardie di confine in servizio domiciliato nel Principato del Liechtenstein resti inalterato e che venga invece abolito l'obbligo per i familiari che vivono nella stessa economia domestica.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale non è autorizzato a modificare di propria iniziativa e unilateralmente l'articolo 23 del trattato doganale. Per fare ciò è necessario condurre trattative con le autorità del Principato del Liechtenstein.

Ai sensi dell'articolo 22 del suddetto trattato, il personale svizzero delle dogane e del corpo delle guardie di confine esercitante le sue funzioni nel Principato del

Liechtenstein è esonerato da ogni imposta. In compenso, questi funzionari e i membri delle loro famiglie hanno il loro domicilio legale, nonché fiscale, a Buchs (art. 23). Essi sottostanno inoltre alla giurisdizione penale svizzera (art. 24). Tali disposizioni garantivano loro una posizione privilegiata e non rappresentavano certo uno svantaggio.

Pur riconoscendo che la situazione in Svizzera è mutata dal profilo legale e oggettivo, non si può certo dire che queste disposizioni siano oggi del tutto prive di valore. Secondo tali disposizioni, il personale svizzero delle dogane e del corpo delle guardie di confine e i loro familiari non sono considerati svizzeri all'estero, nonostante la funzione che essi esercitano nel Principato del Liechtenstein.

Il Consiglio federale ritiene che la disposizione di cui all'articolo 23 del trattato doganale abbia, nel complesso, dimostrato la sua efficacia, anche se l'applicazione si è rivelata talvolta problematica in certi ambiti, sia per le autorità svizzere sia per quelle del Principato del Liechtenstein. Il diritto internazionale, di cui la contestata disposizione fa parte, ha la precedenza sul diritto interno.

Probabilmente la mera abolizione dell'obbligo di domicilio legale a Buchs per i familiari del personale svizzero delle dogane e del corpo delle guardie di confine sarebbe una misura insufficiente. Occorrerebbe preferibilmente stipulare una nuova clausola contrattuale, in modo che i familiari dei funzionari possano motivare concretamente il loro domicilio nel Principato del Liechtenstein. Tuttavia ciò metterebbe in discussione anche la giurisdizione penale svizzera (art. 24). Tenendo conto delle priorità del Consiglio federale in materia di politica estera, non si reputa necessario avviare trattative in tal senso.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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