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08.3631 · Interpellanza · 2008-10-02

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il pacchetto sulla libera circolazione delle persone con l'UE è il più recente colpo inferto alla democrazia, nonostante fosse stato a più riprese promesso al popolo che avrebbe potuto esprimersi nuovamente dopo ogni allargamento dell'UE. Ma la tendenza a eludere il nostro collaudato sistema della democrazia diretta non è nuova. Trattati e accordi, decisioni del Tribunale federale che non rispettano la volontà espressa nelle votazioni popolari, ingerenze di governi o giudici stranieri in questioni svizzere, nonché l'inosservanza della volontà popolare al momento di emanare leggi e ordinanze limitano sempre più la democrazia diretta. Alla luce di tale situazione, invitiamo il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Che provvedimenti adotta il Consiglio federale al fine di rafforzare il sistema politico, unico al mondo, della democrazia diretta?

2. Il Consiglio federale è consapevole del problema dell'elusione della democrazia diretta mediante trattati e accordi?

3. È disposto a rinunciare ad accordi internazionali incompatibili con la democrazia diretta? In caso di conflitto, secondo il Consiglio federale la priorità spetta al diritto internazionale non cogente o al diritto costituzionale svizzero?

4. Non ritiene problematica la crescente trasposizione del diritto straniero, ad esempio di quello europeo, nella legislazione svizzera? In che modo tali leggi, che non sono improntate alla democrazia diretta, sono conciliabili con il sistema politico svizzero?

5. Perché il Consiglio federale accetta i dettami della Corte di giustizia delle Comunità europee su chi può e chi non può essere espulso dalla Svizzera (si veda l'esempio di un cittadino turco espulso nel 2004, cui la Corte ha persino riconosciuto una riparazione, dopo che l'uomo era stato condannato in Svizzera per rapina, lesioni personali, reati patrimoniali, gravi infrazioni al codice della circolazione e altri reati)?

6. Il Consiglio federale non ritiene problematico che il popolo svizzero non possa esprimersi liberamente sui due oggetti relativi alla libera circolazione delle persone con l'UE, ossia il rinnovo dell'accordo e la sua estensione a Romania e Bulgaria?

7. Il Consiglio federale continuerà a sottoporre separatamente al popolo future estensioni della libera circolazione delle persone (Turchia, Croazia e Macedonia sono già candidati ufficiali all'adesione all'UE)?

Stellungnahme des Bundesrates

La politica europea della Svizzera non rimette in discussione la nostra democrazia diretta. Anche gli accordi bilaterali I e II sono stati infatti approvati e attuati con la diretta partecipazione del popolo. Il Consiglio federale risponde come segue alle domande poste:

1. Il Consiglio federale non condivide l'inquietudine degli autori dell'interpellanza. Per quanto riguarda l'approvazione dei trattati internazionali, i diritti popolari sono già stati rafforzati nel 2003. Il Consiglio federale ritiene che non è necessario potenziare ulteriormente la democrazia diretta in quest'ambito.

2. Il Consiglio federale non condivide l'opinione secondo cui i trattati internazionali minerebbero la nostra democrazia diretta. Anzitutto, i trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali sono sottoposti a referendum (cfr. art. 141 cpv. 1 lett. d della Costituzione). Inoltre, anche le leggi varate per applicare i trattati internazionali sottostanno a referendum (cfr. art. 141 cpv. 1 lett. a della Costituzione). Infine, quando approva un trattato internazionale secondo la procedura semplificata (senza approvazione parlamentare), il Consiglio federale agisce in virtù di una norma di delega contenuta in un atto legislativo soggetto a referendum e riferisce annualmente su tali trattati all'Assemblea federale (art. 48a cpv. 2 LOGA), la quale può, se ritiene che la stipulazione del trattato necessiti dell'approvazione del Parlamento, incaricare il Consiglio federale, mediante una mozione, di sottoporgli successivamente il trattato in questione per esaminarlo secondo la procedura ordinaria (FF 2008 4019). Non si può dunque dubitare della legittimità popolare e democratica degli impegni internazionali assunti dalla Svizzera. Il Consiglio federale tiene a sottolineare che nessun altro Paese al mondo prevede una tale estensione dei diritti di partecipazione del popolo al momento della conclusione di trattati internazionali. Pertanto non si può parlare di elusione della nostra democrazia diretta.

3. Secondo il Consiglio federale non è opportuno contrapporre la cooperazione internazionale alla democrazia diretta. Infatti, la conclusione di trattati internazionali non è fine a sé stessa. Costituisce uno strumento al servizio della salvaguardia degli interessi svizzeri e della cooperazione internazionale. Prima di concludere un trattato internazionale, il Consiglio federale procede generalmente a una valutazione del suo impatto, in particolare sulle nostre istituzioni politiche, ed a una ponderazione degli interessi in gioco. L'obbligo di rispettare il diritto internazionale, sancito all'articolo 5 capoverso 4 della Costituzione, s'impone di principio a tutte le autorità statali, comprese quelle incaricate di vigilare sul rispetto della Costituzione. Le autorità federali provvedono a evitare qualsiasi conflitto tra il diritto costituzionale e il diritto internazionale non cogente ricorrendo a un'interpretazione conforme al diritto internazionale o modificando precedentemente il diritto costituzionale contrario. Il primato del diritto internazionale non è un principio assoluto, poiché sono possibili delle eccezioni. In effetti, la questione del primato deve essere decisa di caso in caso in funzione del contenuto e della portata delle norme costituzionali e internazionali in gioco.

4. Occorre anzitutto rammentare che l'ordinamento giuridico svizzero e quello europeo si fondano su valori fondamentali comuni. Inoltre, il diritto comunitario è trasposto rispettando rigorosamente la nostra democrazia diretta. Infatti, la trasposizione da parte della Svizzera dello sviluppo dell'acquis comunitario costituisce, in ogni caso, un trattato internazionale che deve essere approvato dall'organo competente e che, a seconda del suo contenuto, sottostà a referendum. Il Consiglio federale non vede dunque alcuna incompatibilità tra la trasposizione dell'acquis comunitario, nell'ambito dell'approccio bilaterale, e il nostro sistema politico.

5. La sentenza cui fanno riferimento gli autori dell'interpellanza non è stata pronunciata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee - che d'altronde non ha la competenza di emanare decisioni riguardanti la Svizzera -, bensì dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, giurisdizione in seno alla quale la Svizzera è rappresentata. Ratificando nel 1974 la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), la Svizzera ha riconosciuto la competenza della Corte europea dei diritti dell'uomo a statuire su richieste individuali concernenti il nostro Paese. Si è parimenti impegnata a rispettare le sentenze definitive della Corte per le controversie di cui è parte (cfr. art. 46 par. 1 CEDU). Questi obblighi internazionali limitano indubbiamente in una certa misura il margine di manovra delle autorità e dei tribunali svizzeri. Bisogna comunque anche sottolineare che le condanne pronunciate contro la Svizzera dalla Corte europea dei diritti dell'uomo sono molto rare (soltanto l'1,8 per cento dei ricorsi presentati dal 1974 sono stati accolti) e che le sentenze hanno sostanzialmente contribuito a rafforzare i diritti dell'uomo in Svizzera.

Gli autori dell'interpellanza si riferiscono alla sentenza della Corte del 22 maggio 2008 sulla causa Emre contro la Svizzera. Si tratta del caso dell'espulsione di un cittadino turco residente in Svizzera dall'età di sei anni e che era stato condannato, per diversi reati, a una pena detentiva di complessivamente 18 mesi e mezzo. Nel caso in esame la ponderazione degli interessi pubblici e privati si è conclusa con una decisione favorevole al richiedente in virtù delle circostanze particolari, (la malattia psichica, la gravità relativa delle condanne inflitte, la debolezza dei legami con il Paese d'origine e il carattere definitivo della misura d'espulsione).

6. Il Consiglio federale ha proposto il rinnovo dell'accordo e la sua estensione sotto forma di due decreti distinti. Il Parlamento ha tuttavia deciso di riunire le due questioni in un unico decreto per meglio tener conto della connessione materiale tra i due oggetti. Secondo il Consiglio federale la soluzione adottata dal Parlamento è ineccepibile dal punto di vista giuridico.

7. In virtù dell'articolo 2 lettera b del decreto federale dell'8 ottobre 1999 che approva gli accordi settoriali fra la Confederazione svizzera da una parte e la Comunità europea nonché eventualmente i suoi Stati membri o la Comunità europea dell'energia atomica dall'altra (RU 2002 1527), qualsiasi estensione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone a uno Stato che al momento della sua accettazione non apparteneva alla Comunità europea deve essere sottoposta all'Assemblea federale, la cui decisione sottostà a referendum. A tale proposito non vi sono alternative, né per il Consiglio federale né per l'Assemblea federale. Inoltre una fusione dei decreti che approvano il rinnovo e l'estensione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone non potrà più ripetersi in futuro, poiché l'accordo sarà rinnovato per un periodo indeterminato (cfr. art. 25 par. 2 dell'accordo e art. 1 del decreto federale del 13 giugno 2008 che approva il rinnovo e l'estensione dell'accordo, FF 2008 4655).

Risposta del Consiglio federale.