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08.3726 · Mozione · 2008-10-03

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a esonerare interamente dall'imposta le rendite dell'assicurazione vecchiaia e per superstiti (AVS) mediante la loro eliminazione dalla lista dei proventi imponibili alla sezione 6 (proventi da fonti previdenziali), articolo 22 capoverso 1 della legge federale sull'imposta federale diretta. Secondo la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni, i cantoni e i comuni devono sempre essere liberi di decidere se introdurre pure questa esenzione fiscale.

Begründung

Numerosi gruppi della popolazione beneficiano di sgravi fiscali e sussidi. La generazione più anziana non può beneficiare retroattivamente di gran parte di questi privilegi, come ad esempio delle deduzioni per i figli, per le famiglie ecc. Tutti noi invecchieremo, ragion per cui l'esenzione fiscale dell'AVS tornerebbe a vantaggio di tutti. Poiché i beneficiari di rendite dovranno assumersi l'onere principale della prevista riforma dell'imposta sul valore aggiunto (aliquota unica), ma in particolare la riduzione dell'aliquota di conversione, essi dovrebbero pertanto avere il diritto a una compensazione fiscale. Attualmente già il 30 per cento delle entrate a favore dell'AVS non sono più da ascrivere alle deduzioni salariali, bensì al prodotto della tassa sulle case da gioco nonché alle imposte sul valore aggiunto, sul tabacco e sull'alcool. Pertanto solo una parte dei contributi AVS può essere dedotta dalle imposte. Chi con il proprio lavoro ha contribuito al benessere della Svizzera e ha versato i contributi all'AVS, può beneficiare dell'esenzione fiscale. Sono esclusi gli stranieri facoltosi che trascorrono il pensionamento in Svizzera con rendite estere o redditi patrimoniali. Benché esistano tanti beneficiari di rendite benestanti, che però pagano rette più elevate nelle case per anziani, la maggior parte dei beneficiari di rendite non rientra in questa categoria. Lo studio dell'UFS, "Finanzielle Situation der privaten Haushalte" (situazione finanziaria delle economie domestiche private), dimostra che il reddito delle economie domestiche dei beneficiari di rendite, considerato il numero di persone nell'economia domestica, è inferiore del 19 per cento rispetto a quello delle economie domestiche composte da persone con attività lucrativa. Oltre a ciò si aggiunge il fatto che spesso persino i proprietari di abitazioni proprie sono confrontati con problemi finanziari, visto che la loro rendita AVS non basta per pagare l'imposizione del valore locativo. Al livello amministrativo, l'attuazione dell'esonero fiscale dell'AVS è semplice e conveniente. In molti cantoni i redditi provenienti dall'AVS sono in parte già sgravati dall'imposta.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il sistema fiscale svizzero si contraddistingue per il fatto che i contributi destinati all'AVS, alla previdenza professionale obbligatoria (secondo pilastro) e in misura limitata anche alla previdenza individuale facoltativa (terzo pilastro) non sono imponibili. Tanto meno i proventi degli interessi e i redditi degli investimenti provenienti dal secondo e terzo pilastro. Le rendite sono per contro interamente soggette all'imposta (salvo la riscossione sotto forma di capitale che sottostà a un trattamento fiscale privilegiato). Di conseguenza, dal profilo della sistematica fiscale l'esenzione fiscale delle rendite AVS non sarebbe corretta.

Se, secondo la sistematica fiscale, una corretta imposizione della previdenza per la vecchiaia dovrebbe prevedere l'esonero delle rendite AVS, bisognerebbe in compenso eliminare la possibilità di dedurre i contributi. Una tale soppressione favorirebbe in maniera massiccia le persone con attività lucrativa, che hanno finora potuto dedurre fiscalmente i contributi dal loro reddito, in quanto a seguito della deduzione essi non dovrebbero pagare l'imposta sui contributi e nemmeno sulla rendita. Come successo con l'introduzione del secondo pilastro, sarebbero da prevedere lunghi periodi transitori.

L'esenzione fiscale delle rendite AVS comporterebbe una considerevole diminuzione delle entrate. Secondo le stime sarebbero fino a 4,7 miliardi di franchi complessivi per Confederazione, cantoni e comuni, vale a dire oltre il 10 per cento delle entrate complessive provenienti dall'imposta sul reddito di questi tre enti pubblici (entrate fiscali nel 2006: 45,7 miliardi di franchi). Sulla base di cifre dettagliate dell'imposta federale diretta per il cantone di Berna per il 2005, l'AFC stima che per l'imposta federale diretta delle persone fisiche le entrate fiscali registrerebbero un calo del 12 per cento. Queste minori entrate dovrebbero imperativamente essere controfinanziate, nel senso che si dovrebbero effettuare risparmi dello stesso ordine oppure introdurre nuove imposte o aumentare le imposte esistenti.

L'esenzione fiscale delle rendite AVS metterebbe viepiù a dura prova anche la solidarietà tra le generazioni, il che non escluderebbe conseguenze politiche. Questa solidarietà si contraddistingue, soprattutto in merito al finanziamento dell'AVS, per il fatto che le persone con attività lucrativa finanziano le rendite dei pensionati.

Negli ultimi anni diversi studi hanno inoltre dimostrato che la generazione dei beneficiari di rendite non è economicamente più debole delle persone con attività lucrativa. Al contrario, la generazione dei beneficiari di rendite dispone in media dei patrimoni più consistenti. Questo è quanto emerge dalle cifre aggiornate sulla situazione economica dei beneficiari di rendite paragonate con quella delle persone con attività lucrativa, pubblicate nel 2008 dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Infine, la proposta viola anche i principi dell'imposizione fiscale ancorati nella Costituzione, sia per quanto riguarda i principi della generalità come pure il principio dell'imposizione secondo la capacità economica.

Per giunta, la proposta secondo cui i cantoni e i comuni devono essere liberi di decidere in merito al loro diritto fiscale sarebbe fonte di disaccordo. Per i suddetti motivi il Consiglio federale non può condividere gli intendimenti dell'autore della mozione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.