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09.3449 · Mozione · 2009-04-30

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di elaborare una soluzione per proteggere le prostitute minorenni, completando l'articolo 195 del Codice penale (CP) con la punibilità dei clienti che ricorrono alle prestazioni sessuali di persone minorenni.

Begründung

Sebbene nella mozione Barthassat 08.3824 si chieda di proteggere le prostitute minorenni, un divieto della prostituzione prima del compimento dei 18 o addirittura dei 21 anni comporta anche la loro criminalizzazione. Questo non è l'obiettivo dei provvedimenti richiesti: la protezione dovrebbe essere ottenuta punendo i clienti adulti di prostitute minorenni. L'articolo 195 CP disciplina già il divieto di spingere alla prostituzione una persona minorenne. Tuttavia, questo non è sufficiente per proteggere tale persona, che in un ambiente così duro è molto esposta al pericolo di subire abusi, danneggiare la propria salute o cadere nella dipendenza. In Austria la protezione contro la prostituzione minorile è garantita già dal 2002 attraverso la punibilità dei clienti.

Per questi motivi, il Consiglio federale è invitato a elaborare una soluzione per proteggere le prostitute minorenni, completando l'articolo 195 CP con la punibilità dei clienti che ricorrono alle prestazioni sessuali di persone minorenni.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Come già sostenuto nella risposta alla mozione Barthassat 08.3824, anche il Consiglio federale ritiene che la prostituzione giovanile possa pregiudicare lo sviluppo sessuale dei ragazzi, traumatizzarli e destabilizzarli dal punto di vista psichico e sociale.

In Svizzera la maggiore età sessuale è fissata a 16 anni (art. 187 n. 1 CP). Gli adulti clienti di giovani minori di 16 anni che si prostituiscono sono punibili secondo gli articoli 187 CP (Atti sessuali con fanciulli) e 195 CP (Promovimento della prostituzione). Ciò vale sia per i clienti stessi sia per altre persone che favoriscono tale comportamento. Per contro, secondo il diritto penale svizzero in vigore, i contatti sessuali consensuali a pagamento tra adulti e giovani di età compresa tra 16 e 18 anni sono punibili soltanto in via eccezionale. Si rende punibile chi sospinge alla prostituzione un minorenne (art. 195 CP) e chi compie un atto sessuale con un minorenne dipendente di età superiore ai 16 anni (art. 188 CP). Nel Codice penale si tiene pertanto conto in modo differenziato della necessità di proteggere i giovani tra i 16 e i 18 anni.

L'opportunità di punire chi si avvale dei servizi sessuali di minorenni di età compresa tra 16 e 18 anni, che si prostituiscono in cambio di denaro o compensi di altro tipo, è esaminata nell'ambito dell'eventuale adesione della Svizzera alla Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 ottobre 2007 per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali. Per quanto concerne la possibile firma della convenzione da parte della Svizzera, i cantoni saranno consultati mediante un'indagine conoscitiva, che si concluderà il 30 giugno 2009. In base ai risultati emersi si deciderà sull'ulteriore modo di procedere. Se necessario, si discuterà anche dell'opportunità di punire i clienti di minorenni dediti alla prostituzione. Il Consiglio federale non ritiene opportuno intervenire prima dell'esito di tale indagine conoscitiva.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.