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Bandi di concorso regionali per accelerare l'allargamento della rete in fibra ottica

09.3617 · Mozione · 2009-06-11

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Nell'ambito della pianificazione finanziaria ed eventualmente anche in relazione a un terzo pacchetto congiunturale, il Consiglio federale è incaricato di prendere i provvedimenti necessari per ampliare l'infrastruttura in fibra ottica in tutto il Paese indicendo bandi di concorso regionali.

Begründung

Secondo Swisscom, collegare le regioni rurali attraverso la fibra ottica costerebbe da tre a cinque volte di più che non le regioni urbane. Pertanto, l'ex monopolista e altri fornitori di servizi di telecomunicazione si concentreranno dapprima sui mercati cittadini, mentre nelle regioni urbane, sempre stando alle asserzioni di Swisscom, la fibra ottica sarà disponibile in modo capillare solo fra circa 15 anni. Questa enorme discrepanza temporale porta a notevoli svantaggi in termini di concorrenza, sia per l'economia, soprattutto per le PMI, sia per il settore turistico e le famiglie della regione: incombe un nuovo divario digitale dannoso per la coesione nazionale. Inoltre, c'è il rischio di vedersi formare strutture di prezzo molto differenti tra loro, sempre a scapito delle regioni rurali. Per accelerare la costruzione della rete in fibra ottica (roll out) evitando gli svantaggi concorrenziali tra città e campagna, si propone di indire bandi di concorso a livello regionale. Nelle regioni in cui si prevede un allacciamento alla fibra ottica molto tardivo e oneroso, a Confederazione e cantoni va data l'opportunità di indire un concorso pubblico regionale per la costruzione dell'infrastruttura in fibra ottica. Le regioni in questione saranno definite di comune accordo tra Confederazione e cantoni. Il bando dovrà svolgersi come una procedura d'offerta, affinché possano candidarsi vari offerenti. In quanto committenti, insieme ai finanziatori regionali, Confederazione e cantoni possono risarcire la quota delle spese sostenute dalle regioni che supera l'importo normalmente necessario per l'allacciamento di una regione urbana. La compensazione avviene sotto forma di un prestito rimborsabile. La durata del prestito va stabilita in funzione dei tempi d'ammortamento delle infrastrutture in fibra ottica.

Accelerando l'ampliamento della fibra ottica, Confederazione e cantoni possono dare un contributo a migliorare la situazione congiunturale e a migliorare la competitività delle varie regioni Svizzere.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

I collegamenti a banda larga ad alta velocità sono un fattore essenziale per il futuro e la competitività della Svizzera nonché per la politica regionale. In questo contesto, appare dunque sensato munire le economie domestiche di un collegamento in fibra ottica.

La legge sulle telecomunicazioni del 30 aprile 1997 (LTC; RS 784.10) vuole garantire alla popolazione e all'economia l'accesso a servizi di telecomunicazione variati, convenienti, di qualità e concorrenziali sia a livello nazionale che internazionale. Il legislatore ha creato un quadro giuridico tale da permettere una concorrenza efficace nella fornitura di servizi di telecomunicazione. L'articolo 16 capoverso 3 LTC obbliga inoltre il Consiglio federale a definire quali prestazioni del servizio universale vanno garantite all'insieme della popolazione e in tutte le regioni del Paese. Attualmente, il collegamento a banda larga con una velocità minima di trasmissione pari a 600/100 kbit/s è una di queste (art. 16 cpv. 2 lett. c dell'ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione; RS 784.101.1). I collegamenti in fibra ottica consentono velocità di trasmissione dati decisamente maggiori. Vista la presenza ancora ridotta di collegamenti in fibra ottica e le attuali necessità di banda, sarebbe tuttavia prematuro prevedere misure statali concernenti il collegamento a banda larga in Svizzera basandosi sull'obbligo in materia di servizio universale.

Ultimamente, diverse imprese hanno iniziato a investire ingenti somme nell'infrastruttura in fibra ottica: è economicamente sensato avviare questi sviluppi dapprima nelle regioni urbane, dove i costi di costruzione sono inferiori e la potenziale domanda è maggiore; qui i fornitori di servizi di telecomunicazione sono fondamentalmente liberi di stabilire i loro prezzi.

Ci si potrà avvalere del servizio universale unicamente se non fosse possibile offrire in tutta la Svizzera ampiezze di banda sufficienti e a prezzi ragionevoli. In tal caso, il Consiglio federale dovrà dapprima definire le prestazioni da rendere accessibili a tutti e stabilire i rispettivi prezzi massimi. In seguito, si procederà al rilascio di concessioni a società chiamate a fornire le prestazioni stabilite. Attualmente non si può ancora dire quale sarà l'ampiezza di banda garantita a tutti e quali siano i mezzi più appropriati. È possibile che nelle zone difficilmente raggiungibili via cavo sia opportuno ricorrere ad applicazioni senza filo.

Mancano le basi legali per indire bandi di concorso al di fuori dell'attuale ordinamento in materia di servizio universale. Va tuttavia esaminato in che misura le modalità di finanziamento previste (diritto a un'indennità finanziaria e tassa destinata a finanziare il servizio universale, rispettivamente art. 19 e 38 LTC) siano effettivamente appropriate oppure se occorra eventualmente adeguarle alle nuove tecnologie.

Attraverso il postulato dalla CTT-S 09.3002, "Valutazione del mercato delle telecomunicazioni", il Consiglio federale è stato incaricato di presentare al Parlamento, entro e non oltre la metà del 2010, un rapporto che analizzi in particolare lo sviluppo della fibra ottica dal punto di vista della politica di approvvigionamento e della concorrenza. In quest'occasione, il Consiglio federale si occuperà delle questioni rilevanti e proporrà possibili soluzioni.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.