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09.3880 · Postulato · 2009-09-24

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare se, formulando una riserva all'articolo 8 CEDU, è possibile impedire che la Corte EDU continui a ostacolare le nostre autorità e i nostri giudici che intendono pronunciare espulsioni giudiziarie permanenti.

Begründung

Il 6 luglio 2009 il Tribunale federale ha reagito alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) commutando l'allontanamento a tempo indeterminato di un criminale turco in dieci anni di espulsione giudiziaria (DTF 2F_11/2008).

Il ventottenne era giunto in Svizzera nel 1986 all'età di cinque anni insieme ai suoi genitori, stabilitisi nel cantone di Neuchâtel. In rotta di collisione con la legge sin dal 1994, nel 2002 il giovane aveva già alle spalle varie condanne per lesioni personali, rapina, reati patrimoniali, infrazioni al codice stradale e altri reati. Nell'agosto del 2002 sconta la pena complessiva di tredici mesi e mezzo di detenzione; è rilasciato con la condizionale nell'aprile del 2003. Nel 2003 le autorità degli stranieri neocastellane dispongono l'allontanamento a tempo indeterminato dalla Svizzera. L'ordine è confermato dal Tribunale federale nel 2004.

Il Tribunale federale era giunto alla conclusione che, sebbene il giovane fosse fortemente legato alla Svizzera, prevalesse l'interesse del nostro Paese ad allontanarlo durevolmente. Espulso nell'ottobre del 2004, il giovane turco deposita un reclamo presso la Corte EDU, che nel 2008 dichiara l'allontanamento a tempo indeterminato lesivo del diritto al rispetto della vita privata e familiare. La Svizzera ha pertanto violato l'articolo 8 CEDU, e il Tribunale federale ha provveduto a rivedere la propria decisione del 2004 commutando l'allontanamento a tempo indeterminato in dieci anni di espulsione giudiziaria, con effetto dal 2003. Il criminale potrebbe dunque rientrare in Svizzera già nel 2013, sebbene si dimostri restio a riconoscere la gravità delle proprie azioni, per cui sussiste un manifesto interesse pubblico ad allontanarlo durevolmente.

È inammissibile permettere a un criminale straniero, che per otto anni ha continuato a commettere reati gravi e che - a giudizio delle autorità nazionali a conoscenza del caso - andrebbe allontanato a tempo indeterminato, di rientrare in Svizzera anzitempo con l'aiuto della Corte EDU. In tali casi il giudizio dovrebbe competere in tutto e per tutto alle autorità nazionali.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

La Svizzera ha ratificato la convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) nel 1974. Le garanzie di tale convenzione sono state riprese nella Costituzione federale.

Secondo l'articolo 57 paragrafo 1 CEDU, ogni Stato, al momento della firma della convenzione o del deposito del suo strumento di ratifica, può formulare una riserva riguardo ad una particolare disposizione della convenzione, nella misura in cui una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non sia conforme a tale disposizione. Tale normativa corrisponde anche al diritto consuetudinario internazionale, come codificato all'articolo 19 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati. L'articolo 57 CEDU esclude altre riserve di carattere generale. Infine, ogni riserva formulata in conformità con detto articolo comporta un breve esposto della legge in questione (art. 57 par. 2 CEDU).

La questione dell'articolo 8 CEDU evocata nel presente postulato non è stata oggetto di alcuna riserva al momento della ratifica della CEDU da parte della Svizzera e riserve formulate a posteriori non sono ammissibili, come ha stabilito il Tribunale federale in una decisione risalente al 1992 (DTF 118 Ia 473, 484, consid. 7).

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.