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09.3989 · Mozione · 2009-11-24

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

La Confederazione garantisce che la distribuzione delle somme da restituire derivanti da tasse d'incentivazione, le eventuali misure di attenuazione degli effetti sociali legati all'aliquota unica dell'imposta sul valore aggiunto e altre ridistribuzioni di proventi vadano a beneficio di tutti gli abitanti della Svizzera. Se ciò non è possibile entro i termini convenuti, le somme non pagabili devono essere versate più tardi agli aventi diritto. Se necessario, il Consiglio federale sottomette al Parlamento un progetto di legge.

Begründung

I proventi delle tasse d'incentivazione dovrebbero potere tornare in possesso della popolazione tramite restituzioni. Nel caso della tassa sul CO2 la legge prevede una riduzione dei premi delle casse malati. Secondo l'articolo 10 capoverso 3 della legge sul CO2 la parte che spetta alla popolazione è distribuita in modo eguale alle persone fisiche. L'articolo 25 dell'ordinanza prevede la distribuzione via conteggio dei premi della cassa malati. Anche per le misure di attenuazione degli effetti sociali legati all'aliquota unica dell'imposta sul valore aggiunto bisognerebbe ricorrere a questo sistema, come ha comunicato il Consiglio federale nel mese di gennaio del 2008. Altri casi analoghi di restituzione sono ipotizzabili.

La distribuzione via riduzione dei premi ha però le sue lacune. In questo modo sono raggiunte le persone che pagano i premi della cassa malati. Per contro non ne beneficiano le persone che, a causa della loro situazione economica, non devono pagare alcun premio alle casse malati. Si tratta, ad esempio, di persone che ricevono un aiuto economico sociale. Il fatto che queste persone non ne beneficino contraddice la legge e il senso delle tasse d'incentivazione.

Il diritto di poter usufruire di una parte del ricavato di queste tasse non è legalmente dipendente dal fatto che gli aventi diritto paghino direttamente i premi della cassa malati o che questi premi siano pagati attraverso la loro riduzione. Il Consiglio federale è dunque invitato a garantire che ciascuna persona possa usufruire della parte del ricavo delle tasse che le spetta.

Per potere raggiungere anche coloro che restano esclusi a causa della riduzione dei premi si potrebbe immaginare un'imposta negativa sul reddito. Esistono però sicuramente anche altri metodi.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il prodotto della tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (tassa sui COV), compresi gli interessi, è distribuito interamente alla popolazione previa deduzione dei costi di esecuzione, mentre il prodotto della tassa sul CO2 è distribuito proporzionalmente alla popolazione e all'economia. Gli assicuratori distribuiscono il prodotto di un anno detraendolo dai premi degli assicurati esigibili nell'anno di distribuzione. Essi conteggiano pertanto il premio netto, pari al premio effettivo diminuito dell'importo di restituzione della tassa sui COV e della tassa sul CO2.In questo modo dalla distribuzione traggono profitto tutte le persone che sono assoggettate all'obbligo d'assicurazione secondo la legge sull'assicurazione malattie o secondo la legge sull'assicurazione militare oppure sono domiciliate o dimorano abitualmente in Svizzera. La distribuzione è regolata in modo diverso in tre casi particolari:

- Il primo riguarda le persone che beneficiano di una riduzione del premio (RIP) tale da coprire il premio al 100 per cento o da determinare un importo dovuto residuo inferiore alla somma restituita. Secondo l'accordo del 2002 concluso tra l'Ufficio federale dell'ambiente e Santésuisse e la circolare numero 3 del 24 gennaio 2003 di Santésuisse indirizzata ai suoi membri le suddette persone ricevono l'importo dovuto sotto forma di pagamento unico, beneficiando quindi direttamente della restituzione.

- Alle persone assicurate che beneficiano di prestazioni complementari (PC) all'AVS o all'AI è riconosciuto come spesa un importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario corrisponde al premio medio determinante per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie non diminuito della quota della tassa d'incentivazione pro capite. Da un lato, quindi, una volta dedotta tale quota, il premio per i beneficiari di prestazioni complementari risulta inferiore, dall'altro, il premio (medio) non ridotto è riconosciuto come spesa. In questo modo i beneficiari di prestazioni complementari ottengono la propria quota della tassa d'incentivazione.

- Se una persona beneficia di un aiuto sociale, il premio (ridotto) è pagato direttamente dal servizio sociale oppure l'importo corrispondente è versato alla persona assicurata. In entrambi i casi la persona in questione non riceve direttamente la quota restituita. D'altro canto, se la situazione economica della persona migliora, diminuisce l'importo dell'aiuto sociale da restituire. In questo modo gli assicurati ricevono la propria quota per via indiretta.

I casi illustrati evidenziano come anche le persone i cui premi dell'assicurazione malattie sono stati ridotti per essere adeguati alla situazione reddituale e patrimoniale o sono stati assunti dall'ente pubblico ricevano la propria quota di distribuzione del prodotto della tassa d'incentivazione, che sia in modo diretto oppure indiretto, come nel caso dei beneficiari di un aiuto sociale. Non sussiste pertanto la necessità di intervenire sulla distribuzione alla popolazione del prodotto della tassa d'incentivazione.

Per quanto riguarda l'attenuazione delle ripercussioni sociali dell'introduzione dell'aliquota unica menzionata dall'autore della mozione, la ripartizione dei mezzi finanziari è effettuata diversamente. Conformemente al messaggio del 25 giugno 2008 concernente la semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto, il correttivo di politica sociale deve attenuare le ripercussioni della riforma dell'IVA per le economie domestiche a basso reddito e quindi non deve andare a beneficio dell'intera popolazione. I cantoni hanno un ruolo essenziale nella distribuzione dei mezzi e devono provvedere affinché nel determinare il diritto si tenga conto del reddito, del patrimonio e delle condizioni familiari attuali. Il modo più semplice per raggiungere questi obiettivi è basarsi sul gruppo di beneficiari della riduzione individuale dei premi (RIP). I cantoni hanno la facoltà di distribuire i mezzi secondo altre modalità, tenendo conto degli obiettivi. Qualora i mezzi non possano essere distribuiti direttamente, ad esempio conteggiandoli nei premi, si prendono misure, analogamente alla distribuzione del prodotto della tassa d'incentivazione, affinché gli assicurati ottengano la propria quota separatamente.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.