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09.4135 · Interpellanza · 2009-12-09

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Imprese imbroglione offrono viaggi gratis in autobus e in battello che includono visite guidate di città, pranzo e un generoso regalo gastronomico. I cittadini sono soprattutto attratti e tratti in inganno dai regali pecuniari a quattro cifre in franchi (fino a 8000) che tali imprese promettono ai partecipanti che devono solo esibire il loro passaporto per ottenerli. Spesso poi il viaggio non ha luogo nella città o nella regione promessa o non avviene del tutto e gli importi non vengono versati. La polizia brancola nel buio perché i nomi di tali imprese imbroglione, le loro caselle postali e gli itinerari sono cambiati in continuazione.

1. Il Consiglio federale è a conoscenza di tali pratiche fraudolente?

2. Non sarebbe opportuno proibire questo tipo di viaggi in autobus?

3. Il Consiglio federale condivide l'opinione che non dovrebbero più esserci caselle postali anonime e che per ognuna di queste andrebbe indicata una persona responsabile?

4. È vero che in Austria i viaggi in autobus offerti da imprese imbroglione sono stati proibiti? Quali sono le azioni che intraprende il Consiglio federale per proteggere i cittadini da tali truffatori?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il legislatore ha già reagito a tali prassi commerciali relative ai cosiddetti viaggi pubblicitari oltre vent'anni fa: dapprima creando nel 1986, in occasione della revisione totale della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl; RS 241), la nuova fattispecie dei metodi di vendita particolarmente aggressivi (art. 3 lett. h). In base ad essa, agisce in modo sleale chiunque pregiudica la libertà di decisione della clientela usando metodi di vendita particolarmente aggressivi. Secondo il messaggio di allora, relativo alla LCSl, la disposizione persegue tra l'altro l'obiettivo di contrastare l'uso di coercizioni psicologiche in occasione di vendite a domicilio, di viaggi pubblicitari o di vendite sotto forma di party (FF 1983 II 1047). In presenza di una querela sporta da una persona legittimata o da un'associazione, le violazioni di questa disposizione e del divieto di indurre in errore (art. 3 lett. b e i LCS) vengono perseguite penalmente. Inoltre, il legislatore ha integrato nel 1990 il Codice delle obbligazioni svizzero (CO) con gli articoli 40a seguenti che accordano al cliente un diritto di revoca di sette giorni. Egli può dunque revocare entro sette giorni la sua proposta di conclusione del contratto tra l'altro se l'offerta gli è stata fatta nel corso di una manifestazione pubblicitaria collegata ad un'escursione o ad un'analoga occasione (art. 40b lett. c CO). Il termine di revoca inizia a decorrere soltanto dal momento in cui il cliente è stato informato per iscritto sul diritto di revoca, come pure sulla forma e il termine per esercitarlo (art. 40e cpv. 2 CO).

2. Un divieto categorico dei viaggi pubblicitari sarebbe sproporzionato e incompatibile con la libertà economica garantita dalla Costituzione. Tuttavia, i viaggi pubblicitari durante i quali si verificano pratiche commerciali abusive o ingannevoli sono già oggi vietati (cfr. risposta al punto 1). Con il diritto di revoca, i clienti dispongono inoltre di un mezzo comprovato per recedere da un contratto che hanno concluso senza volerlo in occasione dei suddetti viaggi. Il Consiglio federale è tuttavia consapevole del fatto che l'applicazione dei divieti in materia di concorrenza sleale è spesso lacunosa, non da ultimo perché in presenza di pratiche commerciali sleali non sono dati i presupposti per un intervento statale. Sono soltanto le persone colpite - ossia i consumatori stessi - come pure le loro organizzazioni ed associazioni a essere legittimate ad adire le vie legali. Ecco perché, nel suo messaggio concernente la modifica della LCSl, il Consiglio federale propone che anche la Confederazione ottenga un diritto di azione qualora gli interessi di un intero gruppo di persone siano minacciati o lesi a seguito di una pratica commerciale sleale (messaggio del Consiglio federale del 2 settembre 2009 concernente una modifica della LCSl, FF 2009 5337 e segg.).

3. Succede che, in relazione ai loro loschi affari, le società disoneste abusino delle caselle postali per celare la loro identità. Tuttavia, va ricordato che la Posta esige, nelle sue condizioni commerciali generali relative all'uso delle caselle postali, l'indicazione dei nomi e degli indirizzi di eventuali coutenti. Una violazione di questa disposizione può comportare la disdetta immediata del contratto d'affitto della casella postale. In collaborazione con la Commissione svizzera per la lealtà, la SECO ha pubblicato l'opuscolo "Combattiamo insieme l'utilizzazione abusiva delle caselle postali" (http://www.post.ch/pm-postfach-seco.pdf). L'opuscolo viene consegnato a tutti i detentori di caselle postali e rimanda alle basi legali e alle conseguenze giuridiche in caso di violazione delle disposizioni in materia di trasparenza.

4. I viaggi pubblicitari non sono vietati neppure in Austria, ma sono soggetti, rispetto a quelli in Svizzera, a una normativa più severa. L'ordinamento commerciale austriaco, riveduto nel marzo 2009, sancisce che gli invii pubblicitari relativi a tali viaggi devono contenere una determinata quantità di informazioni e non possono essere messi in relazione a giochi d'azzardo o promesse di vincita. Inoltre, gli eventi in questione devono essere annunciati all'autorità competente con sei settimane di anticipo. Come pure in Svizzera, la vendita di determinati prodotti (armi, medicinali, ecc.) in occasione di tali eventi è vietata. Si sta tuttavia verificando che gli organizzatori di tali viaggi pubblicitari tendono a trasferirsi nei Paesi limitrofi al fine di eludere la normativa austriaca più severa. Pertanto, il Consiglio federale è dell'avviso che, oltre alla sensibilizzazione dei consumatori e al previsto conferimento del diritto di azione alla Confederazione, sia necessaria una collaborazione possibilmente stretta con gli Stati limitrofi, onde ovviare efficacemente a questi misfatti.

Risposta del Consiglio federale.

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