Lexipedia

09.4146 · Interpellanza · 2009-12-10

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Da tempo è in corso una "guerra" economica e finanziaria contro la piazza finanziaria Svizzera. Rispetto al passato, le ostilità sono caratterizzate da una durezza e una mancanza di riguardi senza precedenti. Il Consiglio federale come pure i protagonisti e le associazioni della piazza finanziaria Svizzera non hanno potuto disporre di alcuna strategia di difesa. I risultati scaturiti dai negoziati con i rappresentanti di grandi potenze occidentali hanno fortemente intaccato il segreto bancario e hanno provocato enorme incertezza tra i clienti delle banche e gli investitori della piazza finanziaria. Principi giuridici democratici e generali sono stati scardinati o semplicemente ignorati sia dagli "aggressori" sia dai "difensori". Gli intermediari finanziari della piazza finanziaria Svizzera riconoscono chiaramente che l'obiettivo del cliente straniero delle banche in Svizzera non è "risparmiare" imposte tramite la sottrazione di imposte, ma piuttosto quello di porre al sicuro e sistemare in modo stabile una parte della sua fortuna in Svizzera, dove il segreto bancario garantisce discrezione ed anonimato.

Domande al Consiglio federale:

1. Il Consiglio federale è disposto a sviluppare una strategia per il rafforzamento della piazza finanziaria Svizzera e ad applicarla in modo coerente? Chi si incaricherà di questo compito? In che lasso di tempo?

2. Il Consiglio federale intende rafforzare il segreto bancario? Quali misure sono adottate per il mantenimento della sicurezza giuridica nel sistema bancario e negli organi di sorveglianza?

3. Il Consiglio federale è disposto a tenere nella giusta considerazione le esigenze dei clienti della piazza finanziaria Svizzera tramite nuovi concetti innovativi come Rubik, Swiss Compensation Tax o quelle del contribuente straniero "anonimo", nel senso della sfera privata finanziaria del singolo cittadino? Come si presenta l'attuazione di queste idee?

4. Come intende il Consiglio federale proteggere i clienti (o i loro familiari) di banche svizzere esposti al pericolo di rapimenti?

5. Il Consiglio federale è pronto a difendere senza compromessi, anche nei confronti di richieste opposte provenienti dall'estero, la sua affermazione secondo cui nel diritto svizzero la sottrazione d'imposta continua a non costituire un reato ai sensi della LRD in quanto reato preliminare al riciclaggio di denaro? Il Consiglio federale intende inoltre mantenere la sovranità svizzera nella definizione dei principi giuridici?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale ha colto i profondi mutamenti sui mercati finanziari come un'occasione per mettere a punto gli indirizzi strategici della sua politica in materia di mercati finanziari. Nel suo rapporto "Indirizzi strategici della politica svizzera in materia di mercati finanziari" del 16 dicembre 2009 (di seguito "rapporto") esso traccia i requisiti che la piazza finanziaria deve possedere per affrontare le sfide del futuro. Con questo rapporto adempie altresì il mandato del Parlamento di indicare in che modo i punti di forza della piazza finanziaria svizzera possono essere preservati e le lacune eliminate (postulato Graber 09.3209).

In base alla legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI), il Consiglio federale prende in modo mirato misure preventive a tutela della piazza economica e finanziaria svizzera per impedire che autorità estere oppure organizzazioni private e persone ottengano dati mediante un servizio di spionaggio vietato (art. 271 CP: atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero e art. 273 CP: spionaggio economico).

Per affrontare le grandi sfide della Svizzera connesse con le questioni finanziarie e fiscali internazionali, il 16 dicembre 2009 il Consiglio federale ha altresì deciso di istituire una Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI). La nuova Segreteria di Stato si concentrerà sugli affari del DFF concernenti le questioni finanziarie internazionali e la politica dei mercati finanziari. Concretamente essa dovrà promuovere durevolmente la competitività internazionale e l'integrità della piazza finanziaria svizzera come pure l'accesso ai mercati finanziari esteri e la resistenza alle crisi della piazza finanziaria svizzera. Sotto la direzione del segretario di Stato Michael Ambühl, dal 1° marzo 2010 la SFI fornirà un sostegno determinante ai lavori bilaterali e multilaterali della Confederazione in ambito finanziario e fiscale descritti nel rapporto.

Inoltre, un gruppo di lavoro interdipartimentale denominato "Politica dei mercati finanziari" cui partecipano DFF, DFAE, DFE e DFGP, da un lato, sorveglierà e coordinerà l'attuazione degli indirizzi strategici definiti nel rapporto e, dall'altro, elaborerà e coordinerà una strategia di ampio respiro per i futuri negoziati che si svolgeranno in ambito fiscale con l'UE. I lavori sono già stati avviati e devono procedere quanto più rapidamente possibile.

2. Nonostante la Svizzera ora soddisfi, grazie all'adozione dello standard OCSE, i requisiti posti nel settore della cooperazione internazionale in materia fiscale e intrattenga con l'UE ampi rapporti di collaborazione, l'attività transfrontaliera di gestione patrimoniale rimane esposta a elevati rischi giuridici. Il Consiglio federale è disposto a sostenere il settore bancario nei suoi sforzi volti a minimizzare tali rischi. Oltre all'attuazione dello standard OCSE nel quadro delle convenzioni di doppia imposizione, dovrà essere estesa la collaborazione transfrontaliera mediante negoziati bilaterali. Questo a condizione che la protezione della sfera privata sia garantita (nessuno scambio automatico di informazioni), i conti non dichiarati nei confronti del fisco del Paese in questione siano regolarizzati senza obbligo di rimpatrio, e l'accesso agli altri mercati finanziari sia migliorato durevolmente (cfr. rapporto n. 6.5.2).

3. Per estendere la collaborazione a livello bilaterale, il Consiglio federale è disposto a esaminare diverse misure legislative a livello fiscale e di vigilanza che garantiscano una migliore tassazione del capitale e dei suoi redditi. In primo piano figura l'introduzione di un'imposta liberatoria sui redditi transfrontalieri da capitali nel quadro di accordi bilaterali. Un'altra misura possibile in questo contesto sarebbe richiedere al cliente della banca un'autodichiarazione di ottemperanza degli obblighi fiscali all'estero. Tali misure possono essere adottate alternativamente o cumulativamente (cfr. rapporto n. 6.5.2).

4. A seguito dell'adozione dello standard OCSE nell'ambito della cooperazione internazionale in materia fiscale i clienti delle banche svizzere non sono esposti a maggiori rischi di rapimento che in passato. La Svizzera continua a fornire informazioni fiscali allo Stato partner soltanto in singoli casi, in base a una richiesta concreta e secondo una procedura conforme allo Stato di diritto.

5. Qualora, in futuro, i reati fiscali fossero considerati dei reati preliminari al riciclaggio di denaro questa circostanza avrebbe grandi ripercussioni sulle piazze finanziarie internazionali. Fondandosi sulla prassi attuale, la Svizzera si adopererà affinché si valutino seriamente le eventuali esigenze non coperte dagli standard esistenti per evitare l'adozione di nuovi standard astratti non necessari.

Risposta del Consiglio federale.