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10.3041 · Interpellanza · 2010-03-03

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Attuando così rapidamente la nuova normativa, il Consiglio federale non ha pensato che le dimensioni delle auto di talune famiglie numerose non avrebbero permesso di rispettare le nuove disposizioni obbligandole così a cambiare vettura?

2. Non ritiene che cinture di sicurezza regolabili in altezza potrebbero garantire una sicurezza sufficiente?

3. Prevede di inserire nelle norme di omologazione nazionali di automobili e autobus l'obbligo di montare cinture di sicurezza regolabili anche in altezza?

Begründung

A partire dal 1° aprile 2010, i fanciulli sotto i 12 anni di età, di altezza inferiore ai 150 cm, dovranno essere assicurati, in auto, con un apposito seggiolino. Dal 1° agosto 2012 anche gli autobus che trasportano occasionalmente bambini dovranno essere dotati di analoghi sedili omologati.

Benché nell'interesse della sicurezza, questi provvedimenti avranno un costo importante sia per le famiglie (i prezzi per i seggiolini auto variano dai 300 ai 400 franchi) che per i proprietari di autobus che trasportano occasionalmente bambini. Per questi ultimi i costi saranno sproporzionati rispetto ai servizi forniti (campi di sci, ecc.). Per garantire una buona sicurezza sarebbe stato sufficiente imporre ai costruttori di automobili e autobus l'obbligo di montare sui sedili posteriori cinture di sicurezza regolabili anche in altezza.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le nuovi disposizioni che estendono l'obbligo di utilizzare dispositivi di sicurezza per fanciulli (come seggiolini o rialzi) sono entrate in vigore il 1° aprile 2010. Il numero di bambini trasportabili per veicolo dipende essenzialmente dalla loro età, dal veicolo e dai dispositivi di sicurezza utilizzati. In commercio si trovano anche rialzi a prezzi ragionevoli (a partire da 20 a 40 franchi) che occupano poco spazio utilizzabili per i bambini a partire da 15 chilogrammi. In quasi tutti i veicoli, sul sedile posteriore c'è posto per tre di questi rialzi. Inoltre, in linea di massima, il trasporto di bambini sul sedile del passeggero anteriore non è soggetto ad alcun limite di età.

Di conseguenza, la nuova regolamentazione obbliga a cambiare automobile solo in rarissimi casi e non ha un impatto considerevole sul bilancio delle famiglie.

2. La regolamentazione relativa alla sicurezza è stata modificata per offrire ai bambini una protezione equivalente a quella degli adulti. I sistemi di cinture regolabili in altezza non garantiscono una protezione equivalente: permettono infatti di correggere il passaggio della cintura all'altezza del collo, ma non del bacino. Resterebbe quindi impossibile evitare ai bambini di subire gravi lesioni addominali scivolando sotto la cintura (il cosiddetto submarining).

3. Le cinture regolabili in altezza non sono altrettanto efficaci dei dispositivi di sicurezza per fanciulli. Per questo motivo il Consiglio federale non ha previsto alcuna prescrizione in tal senso.

Sottoscrivendo l'accordo bilaterale con la Comunità europea (CE) sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA; RS 0.946.526.81), la Svizzera si è inoltre impegnata a recepire, tra l'altro, le prescrizioni della CE concernenti la costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli a motore. In altre parole, i veicoli che soddisfano integralmente le prescrizioni della CE possono circolare anche in Svizzera senza limitazioni. Requisiti supplementari non previsti nella CE (come i sistemi di cinture regolabili in altezza) rappresenterebbero invece un ostacolo tecnico al commercio e violerebbero il MRA.

Risposta del Consiglio federale.