Lexipedia

10.3840 · Interpellanza · 2010-10-01

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

In applicazione dei trattati, i cittadini di Stati dell'Unione europea possono soggiornare temporaneamente in Svizzera, senza permesso, purché dispongano delle risorse necessarie al loro sostentamento. Il criterio di valutazione attualmente considerato è un criterio negativo, ossia non dipendere dall'aiuto sociale del cantone di residenza. Alcuni cantoni di frontiera, particolarmente esposti all'accattonaggio transfrontaliero, hanno trovato come ostacolo tale criterio quando hanno voluto allontanare dal loro territorio cittadini dell'UE venuti a mendicare nel nostro Paese. Nella misura in cui l'accattonaggio, che non è ancora considerato un'attività lucrativa sottoposta ad autorizzazione, fornisce mezzi di sostentamento diversi dall'aiuto sociale statale, non è stato possibile allontanare gli stranieri che vi si dedicano per mestiere. Al fine di colmare la lacuna giuridica sfruttata dall'accattonaggio transfrontaliero, il Consiglio federale non intende modificare il criterio determinante, considerando che la dipendenza dei mendicanti dall'aiuto privato dei passanti sollecitati in pubblico equivale materialmente a vivere dell'aiuto sociale della collettività?

Stellungnahme des Bundesrates

I cittadini di uno Stato membro dell'UE possono far valere l'ccordo sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), che consente loro di entrare in Svizzera presentando una carta d'identità o un passaporto in corso di validità. Per contro, per soggiornare in Svizzera per più di tre mesi devono rientrare in una delle varie situazioni di libera circolazione previste dall'accordo (lavoratore salariato, indipendente, inattivo, ecc.). Se intendono trattenersi in Svizzera senza esercitare un'attività lucrativa per più di tre mesi, devono dimostrare di disporre di mezzi finanziari sufficienti e contrarre un'assicurazione malattia (art. 24 Allegato I ALC).

I cittadini dell'UE sono inoltre autorizzati a soggiornare in Svizzera per percepirvi prestazioni di servizi, per esempio in quanto turisti (art. 5 par. 3 ALC). Se la durata della permanenza è inferiore a tre mesi, non hanno bisogno di un permesso di soggiorno (art. 23 allegato I ALC) e possono entrare in Svizzera senza formalità. Se intendono soggiornare nel nostro Paese per più di tre mesi, devono annunciarsi presso le autorità cantonali competenti e soddisfare le condizioni legali imposte agli statuti previsti dall'ALC. Le autorità competenti possono allontanare un cittadino di uno Stato dell'UE che soggiorna in Svizzera per più di tre mesi senza rispettare le condizioni legali.

In virtù della Convenzione AELS (RS 0.632.31), tali disposizioni si applicano anche ai cittadini degli Stati membri dell'AELS.

In Svizzera l'accattonaggio non è considerato un'attività lucrativa (DTF 134 I 214, consid. 3). Inoltre, è molto probabile che un mendicante non disponga di mezzi finanziari sufficienti e che non possa nemmeno essere considerato un destinatario di servizi. Di conseguenza, un cittadino di uno Stato membro dell'UE/AELS dedito all'accattonaggio in Svizzera può far valere un diritto di soggiorno in virtù dell'ALC o della Convenzione AELS soltanto se può dimostrare di disporre dei mezzi finanziari sufficienti (e di un'assicurazione malattia completa) previsti all'articolo 24 dell'allegato I ALC o di trovarsi in Svizzera come destinatario di servizi (p. es. come turista).

Il diritto federale non punisce l'accattonaggio, che può invece essere vietato da una legge o ordinanza cantonale o comunale. In tal caso, spetta alle competenti autorità comunali o cantonali sanzionarlo penalmente.

In tale ambito, è possibile limitare la libera circolazione delle persone per motivi di ordine e sicurezza pubblici se tali persone rappresentano una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave nei confronti di un interesse fondamentale della società. Può essere il caso se l'accattonaggio è accompagnato da violazioni gravi del Codice penale svizzero o di altre leggi federali. In determinate circostanze, anche violazioni ripetute dell'ordine pubblico possono essere considerate una minaccia reale dell'ordine e della sicurezza pubblici, in quanto indicano che la persona non vuole o non è in grado di adeguarsi all'ordine stabilito. Per i cittadini di uno Stato membro dell'UE/AELS, i casi di recidiva comprovati possono essere sanzionati con misure amministrative fondate sulla legge federale sugli stranieri, quali l'ammonimento o il divieto di entrata in base all'articolo 5 dell'allegato I ALC, nel rispetto del principio della proporzionalità (DTF 130 II 176, consid. 3.4.1 e 3.4. 2).

Risposta del Consiglio federale.