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11.3785 · Mozione · 2011-09-14

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di provvedere affinché, in parallelo all'introduzione del sistema Swiss DRG, le convenzioni stipulate tra fornitori di prestazioni, casse malati e cantoni disciplinino le modalità e l'entità della trasmissione di dati in modo da garantire e tutelare non soltanto il segreto medico, ma anche il diritto alla protezione dei dati e della personalità dei pazienti. La revisione della codifica va potenziata. Le condizioni quadro per la protezione dei dati dei pazienti devono essere concretizzate secondo criteri uniformi a livello nazionale e va definito chiaramente, oltre al controllo delle fatture e dell'economicità delle prestazioni, anche il ruolo che dovrà essere svolto dalla revisione della codifica. Occorre prevedere, per lo meno a medio termine, l'introduzione di un sistema dotato di un organo indipendente.

Begründung

I partner contrattuali non riescono ad accordarsi sulle modalità del controllo delle fatture e dell'economicità delle prestazioni nel quadro della struttura tariffaria Swiss DRG. L'estensione della trasmissione dei dati richiesta dagli assicuratori è contestata dagli incaricati cantonali per la protezione dei dati, dal corpo medico, dalle organizzazioni dei pazienti e dagli ospedali. Per verificare la correttezza della codifica effettuata dagli ospedali è prevista una revisione indipendente della stessa, riferita ai singoli casi e sulla base di dati pseudonimizzati. Non è dunque necessario trasmettere alle amministrazioni delle casse malati diagnosi e procedure riferite a persone. La revisione della codifica rende inutile un secondo controllo da parte degli assicuratori. Essa potrebbe per esempio essere potenziata prelevando campioni più grandi, riducendo gli intervalli tra un controllo e l'altro, effettuando verifiche speciali (casi che generano costi importanti) e introducendo sanzioni (pagamenti correttivi). Nel singolo caso, gli assicuratori possono effettuare un controllo più approfondito; il paziente può a tal fine richiedere la trasmissione dei dati al medico di fiducia. La presente mozione chiede che la correttezza della codifica sia verificata nel quadro di una revisione professionale indipendente, basata sull'accesso ad un'anamnesi completa ma pseudonimizzata. Il potenziamento e l'uniformazione a livello nazionale della revisione della codifica renderanno superflua la trasmissione dei dati agli assicuratori; il sistema Swiss DRG si definisce come un progetto dinamico in costante evoluzione. Non per nulla, in Germania, i dati dei pazienti sono trasmessi a un organo indipendente dalle casse malati. Occorre dunque introdurre anche in Svizzera un sistema analogo dotato di un organo indipendente.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale desidera innanzitutto sottolineare che attribuisce grande importanza alla protezione dei dati che saranno trasmessi tra gli ospedali e gli assicuratori dopo l'introduzione della struttura tariffaria Swiss DRG. La preoccupazione espressa dall'autrice della mozione è legittima. Tuttavia, come illustrato qui di seguito, sono in elaborazione misure supplementari che permetteranno di rafforzare il controllo delle fatture nel pieno rispetto della protezione dei dati.

In vista di una corretta introduzione del nuovo finanziamento ospedaliero, prevista il 1° gennaio 2012, il Consiglio federale tiene a precisare - come l'aveva già fatto nel suo parere in risposta alla mozione Cassis 11.3393, "Verifica del sistema di conteggio Swiss DRG e remunerazione degli ospedali mediante un organo comune neutrale" - che bisogna distinguere chiaramente i due compiti previsti dalla legge, che sono il controllo delle fatture e, nel caso di un modello di remunerazione del tipo DRG (Diagnosis Related Groups), la revisione della codificazione.

Secondo l'articolo 42 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), prima di procedere al rimborso delle fatture emesse dai fornitori di prestazioni, gli assicuratori devono poter verificare il calcolo della remunerazione e l'economicità della prestazione. Tale verifica deve essere condotta indipendentemente dal tipo di remunerazione e concerne sia il settore ambulatoriale sia quello stazionario.

Questo obbligo legale di controllo delle fatture dev'essere chiaramente distinto dal compito affidato ai partner tariffali e sancito nell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) nel caso particolare di un sistema del tipo DRG, ossia quello di procedere alla revisione della codificazione (art. 59d cpv. 2 OAMal). Tale revisione ha per obiettivo il controllo e la valutazione della qualità della codificazione negli ospedali. Diversamente da quanto succede per la verifica sistematica delle fatture da parte dell'assicuratore, la revisione della codificazione è eseguita di norma solo una volta all'anno e sotto forma di un controllo per campionatura. Inoltre, questa misura è eseguita a posteriori, vale a dire dopo il rimborso delle prestazioni fatturate.

Nel quadro della sua decisione del 6 luglio 2011 di approvazione della versione 1.0 della struttura tariffaria Swiss DRG, il Consiglio federale ha anche approvato il manuale di codificazione e il piano per la revisione della codificazione nella forma convenuta dai partner tariffali a livello nazionale, ossia l'esecuzione di tale controllo da parte di revisori indipendenti. Il Consiglio federale ritiene che la revisione della codificazione, volta essenzialmente a garantire la qualità della codificazione nel caso preciso di un sistema del tipo DRG, non è una misura che può sostituirsi al controllo sistematico delle fatture da parte degli assicuratori, come previsto dall'articolo 42 LAMal. Per questa ragione non è necessario rafforzare la revisione della codificazione in quanto tale.

Dopo che gli ospedali hanno respinto la convenzione del 5 luglio 2011 tra H+ Gli Ospedali Svizzeri e Santésuisse, che includeva anche il disciplinamento della trasmissione dei dati, il Consiglio federale ha deciso, come già ricordato nella risposta all'interpellanza Cassis 11.3622, "Protezione dei dati e della personalità nel sistema dei forfait per caso Swiss DRG", di agire a titolo sussidiario proponendo una modifica dell'OAMal. Le relative disposizioni sono state elaborate tenendo in considerazione sia la protezione dei dati sia il compito degli assicuratori in materia di controllo delle fatture. Le organizzazioni degli assicuratori, dei fornitori di prestazioni, dei cantoni e dei pazienti sono state consultate in merito nell'ambito di un'indagine conoscitiva. Nel quadro dell'iniziativa parlamentare 11.429, "Tarmed. Competenza sussidiaria del Consiglio federale", il Consiglio federale ha inoltre proposto al Parlamento di precisare le pertinenti basi legali, proposta che è stata approvata il 27 settembre 2011 dal Consiglio nazionale e il 14 novembre 2011 dalla Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati.

Sulla base di quanto precede, il Consiglio federale non vede la necessità di adottare misure volte a potenziare la revisione della codificazione, come richiesto nella mozione. Concorda tuttavia con l'autrice della mozione sul fatto che le condizioni quadro per la trasmissione dei dati, in particolare in un sistema del tipo DRG, debbano essere disciplinate a livello nazionale e nell'interesse della protezione dei dati. I relativi lavori preparatori sono in corso.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.