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11.3909 · Mozione · 2011-09-29

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento un disegno di revisione dell'articolo 404 del Codice delle obbligazioni adeguandolo alle realtà economiche e giuridiche moderne. Tale revisione dovrà permettere alle parti di stipulare contratti di mandato duraturi.

Begründung

Il mandato, che in Svizzera è il contratto di tutti i servizi non retti dalla legge, soffre del persistere di regole introdotte quando il suo unico scopo era la rappresentanza.

Fondandosi su tale concezione, il Tribunale federale applica l'articolo 404 del Codice delle obbligazioni in maniera molto restrittiva. Nella sua interpretazione del capoverso 1 accorda alle parti il potere incondizionato di disdire il mandato in qualsiasi momento (DTF 98 II 305). Inoltre, per il Tribunale federale il capoverso 2 è una disposizione di diritto cogente (DTF 117 II 466) che impedisce di derogare al principio della disdetta intempestiva. In tal modo le parti non possono validamente stipulare un mandato duraturo o prevedere una pena convenzionale il cui importo permetterebbe di compensare il mancato guadagno.

Ora, da tempo gran parte della dottrina critica tale approccio, finora senza influenzare la Corte suprema, malgrado una giurisprudenza complicata e incostante in materia (presentata in Gauch, der Werkvertrag, 2011, pag. 25 seg.).

Nella prassi moderna, chi stipula un contratto di servizio dovrebbe poter garantirne la stabilità e fissarne la durata (p. es. gestione di un immobile). La dottrina maggioritaria (citata in: Werro, Commentaire romand CO, 2003, n. 4 e 16 ad art. 404 CO, Gauch, der Werkvertrag, pag. 25 seg., con alcune sfumature per ogni autore) chiede quindi di riconsiderare il carattere imperativo dell'articolo 404 del Codice delle obbligazoni, una peculiarità svizzera che allontana gli investitori dal nostro Paese e dal nostro diritto. Stipulando tali contratti, le parti dovrebbero essere libere di convenire un potere di disdetta limitato del mandatario o la rinuncia legalmente valida al diritto di disdetta, in particolare prevedendo una durata per il mandato e una pena convenzionale in caso di disdetta anticipata. Quest'ultimo punto permetterebbe alle parti di pianificare nel tempo il loro rapporto contrattuale limitando le incertezze insite in un'eventuale disdetta.

La protezione della libertà individuale delle parti sarebbe assicurata dai principi generali del diritto privato (art. 27 CC, 19 CO).

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.