11.3913 · Mozione · 2011-09-29
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento la revisione della legge federale sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (LIFSN) per rafforzare l'indipendenza e la trasparenza delle attività dell'IFSN.
Begründung
La catastrofe nucleare verificatasi a Fukushima ha evidenziato l'incapacità delle competenti autorità giapponesi di garantire la sicurezza degli impianti nucleari. Sia le autorità di vigilanza che il governo si sono fidati ciecamente di rapporti e perizie di parte dell'esercente della centrale nucleare Tepco. Per impedire un simile intreccio di interdipendenze in Svizzera, la revisione della LIFSN dovrà comprendere i seguenti punti:
1. la sicurezza deve essere il primo obiettivo dichiarato delle responsabilità dell'IFSN;
2. le disposizioni sull'indipendenza per i collaboratori dell'Ispettorato e per i membri del Consiglio dell'IFSN devono essere inasprite;
3. i mandati per studi e perizie importanti sotto il profilo della sicurezza, non strettamente legate al nucleare (piene, sismi, statistica delle costruzioni, ecc.), devono essere affidati a istituti e uffici specializzati, rinomati e indipendenti, svizzeri o esteri;
4. solo l'IFSN dovrà potere affidare mandati per studi e perizie importanti sotto il profilo della sicurezza come anche per l'analisi probabilistica di sicurezza (APS);
5. la documentazione sulla sicurezza, interna all'azienda, dovrà limitarsi alla messa a disposizione di rendiconti e dati di base per i periti esterni;
6. devono essere contemplate disposizioni per garantire il principio di trasparenza;
7. devono essere contemplate disposizioni per garantire l'informazione alla popolazione.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale non ha motivo di dubitare dell'indipendenza dell'IFSN e della trasparenza delle sue attività.
1. Il principio fondamentale della legge federale sull'energia nucleare (LENu; RS 732.1) è di garantire la sicurezza nucleare. Secondo l'articolo 22 della LENu, il titolare della licenza è responsabile della sicurezza dell'impianto e dell'esercizio. L'IFSN, in qualità di autorità di vigilanza della Confederazione, controlla che l'esercente si assuma questa responsabilità. Il Consiglio federale è convinto che l'IFSN eserciti la sua attività di vigilanza in modo indipendente e conforme alle esigenze fissate dalla legge, nonché sulla base di direttive orientate allo stato attuale della scienza e della tecnica e oggetto di costante aggiornamento.
2. L'indipendenza dell'IFSN è disciplinata nella legge. Secondo l'articolo 70 capoverso 2 LENu, si tratta di un'autorità di vigilanza che non sottostà a istruzioni quanto agli aspetti tecnici e che è formalmente distinta dalle autorità concedenti le autorizzazioni, cioè dal DATEC. In virtù dell'articolo 6 capoverso 3 della legge federale del 22 giugno 2007 sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (LIFSN; RS 732.2), i membri del consiglio dell'Ispettorato non sono autorizzati a esercitare un'attività commerciale né ad assumere una funzione federale o cantonale che potrebbe pregiudicare la loro indipendenza. Il 19 ottobre 2011 il Consiglio federale ha proceduto alla modifica dell'articolo 4 dell'ordinanza del 12 novembre 2008 sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (OIFSN; RS 732.21), precisando le disposizioni esecutive dell'articolo 6 LIFSN. Degli attuali 140 dipendenti dell'IFSN, meno del 10 per cento ha lavorato in precedenza in un impianto su cui l'IFSN esercita la vigilanza o presso la Nagra. Inoltre, circa un terzo dell'effettivo proviene dall'estero.
3./4./5. L'IFSN, in qualità di autorità di vigilanza statale, occupa esperti del settore della sicurezza nucleare, motivo per cui è abilitata ad allestire delle perizie. Se necessario, ha la possibilità di consultare in ogni momento specialisti esterni. Un'esternalizzazione sistematica delle attività peritali comprometterebbe il know-how dell'Ispettorato e limiterebbe un'importante funzione dell'autorità di vigilanza.
6. Il principio di trasparenza è garantito dalla legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (LTras; RS 152.3), applicabile anche all'IFSN.
7. Secondo l'articolo 74 LENu, l'IFSN deve informare regolarmente il pubblico sullo stato degli impianti nucleari svizzeri. Inoltre, deve ragguagliare il pubblico in merito ad avvenimenti particolari. L'IFSN svolge la sua attività di comunicazione in modo autonomo e indipendente, rispettando i principi di un'informazione veritiera e obiettiva. L'Ispettorato informa il pubblico regolarmente sulle evoluzioni nel settore di sua competenza mediante rapporti, opuscoli e un sito Internet costantemente aggiornato.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.