11.4139 · Interpellanza · 2011-12-23
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Ritiene che la SUVA possa partecipare a bandi di concorso pubblici nonostante il disciplinamento chiaro nelle pertinenti leggi e nella relativa giurisprudenza?
2. Se sì, in conformità a quali norme, visto che le disposizioni della LAINF, del diritto in materia di appalti pubblici e della legislazione sui cartelli lo escludono?
Begründung
Nella sua risposta all'interpellanza del consigliere nazionale Miesch (11.3159), il Consiglio federale ha sottolineato che la presentazione di un'offerta a unità amministrative che non hanno ancora scelto tra la SUVA e un assicuratore privato è conforme alla legge e non contravviene al diritto in materia di appalti pubblici. È incontestabile che la SUVA possa, in virtù dell'articolo 98 OAINF, presentare una "offerta" su richiesta. La questione va tuttavia distinta da quella relativa al diritto della SUVA di prendere parte a bandi di concorso pubblici. Una tale partecipazione viola la LAINF, tutte le disposizioni del diritto in materia di appalti pubblici e la legge sui cartelli. Inoltre, con la sua offerta di premi molto bassi ("dumping") presentata nell'ambito di una serie di bandi di concorso pubblici indetti da tre ospedali nella regione di Basilea, la SUVA non ha dimostrato solo l'esistenza di un rischio di abuso di potere da parte dell'istituto in situazione di monopolio, ma ha pure fornito la prova che tale abuso è già stato commesso, e in modo grave. Nella sua giurisprudenza, anche il Tribunale federale nega la legittimità di una partecipazione della SUVA, precisando che i contratti devono essere regolarmente messi a concorso. Tuttavia, per quanto riguarda la SUVA vi è un diritto di scelta che può essere esercitato un'unica volta. Infine, nel rapporto della Commissione di esperti sulla revisione della LAINF, l'Ufficio federale della sanità pubblica ha sottolineato che anche il Tribunale federale delle assicurazioni aveva precisato, benché si trattasse di una causa in cui non era in questione la natura giuridica dell'appalto pubblico, che le amministrazioni pubbliche non dispongono di possibilità di scelta illimitate, ma devono rispettare i limiti di natura temporale e materiale loro imposti dalle prescrizioni menzionate. L'osservanza delle disposizioni dell'articolo 98 OAINF esclude la partecipazione della SUVA a bandi di concorso pubblici. Se un'amministrazione pubblica sceglie di non aderire alla SUVA, opta per un assicuratore LAINF privato. Pertanto solo gli assicuratori privati LAINF possono partecipare a bandi di concorso pubblici.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Nella sua risposta del 6 giugno 2011 all'interpellanza Miesch (11.3159), il Consiglio federale ha rilevato che la SUVA, nel quadro di un bando di concorso pubblico, può presentare un'offerta a nuove entità uniche che non hanno ancora esercitato il loro diritto di scelta. Va fatto presente che un'amministrazione pubblica ai sensi dell'articolo 98 capoverso 1 dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF; RS 832.202) è considerata una nuova entità unica se è stata costituita in modo distinto dal profilo organizzativo e se tiene una contabilità propria. Secondo i materiali relativi all'ordinanza, un'entità amministrativa unica è indipendente dal profilo amministrativo se tiene una contabilità propria. Non è necessario che assuma un'attività prima non svolta.
Perché le amministrazioni pubbliche possano effettivamente esercitare il diritto di scelta, la SUVA deve poter presentare un'offerta anche nel quadro di un bando di concorso pubblico. Altrimenti, di fatto, le nuove entità amministrative pubbliche non potrebbero optare per la SUVA o per l'assicurazione privata, dato che l'amministrazione partecipante al concorso non avrebbe alcuna possibilità di comparare i prezzi.
2. La partecipazione della SUVA a bandi di concorso pubblici si fonda sull'articolo 75 della legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20) in combinato disposto con l'articolo 98 OAINF, secondo cui per assicurare il loro personale che non aderisce alla SUVA secondo l'articolo 66 capoverso 1 lettera q LAINF le amministrazioni pubbliche hanno la facoltà di scegliere tra la SUVA e gli assicuratori di cui all'articolo 68 LAINF. Si tratta di disposizioni speciali del diritto delle assicurazioni sociali che prevalgono sul diritto in materia di appalti pubblici. Il Consiglio federale ritiene che il diritto di scelta debba essere sviluppato ulteriormente e che ogni tre anni debba esserne accordato uno nuovo a tutte le amministrazioni pubbliche. È ciò che ha proposto nel suo messaggio del 30 maggio 2008 concernente la modifica della LAINF.
Risposta del Consiglio federale.