No all'attività indipendente fittizia e all'elusione delle misure d'accompagnamento
11.435 · Iniziativa parlamentare · 2011-04-14
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:
La legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera (RS 823.20) è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2
La definizione di lavoratore è retta dal diritto svizzero (art. 319 segg. Codice delle obbligazioni, CO). (Secondo periodo stralciare)
Art. 1bis rubrica
Lotta all'attività indipendente fittizia
Art. 1bis cpv. 1
La presente legge disciplina anche gli obblighi, segnatamente la procedura di notifica (obbligo di notifica, procedura, indicazioni, termini) di cui all'articolo 6, in caso di prestazione di servizi da parte di un fornitore di prestazioni indipendente con domicilio o sede all'estero.
Art. 1bis cpv. 2
La definizione di prestazione di servizi indipendente è retta dal diritto svizzero. Chi afferma di prestare servizi come indipendente deve dimostrarlo in modo irrefutabile agli organi di controllo competenti secondo la presente legge nel luogo d'impiego mediante documenti giustificativi scritti giuridicamente vincolanti, segnatamente documenti di autorità. Gli organi di controllo apprezzano liberamente questi documenti e non sono vincolati ad accertamenti di autorità estere. Il Consiglio federale definisce i criteri in base ai quali gli organi di controllo giudicano se si tratta di una prestazione di servizi indipendente.
Art. 1bis cpv. 3
Fintanto che non è fornita la prova della prestazione di servizi indipendente, il fornitore di prestazioni non è considerato indipendente. In questo caso la prestazione notificata non può essere iniziata o proseguita.
Art. 1bis cpv. 4
In caso di prestazione illecita di servizi, i competenti organi di controllo possono, dopo la scadenza inutilizzata di un termine di due giorni per l'inoltro dei documenti menzionati nel capoverso 2, impartire disposizioni quali segnatamente la sospensione dei lavori. I destinatari devono conformarsi immediatamente a queste disposizioni. Il fornitore di prestazioni interessato, quando lascia il luogo di lavoro, deve garantire che la sicurezza delle persone non sia pregiudicata e che siano evitati danni all'opera.
Art. 1bis cpv. 5
I fornitori di prestazioni devono tenere a disposizione i documenti giustificativi, nella lingua ufficiale del luogo d'impiego, necessari per accertare la prestazione di servizi indipendente.
Art. 2 rubrica
Condizioni lavorative e salariali minime; disposizioni d'esecuzione e d'applicazione del CCL
Art. 2 cpv. 1
...
a. retribuzione minima nonché tutte le altre prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro quali indennità, assegni, spese ecc.;
...
Art. 2 cpv. 2
La presente disposizione non si applica se il datore di lavoro fornisce la prova di aver pagato contributi, per lo stesso periodo di tempo, a una simile istituzione nel suo Stato di sede, sempreché detto Stato garantisca la reciprocità ai datori di lavoro svizzeri che vi distaccano i loro lavoratori.
Art. 2 cpv. 2quinquies
Se i contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale prevedono contributi obbligatori alle spese d'esecuzione, le pertinenti disposizioni si applicano anche ai datori di lavoro che distaccano lavoratori in Svizzera. Questi datori di lavoro sono debitori nei confronti degli organi paritetici istituiti dai CCL dell'importo totale dei contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Art. 2 cpv. 2sexies
Se i contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale prevedono una disciplina per quanto concerne l'addossamento delle spese dei controlli, le pertinenti disposizioni si applicano anche ai datori di lavoro che distaccano lavoratori in Svizzera.
Art. 2 cpv. 2septies
Se i contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale prevedono, per le infrazioni riguardanti le condizioni lavorative e salariali minime di cui all'articolo 2, che gli organi paritetici possano adottare misure quali la sospensione temporanea del lavoro nel luogo d'impiego, le pertinenti disposizioni si applicano anche ai datori di lavoro che distaccano lavoratori in Svizzera.
Art. 3
Il datore di lavoro deve garantire ai lavoratori distaccati un alloggio che soddisfi il grado usuale di igiene e comodità nel luogo d'impiego.
Art. 5 cpv. 1
Qualora i lavori siano eseguiti da subappaltatori con domicilio o sede all'estero, l'appaltatore primario, ad esempio come appaltatore totale, generale o principale, prima dell'inizio dei lavori deve obbligare il subappaltatore, mediante un contratto scritto redatto nella lingua ufficiale del luogo d'impiego, a rispettare la presente legge ed eventuali contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale ad essa correlati nonché a riconoscere la competenza degli organi paritetici incaricati dell'esecuzione dei contratti collettivi di lavoro. Il contratto o una copia dello stesso deve poter essere presentato in qualsiasi momento ai competenti organi di controllo. Se il documento richiesto non può essere presentato entro due giorni, i destinatari delle disposizioni degli organi di controllo competenti devono conformarsi immediatamente ad esse, segnatamente per quanto riguarda la sospensione dei lavori. Il subappaltatore, quando lascia il luogo di lavoro, deve garantire che la sicurezza delle persone non sia pregiudicata e che siano evitati danni all'opera.
Art. 5 cpv. 2
In mancanza di un simile obbligo, all'appaltatore primario possono essere inflitte le sanzioni di cui all'articolo 9 per infrazioni commesse dal subappaltatore contro la presente legge e contro eventuali contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale ad essa correlati; l'appaltatore primario risponde inoltre dal profilo del diritto civile per l'inadempimento delle condizioni minime di cui all'articolo 2 ...
Art. 6 cpv. 1
Prima dell'inizio dell'impiego, il datore di lavoro o il fornitore di prestazioni indipendente deve notificare all'autorità designata dal cantone in virtù dell'articolo 7 capoverso 1 lettera d, per scritto e nella lingua ufficiale del luogo d'impiego, le indicazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli, in particolare:
a. l'identità delle persone distaccate in Svizzera;
b. l'attività svolta in Svizzera;
c. il luogo in cui saranno eseguiti i lavori.
Art. 6 cpv. 2
Il datore di lavoro deve allegare alla notifica di cui al capoverso 1 una dichiarazione secondo la quale egli ha preso atto delle condizioni previste negli articoli 1bis, 2 e 3 e si impegna a rispettarle. Se l'attività del datore di lavoro notificata nel capoverso 2 lettera b rientra nel campo d'applicazione di un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale che disciplina condizioni ai sensi degli articoli 1bis, 2 e 3, egli si impegna a rispettare anche tali condizioni nonché a riconoscere la competenza degli organi paritetici incaricati dell'esecuzione del contratto collettivo di lavoro.
Art. 6 cpv. 3
... Se questo termine non è rispettato e l'impiego notificato rientra nel campo d'applicazione di un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale, i destinatari delle disposizioni degli organi di controllo competenti devono conformarsi immediatamente ad esse, segnatamente per quanto riguarda la sospensione dei lavori. Il fornitore di prestazioni interessato, quando lascia il luogo di lavoro, deve garantire che la sicurezza delle persone non sia pregiudicata e che siano evitati danni all'opera.
Art. 6 cpv. 5
Il Consiglio federale precisa le indicazioni che devono figurare nella notifica. Definisce i casi in cui:
a. è possibile prescindere dalla notifica;
b. a causa di misure indifferibili e segnatamente in situazioni d'emergenza si può derogare al termine di otto giorni concernente l'inizio del lavoro.
Art. 7 cpv. 2
Il datore di lavoro deve mettere a disposizione degli organi competenti secondo il capoverso 1, su richiesta, tutti i documenti necessari ai sensi della presente legge, segnatamente i documenti riguardanti l'osservanza delle condizioni lavorative e salariali dei lavoratori distaccati. I documenti sono presentati nella lingua ufficiale del luogo d'impiego.
Art. 8 cpv. 3
Gli organi di controllo e le autorità competenti possono cooperare con le autorità degli altri Stati scambiando informazioni sull'occupazione transfrontaliera di lavoratori destinate a evitare infrazioni alla presente legge.
Art. 9 cpv. 2
...
a. per lievi infrazioni agli articoli 1bis e 2 ...
b. per infrazioni agli articoli 1bis e 2 ...
...
Begründung
Dall'introduzione della libera circolazione completa delle persone, il 1° giugno 2004, e in seguito dall'inasprimento delle misure di accompagnamento il 1° aprile 2006, sono state raccolte numerose esperienze, in particolare da parte degli organi di controllo e d'esecuzione.
Parallelamente lo spazio europeo interessato geograficamente dalla libera circolazione delle persone è stato continuamente ampliato e, dal 1° maggio 2011, comprenderà anche otto nuovi Paesi membri dell'UE (Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia e Ungheria). Questi Paesi hanno un tasso di disoccupazione molto elevato e, attualmente, il livello salariale medio nel settore dei lavori edili specializzati è di circa 3 franchi svizzeri all'ora. Nel 2016 anche Bulgaria e Romania, altri due Paesi strutturalmente deboli con salari molto bassi, beneficeranno della libera circolazione completa delle persone. L'applicazione delle disposizioni riguardanti i lavoratori distaccati provenienti da questi Paesi diventerà ancora più difficile.
Per un'esecuzione coerente è necessaria una base che soltanto una legge esaustiva con disposizioni chiare e univoche può offrire: solo così i datori di lavoro svizzeri ed esteri potranno operare nelle stesse condizioni concorrenziali e i salariati non dovranno subire il dumping salariale o sociale.
Analizzando gli enormi divari salariali all'interno dei Paesi membri dell'UE inclusi negli accordi bilaterali appare indubbio quanto sia importante che i concorrenti esteri rispettino queste norme minime. Ad esempio, come può un datore di lavoro svizzero in Svizzera, che deve pagare al suo lavoratore qualificato un salario minimo vincolante di 27 franchi svizzeri all'ora, competere con un concorrente estero che per lo stesso lavoro, per lo stesso oggetto e nello stesso luogo paga il suo lavoratore soltanto 5 euro all'ora, ossia quasi 20 franchi di meno?
La legge presenta un'importante lacuna legislativa poiché mancano praticamente del tutto disposizioni riguardanti i fornitori di prestazioni distaccati dall'estero che sostengono di esercitare in Svizzera un'attività lucrativa indipendente. In particolare, non vi sono norme vincolanti e pertanto applicabili sulla necessità e sull'esigenza di comprovare tale statuto. Mancano anche le disposizioni applicabili in particolare quando, invece di un'attività lucrativa indipendente, si tratta piuttosto di un'attività indipendente fittizia o pseudo-indipendente. Proprio queste lacune vengono sempre più spesso sfruttate da aziende di distacco "creative" per eludere o aggirare, per così dire ufficialmente, le disposizioni minime dei contratti collettivi di lavoro e poter in tal modo operare in condizioni di dumping.
Ad articolo 1bis
L'attività indipendente fittizia sta diventando un problema reale e grave. Dal 2008 al 2009 le notifiche di indipendenti stranieri sono aumentate del 130 per cento (Cantone di Basilea Campagna). Con questa tattica si cerca evidentemente di eludere in grande stile le nostre leggi e i nostri CCL di obbligatorietà generale. Per combattere attivamente questa problematica occorre completare la legge sui lavoratori distaccati in modo che un fornitore di prestazioni estero che afferma di svolgere un'attività lucrativa indipendente sia tenuto a dimostrarlo in modo irrefutabile agli organi di controllo sul posto (sul luogo d'impiego) mediante i pertinenti documenti. Se tale prova non è fornita, dev'essere garantita la possibilità di imporre la sospensione dei lavori e di qualificare il fornitore di prestazioni non più come indipendente bensì come datore di lavoro.
Ad articolo 2
La rubrica del vigente articolo 2 dev'essere completata perché non è più adeguata ai diversi capoversi.
Ad articolo 2 capoverso 1 lettera a
L'espressione "retribuzione minima" dà luogo a diverse interpretazioni, ponendo problemi di esecuzione e di applicazione e deve pertanto essere precisata nella legge.
Ad articolo 2 capoverso 2
L'attuale normativa discrimina i datori di lavoro svizzeri rispetto alle aziende di distacco straniere: infatti, essa prevede per queste ultime l'esenzione unilaterale dall'obbligo di fornire prestazioni di garanzia delle pretese salariali senza subordinarla all'obbligo di reciprocità. La nuova disposizione ammette l'esenzione unicamente se anche lo Stato estero accorda alle aziende di distacco svizzere la reciprocità.
Ad articolo 2 capoverso 2quinquies
I contributi alle spese d'esecuzione sono menzionati unicamente nell'articolo 8a ODist e pertanto non sottostanno all'esecutibilità e alla sanzionabilità da parte dello Stato previste dall'articolo 9 LDist. Questo significa che i cantoni - ad esempio in caso di mancato pagamento delle spese d'esecuzione - non possono applicare un blocco delle prestazioni. Per dare maggior peso alle spese d'esecuzione occorre sancirle anche nella legge sui lavoratori distaccati.
Ad articolo 2 capoverso 2sexies
Le spese di controllo sono menzionate unicamente nell'articolo 8a ODist e pertanto non sottostanno alla forza di applicazione e alle sanzioni statali previste dall'articolo 9 LDist. Questo significa che i cantoni - ad esempio in caso di mancato pagamento delle spese di controllo - non possono applicare un blocco delle prestazioni. Affinché l'importanza delle spese di controllo possa essere rivalutata esse devono essere sancite a livello di legge nella LDist.
Ad articolo 2 capoverso 2septies
L'adozione di questa disposizione s'impone per evitare che possa essere eccepita una disparità di trattamento tra i fornitori di prestazioni svizzeri e stranieri. Infatti, attualmente possono essere adottate estese misure d'applicazione contro le aziende svizzere ma non contro le aziende estere.
Ad articolo 5
Secondo la legge vigente è sufficiente che l'appaltatore primario informi oralmente (libertà di forma secondo l'art. 11 CO) il subappaltatore che è tenuto a rispettare le leggi. Nella prassi questo può rendere la situazione probatoria poco chiara e difficoltosa; pertanto, la legge dev'essere precisata. La nuova formulazione apporta chiarezza e certezza del diritto; non sarà quindi più sufficiente un'informazione orale.
Ad articolo 6 capoverso 2
Secondo l'articolo 2, l'azienda di distacco deve rispettare sia le leggi svizzere che i contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale (CCL di obbligatorietà generale). La nuova formulazione dell'articolo 6 capoverso 2 è in proposito più completa e chiara. Essa stabilisce che le aziende di distacco si impegnano a rispettare sia le disposizioni di legge determinanti sia i pertinenti CCL di obbligatorietà generale.
Finora i tribunali tedeschi (cfr. ad es. il cosiddetto Ulmer-Urteil del 29 luglio 2009, 2 Ca 571/08, spesso citato in Germania), dato che l'obbligo di rispettare i CCL di obbligatorietà generale non è sancito dalla legge, sostengono che le aziende di distacco tedesche con la notifica di distacco si sono impegnate unicamente a rispettare le leggi svizzere ma non i CCL di obbligatorietà generale; pertanto, in Germania eventuali richieste di organi d'esecuzione dei CCL non vengono riconosciute. Questa lacuna è colmata dalla nuova disposizione di legge.
Ad articolo 6 capoverso 3
La prassi dimostra che spesso la regola degli otto giorni non viene rispettata. Nella legge vigente manca qualsiasi possibilità di sanzione da parte degli organi di controllo. Completando la legge si fa in modo che questa disposizione in futuro venga osservata.