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11.452 · Iniziativa parlamentare · 2011-06-16

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sugli articoli 107 e seguenti della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa sotto forma di proposta generica:

La Costituzione federale prevede che l'imposizione fiscale sia fondata sui principi dell'uguaglianza giuridica e della capacità economica. Tali principi devono essere applicati nella stessa misura a tutti i contribuenti. Una differenziazione in base alla nazionalità o alla durata del soggiorno è anticostituzionale. Al fine di rivalutare i principi costituzionali di cui sopra, occorre adottare le misure seguenti:

1. l'imposizione secondo il dispendio previsto nella legge federale sull'imposta federale diretta e nella legge sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni dev'essere abolita;

2. nell'imposizione delle persone fisiche occorre assicurare un'applicazione uguale per tutti del diritto tributario, soprattutto per quanto concerne la determinazione dei redditi e le detrazioni ammesse dal diritto fiscale.

Begründung

La Costituzione svizzera sancisce la parità di trattamento per tutti coloro che risiedono nel nostro Paese. Tale postulato deve valere anche per il diritto tributario. Una differenziazione delle leggi sull'imposizione e/o della prassi in materia fiscale in base alla nazionalità è anticostituzionale. Una buona morale in materia fiscale presuppone un'imposizione secondo il principio di uguaglianza di tutti i residenti in Svizzera. Tale principio è compromesso dal regime speciale applicabile agli stranieri. L'imposizione secondo il dispendio applicata nell'imposta federale diretta (art. 14) e nella legge sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (art. 6) contraddice chiaramente il principio della parità di trattamento. Frattanto circa 5000 stranieri residenti in Svizzera profittano di questo regime speciale, grazie al quale pagano molte meno imposte rispetto a quanto previsto da un'imposizione ordinaria.

La Svizzera prevede altri regimi speciali per stranieri. I dirigenti che lavorano temporaneamente in Svizzera hanno il privilegio di poter dedurre ulteriori costi di conseguimento, vista l'ordinanza del 3 ottobre 2000, applicata in modo assai diverso nei singoli cantoni. Altri regimi speciali sussistono per i manager di hedge fond, i cui redditi sono in parte considerati come utili di capitale privati e quindi non tassati.

Il diritto tributario e la sua applicazione nei singoli cantoni devono essere rivisti al fine di eliminare i diritti speciali in materia fiscale di cui godono taluni stranieri.