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12.3392 · Interpellanza · 2012-05-03

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

I libri di testo creati e pubblicati per gli alunni o apprendisti che seguono una formazione postobbligatoria sono in genere distribuiti dagli istituti scolastici e fatturati agli allievi o ai loro genitori.

Questi testi sono assoggettati all'IVA all'aliquota ridotta del 2,5 per cento oppure all'aliquota del 7,6 per cento. Secondo l'articolo 51 dell'ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (OIVA), l'aliquota applicabile dipende in particolare dalle modalità di legatura.

L'aliquota applicabile a due diverse edizioni (2009 e 2010) di un'opera di contenuto, titolo, presentazione, numero di pagine ecc. identici è passata dal 2,5 al 7,6 per cento soltanto a causa di un piccolo cambiamento nella legatura! Nel 2009 i fogli forati erano incollati sul bordo, pur rimanendo facilmente staccabili; nel 2010 invece erano uniti da una semplice fascetta di carta.

Non occorre specificare che per la scuola è stato praticamente impossibile giustificare di fronte ad allievi e genitori un aumento di prezzo di oltre 5 centesimi dovuto a quest'unica differenza!

Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Il Consiglio federale è al corrente di queste aberrazioni amministrative e delle conseguenze negative che provocano per l'immagine della pubblica amministrazione?

2. Se sì, intende modificare l'OIVA per eliminare simili incongruenze e applicare un'aliquota IVA unica a tutti i libri di testo scolastici destinati esclusivamente all'insegnamento?

3. In tal caso, è disposto ad applicare l'aliquota ridotta del 2,5 per cento a queste opere per limitare i costi a carico degli allievi e delle loro famiglie?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale comprende la critica esposta dall'autore dell'interpellanza. A prima vista sembra davvero insensato applicare a uno stesso materiale didattico un diverso trattamento fiscale solo perché le pagine sono incollate sul dorso e non unicamente unite da una fascetta di carta.

Poiché il Parlamento continua a rifiutare l'uniformazione delle aliquote prevista dalla parte B della revisione dell'imposta sul valore aggiunto, una delimitazione tra le diverse aliquote d'imposta resta inevitabile. Spesso tale differenziazione risulta problematica quando si prende in considerazione il singolo caso, come è stato fatto dall'autore della presente interpellanza. Tuttavia i criteri di delimitazione non sono affatto arbitrari e rispondono alle direttive stabilite dal legislatore.

In riferimento alla delimitazione criticata dall'autore dell'iniziativa è importante chiedersi quali siano le caratteristiche di un libro che determinano l'applicazione di un'imposta ridotta. Tali caratteristiche non possono essere troppo generali, dato che l'aliquota ridotta è una forma di agevolazione fiscale che deve rispettare il principio dell'uniformità dell'imposizione e così anche il principio della neutralità concorrenziale dell'imposta. La definizione del concetto di libro ai fini dell'IVA deve coincidere il più possibile con la sua concezione generale, in particolar modo perché nel caso di un'imposta di autotassazione come l'IVA la qualificazione fiscale deve essere effettuata dal contribuente senza intervento da parte dell'Amministrazione delle contribuzioni.

Per determinare se si tratta di un libro o meno, bisogna tenere conto del suo contenuto e della sua forma. La rilegatura è il tratto caratteristico di un libro. Se dei fogli sciolti vengono forati e inseriti in un raccoglitore, sono anch'essi "rilegati" in senso lato. Tuttavia nessuno definirebbe un raccoglitore che racchiude dei fogli come un libro, nonostante contenesse un testo che potrebbe essere venduto anche come libro. La tipologia di rilegatura ha quindi una funzione chiave nella definizione di un libro. Per questo motivo dei fogli incollati sul dorso devono essere qualificati come libro, anche se possono essere staccati successivamente, mentre dei fogli sciolti e forati uniti con una fascia di carta non presentano la forma di un libro.

La legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA) cita esplicitamente, oltre a giornali, riviste e libri anche "altri stampati senza carattere pubblicitario, del genere definito dal Consiglio federale" (art. 25 cpv. 2 n. 9 LIVA). Il concetto di libro è stato concretizzato nelle disposizioni di esecuzione sulla base di questa delega esistente già ai tempi dell'imposta sulla cifra d'affari e da allora è rimasto ampiamente invariato. Per quanto concerne la rilegatura come tratto caratteristico del libro non è stata fatta alcuna eccezione. L'ordinanza in vigore riunisce sotto la stessa definizione "libri e stampati senza carattere pubblicitario" (art. 51 dell'ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto), confermando come entrambe le categorie devono soddisfare le stesse condizioni e quindi gli "stampati senza carattere pubblicitario" non posseggono un significato proprio e più esteso della concezione di libro.

2./3. Al Consiglio federale sembra che, come già precedentemente esposto, la distinzione criticata dall'autore dell'interpellanza tra libri di testo tassati con l'aliquota ridotta e una raccolta di fogli sciolti sia appropriata. Sottoporre, inoltre, tutti i libri di testo scolastici a un'aliquota ridotta, come richiesto dall'autore della presente interpellanza, significherebbe estendere le riduzioni fiscali. Una tale estensione contrasterebbe con la strategia del Consiglio federale e con la proposta di rinvio della parte B della riforma sull'IVA da parte del Parlamento, le quali mirano entrambe a un'ulteriore semplificazione dell'IVA e dunque fondamentalmente a una limitazione delle riduzioni fiscali.

Risposta del Consiglio federale.