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12.3872 · Postulato · 2012-09-27

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di spiegare in quale modo le autorità fiscali svizzere possono avere accesso ai dati bancari e quali conseguenze hanno le diverse scelte d'intervento.

Begründung

Nel proprio comunicato del 21 settembre 2012, il Consiglio federale propone di uniformare le procedure e le fattispecie previste nel diritto penale fiscale per rafforzare la certezza del diritto. L'uniformazione delle procedure prevede "che nelle procedure riguardanti la sottrazione d'imposta possano accedere ai dati bancari anche le autorità fiscali cantonali".

Questo approccio rappresenta un passo nella giusta direzione. È inammissibile che le autorità fiscali nazionali vengano svantaggiate, per quanto riguarda il diritto di accesso ai dati bancari, rispetto alle autorità fiscali estere.

Ma questo principio non deve valere soltanto a posteriori, a evasione già avvenuta, bensì deve essere considerato anche al momento della procedura di tassazione. Non si capisce perché mai le autorità fiscali possano accedere ai certificati di salario presso il datore di lavoro e ai dati delle casse pensioni sui prelievi, mentre le banche possono sottrarsi a quest'obbligo d'informazione sui loro clienti. Non è giusto che salariati e affiliati delle casse pensioni vengano discriminati rispetto ai proprietari di capitali. E le autorità fiscali nazionali non devono essere svantaggiate rispetto ai colleghi esteri, neanche nella procedura di tassazione.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Il 29 maggio 2013 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione per una revisione del diritto penale fiscale. Un obiettivo della riforma è l'armonizzazione delle diverse procedure penali fiscali. È inoltre previsto che nei procedimenti per sottrazione d'imposta sul reddito e sulla sostanza i cantoni possano richiedere, a determinate condizioni, informazioni alle banche. La riforma riguarda i contribuenti per i quali esiste un sospetto concreto di sottrazione d'imposta e contro i quali è stato quindi avviato un procedimento penale. Senza questa possibilità di raccogliere mezzi di prova essenziali non è possibile verificare ogni sospetto concreto di reato.

Nella procedura di tassazione le autorità fiscali possono invece ricorrere come ultima ratio alla tassazione d'ufficio e quindi definire e tassare gli elementi del reddito e della sostanza anche senza la cooperazione dei contribuenti.

Per il Consiglio federale è quindi opportuno e corretto concentrarsi sull'estensione dei mezzi d'indagine nel procedimento penale.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.