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Persone in viaggio d'affari. Salari d'uso nella località e nel settore?

12.3875 · Interpellanza · 2012-09-27

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Le multinazionali con sede o società consociate in Svizzera impiegano, all'estero, dipendenti che effettuano viaggi d'affari nel quadro della loro attività e pertanto lavorano occasionalmente anche nella società consociata svizzera (incontri di lavoro, workshop, ecc.). Di norma il soggiorno è autorizzato per una durata massima di 120 giorni. Conformemente all'attuale quadro normativo, tale permesso è rilasciato a condizione che, durante il soggiorno in Svizzera, ai collaboratori interessati venga versato il salario d'uso nella località, nella professione e nel settore.

L'obbligo di rispettare le condizioni salariali d'uso nella località e nel settore fa talvolta lievitare considerevolmente i costi per la società consociata. Infatti, per la durata del loro soggiorno in Svizzera, i collaboratori interessati non solo devono percepire una retribuzione secondo gli standard elvetici, ma hanno anche diritto al rimborso dei costi di sostentamento (viaggio, albergo, pasti, ecc.). Ne risulta il paradosso che spesso tali collaboratori godono temporaneamente di un trattamento migliore rispetto ai cittadini svizzeri nella medesima posizione. Di conseguenza, le società consociate sono sempre più restie a permettere viaggi d'affari in Svizzera alle persone impiegate in Paesi con livelli salariali meno elevati. Ne consegue che i progetti in Svizzera sono a rischio oppure vengono preferibilmente trasferiti all'estero.

Le attuali disposizioni legali previste nella legge federale sugli stranieri (LStr) e nelle pertinenti ordinanze intendono giustamente impedire il dumping salariale. La situazione in caso di viaggi d'affari internazionali (all'interno della medesima società), tuttavia, non ha nulla a che vedere con il dumping salariale. Il Consiglio federale è pertanto invitato a rispondere alle domande seguenti:

1. È consapevole dei problemi illustrati in precedenza e ha già individuato una corrispondente necessità d'intervento?

2. È disposto a ovviare al problema con una modifica dell'OASA (Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa) esentando le società consociate dall'obbligo di versare i salari d'uso nella località e nel settore per i viaggi internazionali d'affari all'interno della società?

3. Il Consiglio federale vede altri modi per risolvere il problema?

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale condivide l'opinione dell'autrice dell'interpellanza secondo cui la mobilità delle persone in viaggio d'affari è di centrale importanza per la piazza economica svizzera con i suoi legami internazionali.

La legge sugli stranieri (LStr) distingue in linea di massima due tipi di soggiorno, ossia quelli con o senza attività lucrativa. I soggiorni per partecipare a riunioni, colloqui di lavoro o workshop, su cui verte l'interpellanza, non sono considerati soggiorni per attività lucrativa. Le persone in viaggio d'affari in Svizzera che si limitano a partecipare a riunioni e non esercitano un'attività lucrativa non necessitano di alcun permesso ai sensi della LStr. Un soggiorno di questo tipo può durare fino a 90 giorni entro un periodo di 180 giorni. A seconda della nazionalità occorre un visto d'entrata. In caso di soggiorni senza attività lucrativa non sono pertanto effettuate verifiche salariali. Di conseguenza, le imprese nazionali non devono sostenere costi supplementari a causa del rispetto dei salari d'uso nella località e nel settore. In virtù di un disciplinamento analogo nell'accordo sulla libera circolazione delle persone, ciò vale in linea di massima anche peri i cittadini dell'UE/AELS.

Per i cittadini di Stati terzi la LStr prevede invece un obbligo di autorizzazione in caso di soggiorni con attività lucrativa. Un'attività lucrativa è ad esempio data in caso di lavori in un progetto, nonché di lavori di manutenzione o riparazione. In questi casi si applicano le disposizioni sulle condizioni salariali e lavorative d'uso nella località e nel settore previste nella LStr. A tutela del partenariato sociale e secondo la volontà del legislatore e del Consiglio federale in Svizzera devono essere previste le medesime condizioni per i lavoratori indigeni e stranieri.

1. Nell'ambito delle normative in materia di visto, il Consiglio federale ritiene che i problemi citati dall'autrice dell'interpellanza riguardo alle persone che si recano in Svizzera per un colloquio di lavoro non corrispondano al vero. Il collegio governativo non vede nemmeno un trattamento privilegiato degli specialisti stranieri distaccati in Svizzera. Infatti, anche i lavori indigeni distaccati all'interno della Svizzera hanno diritto al rimborso delle spese sostenute.

2./3. Il Consiglio federale non ritiene opportuno un adeguamento in tal senso dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA). La normativa in materia di visti tiene pienamente conto delle esigenze delle imprese svizzere, tanto più che le persone in viaggio d'affari senza attività lucrativa possono soggiornare in Svizzera senza permesso, se il loro soggiorno non supera i 90 giorni in un periodo di 180 giorni. Il Consiglio federale non vede pertanto la necessità di intervenire a livello legislativo. L'esperienza insegna tuttavia che per le imprese non è sempre facile stabilire se l'impiego in Svizzera dei loro collaboratori costituisca o meno un'attività lucrativa. Per questo motivo, l'Ufficio federale della migrazione ha stilato direttive corredate di esempi concreti, che saranno precisate all'occorrenza. Inoltre, nell'ambito di un progetto interdipartimentale (DFGP-DFAE), è stato di recente avviato un progetto ad ampio raggio teso a ottimizzare la procedura di visto. Questo progetto si propone di riesaminare insieme ai cantoni le attuali procedure di visto, al fine di eliminare eventuali ostacoli amministrativi.

Risposta del Consiglio federale.