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12.4122 · Postulato · 2012-12-12

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto sull'efficenza della FINMA e di procurarsi a tal fine il parere anonimizzato dei fornitori di servizi finanziari. Il rapporto dovrà analizzare la densità normativa, la frequenza delle modifiche normative e sottoporre al consiglio d'amministrazione della FINMA gli adeguamenti operativi da attuare e al Parlamento le modifiche legislative necessarie affinché la FINMA sia maggiormente in grado di adempiere il suo mandato legale.

Begründung

La FINMA costituisce un'istituzione fondamentale per la piazza finanziaria svizzera, purché funzioni bene e sia riconosciuta a livello internazionale. Quest'ultima esigenza può essere soddisfatta a condizione che lo sia la prima. La LFINMA è in vigore da quattro anni ed è giunto il momento di fare il punto sull'efficenza dell'azione della FINMA. In virtù dell'articolo 5 LFINMA, la FINMA ha il compito di proteggere i creditori, gli assicurati e i debitori, nonché di garantire il buon funzionamento dei mercati finanziari e la competitività della piazza finanziaria. Dopo la crisi finanziaria, che la FINMA e l'organizzazione che l'ha preceduta non hanno visto sopraggiungere, la FINMA cerca ormai di prevenire ogni rischio mediante una valanga di prescrizioni, di circolari e di richieste di rendicontazione. Spesso le norme che essa emana devono però essere immediatamente riviste perché si rivelano inapplicabili. Questo attivismo genera un'enorme burocrazia e l'elaborazione dei rapporti diventa sempre più dispendiosa in termini di tempo, soprattutto per gli istituti di piccola e media dimensione.

Sempre più spesso si ha l'impressione che la FINMA non sia più in grado di raggiungere gli obiettivi che la legge le impone: in primo luogo i suoi eccessi burocratici nuocciono alla competitività della piazza finanziaria invece di promuoverla. In secondo luogo è lecito dubitare che una valanga di prescrizioni, che indebolisce sistematicamente la responsabilità individuale degli assoggettati alla vigilanza, permetta effettivamente di ridurre i rischi dei debitori, degli assicurati e dei creditori. In terzo luogo, l'attività regolatoria della FINMA mette in discussione il proprio funzionamento. Il Consiglio federale è quindi invitato a elaborare un rapporto che presenti, sulla base dei pareri anonimizzati dei fornitori di servizi finanziari, le opzioni operative percorribili affinché la FINMA sia meglio equipaggiata per raggiungere gli obiettivi che le sono posti.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

A seguito della crisi finanziaria il Consiglio federale ha sottoposto la FINMA a una verifica generale nel quadro dell'attuazione del postulato David 08.4039 e della mozione della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale 09.3010 con la partecipazione di Hans Geiger e David Green, due esperti finanziari internazionali. In relazione all'attuazione delle raccomandazioni 3 e 6 del rapporto delle Commissioni della gestione del 30 maggio 2010 "Le autorità sotto la pressione della crisi finanziaria e della trasmissione dei dati di clienti di UBS agli Stati Uniti" è stato esaminato ancora una volta in maniera dettagliata l'ulteriore sviluppo degli strumenti di vigilanza e dell'organizzazione della FINMA con la collaborazione dell'esperto finanziario Peter Hayward. Da queste verifiche è emerso che non sussiste alcuna necessità di intervento sul piano legislativo. In particolare la struttura della FINMA in quanto istituto di diritto pubblico offre la garanzia di una vigilanza del mercato efficiente. Il nuovo concetto di vigilanza della FINMA basato sulla gestione dei rischi è inoltre da accogliere con favore per ragioni di efficienza. Anche la "peer review" del FSB del 25 gennaio 2012 e le consultazioni del FMI del 2010 e del 2011 confermano che la FINMA soddisfa i presupposti per adempiere le sue esigenze legali.

Per quanto concerne l'analisi richiesta dell'attività regolatoria della FINMA va precisato che le competenze regolatorie della FINMA sono limitate per legge alle ordinanze e alle circolari (cfr. art. 7 cpv. 1 LFINMA). La FINMA può emanare proprie ordinanze solamente se esiste un'esplicita base legale. Nelle circolari, invece, la FINMA rende trasparente la modalità con cui ha fatto uso del proprio margine discrezionale nell'interpretazione della legislazione sui mercati finanziari. Tali competenze regolatorie consentono alla FINMA di reagire velocemente alle modifiche correnti delle condizioni quadro che caratterizzano il dinamico ambiente dei mercati finanziari. Nella sua attività regolatoria la FINMA è tenuta a rispettare le esigenze costituzionali nonché i principi di cui all'articolo 7 capoversi 2-5 LFINMA. Essa disciplina soltanto se necessario a mente degli obiettivi di vigilanza. In tale contesto essa deve considerare segnatamente la diversità di attività commerciali e di rischi degli assoggettati alla vigilanza e le ripercussioni che la regolazione ha sulla concorrenzialità a livello internazionale.

Il Consiglio federale ritiene che queste prescrizioni del diritto di rango superiore garantiscono alla FINMA un margine di manovra sufficiente ma non esageratamente ampio nella sua attività regolatoria. Se l'operatore finanziario è dell'opinione che la FINMA si muova al di fuori del quadro legale, può impugnare la decisione basata su una disposizione di ordinanza della FINMA oppure emanata ai sensi di una circolare e chiedere un esame giudiziario.

In questo contesto il Consiglio federale non ritiene necessario un (nuovo) esame della FINMA.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.