12.450 · Iniziativa parlamentare · 2012-06-14
Parlamento
Liquidato
Wortlaut
In virtù dell'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e dell'articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa parlamentare:
Si chiede la modifica dell'articolo 555 capoverso 1 CCS, nel senso di adottare un termine più corto, ossia di sei mesi, utile agli eredi per annunciarsi ad avvenuta pubblicazione della grida da parte del giudice.
Begründung
Ai sensi dell'articolo 555 capoverso 1 CCS quando l'autorità è in dubbio se il defunto abbia o non abbia lasciato eredi, o se tutti gli eredi le siano conosciuti, essa deve, mediante sufficienti pubblicazioni, diffidare gli interessati ad annunciarsi entro il termine di un anno. La norma si presenta in modo anacronistico e genera sentimenti di disappunto agli eredi conosciuti, i quali devono attendere un termine relativamente lungo prima del rilascio del certificato ereditario, con spesso conseguenze economiche rilevanti.
I moderni mezzi di comunicazione a disposizione consentono di effettuare ricerche immediate oppure agli eredi non reperibili di annunciarsi a corto termine. In passato solamente comunicazioni postali cartacee permettevano di annunciare un decesso in luoghi lontani di emigrazione e talvolta nemmeno il termine annuale era sufficiente per oggettivamente consentire una ricerca esaustiva. In Svizzera oggi vivono parecchi cittadini stranieri con ultimo domicilio in Svizzera, oppure cittadini svizzeri naturalizzati, i cui documenti di stato civile vanno reperiti all'estero. Va altresì ricordata la difficoltà incontrata nell'intimazione delle disposizioni testamentarie agli eredi legali. Infatti, l'articolo 558 CCS impone la consegna di una copia delle disposizioni a tutti i partecipanti all'eredità. La determinazione di questi partecipanti si estende anche agli eredi legali, i quali vanno eventualmente cercati mediante la grida. Perciò, anche in tal caso il termine di un anno si rivela estremamente lungo per i motivi esposti in precedenza.