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13.315 · Iniziativa cantonale · 2014-01-14

Liquidato

Wortlaut

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale , il cantone Ticino presenta la seguente iniziativa.

La LAMal va modificata come segue:

Art. 61b Approvazione dei premi

Cpv. 1

Nell'ambito delle procedure di approvazione dei premi l'Autorità federale verifica se le tariffe presentate garantiscono la solvibilità dell'assicuratore, la protezione degli assicurati contro gli abusi e l'equità tra i Ccantoni.

Cpv. 2

L'approvazione delle tariffe è negata se i premi:

a. non rispettano le prescrizioni legali;

b. non coprono i costi corrispondenti nei rispettivi cantoni;

c. superano in modo inadeguato i costi corrispondenti nei rispettivi cantoni;

d. comportano riserve eccessive.

Cpv. 3

In caso di mancata approvazione delle tariffe dei premi, l'Autorità federale stabilisce i provvedimenti da prendere; compreso l'obbligo di diminuzione o di aumento immediati delle tariffe proposte dagli assicuratori.

Cpv. 4

La medesima procedura di cui ai capoversi 1 a 3 si applica anche per le tariffe dei premi degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia.

Art. 61c Tariffe dei premi eccedentarie o insufficienti

Cpv. 1

Le eccedenze o le carenze di premio nei singoli cantoni devono essere immediatamente compensate nel quadro della formazione e dell'approvazione dei premi degli anni successivi.

Cpv. 2

Quanto al capoveerso 1 si applica anche per i premi degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia.

Art. 61d Pubblicazioni

Cpv. 1

L'Autorità federale pubblica annualmente il conto dei risultati della gestione dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per singolo cantone e come dato aggregato federale. Pubblica parimenti lo storico del risultato d'esercizio pro capite per ogni singolo cantone (prima delle attribuzioni a riserve).

Cpv. 2

Quanto al capoverso 1 si applica anche per la gestione dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia.

Begründung

Con il messaggio del 15 febbraio 2012 (12.027) il Consiglio federale ha proposto l'introduzione di una legge federale sulla vigilanza sull'assicurazione sociale malattie (LVAMal). Il Parlamento federale non è intenzionato a dar seguito alla novella legislativa in oggetto. Resta dunque d'attualità il problema della base legale completa in ordine all'approvazione dei premi LAMal da parte dell'Autorità federale.

Questo problema deve essere risolto con urgenza, per evitare il protrarsi di situazioni inaccettabili sotto il profilo dell'equità tra i cantoni, che si ripercuotono in ultima analisi sulla credibilità stessa del sistema.

Nel cantone Ticino anche i premi LAMal degli ultimi anni continuano a soffrire di distorsioni inaccettabili sotto il profilo della giustizia verso la popolazione interna e dell'equità confederale.

In attesa di una diversa soluzione del problema al livello federale, richiamata l'impellenza di una soluzione, anche parziale, in questo contesto, partendo dalla premessa che per legge i premi sono stabiliti per ogni cantone e quindi essi devono corrispondere ai costi reali di gestione del sistema assicurativo-sanitario nel singolo cantone, il cantone Ticino propone, come soluzione di urgenza, la modifica della LAMal con l'introduzione delle basi legali specifiche che consentano all'Autorità federale:

1. di non approvare premi che si scostano dalla realtà fattuale in ogni cantone in fatto di costi di gestione del sistema assicurativo-sanitario nel suo complesso (art. 61b cpv. 2; nuovo);

2. di obbligare gli assicuratori a diminuire premi sovradimensionati (art. 61b cpv. 3; nuovo);

3. di obbligare gli assicuratori ad aumentare premi sottostimati (ibidem);

4. di correggere i premi che si sono rilevati, a consuntivo, eccedentari, rispettivamente carenti, in modo semplice, naturale e soprattutto senza costi amministrativi aggiuntivi, intervenendo immediatamente sulla formazione dei premi per gli anni successivi (art. 61c, nuovo).

La legge attuale viene pertanto completata con rinnovati obblighi di vigilanza e di intervento sorretti da una densità normativa appropriata.

Inoltre, per preservare l'indispensabile controllo democratico sull'intero sistema, colmando così anche una vistosa lacuna determinatasi, e accentuatasi, nel corso degli anni, con questa iniziativa cantonale si fa obbligo legale all'Autorità federale di pubblicare annualmente il conto dei risultati della gestione dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per singolo cantone (art. 61d, nuovo), accanto al dato federale aggregato che già viene reso noto (UFSP, Statistica dell'assicurazione malattie, tavola T 1.02).

Parimenti all'Autorità federale è richiesta la pubblicazione dello storico, sotto forma di sequenza cronologica, del risultato d'esercizio pro capite per ogni singolo cantone (prima delle attribuzioni a riserve).

Si tratta, queste ultime, di innovazioni che non comportano alcun costo amministrativo supplementare a monte, perché i dati in quanto tali sono conosciuti e servono proprio all'aggregazione dei medesimi per la pubblicazione del parametro complessivo nazionale nella statistica federale.

In pratica per ogni cantone dovranno essere pubblicati i dati di base interni derivanti dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, ai sensi della sistematica già utilizzata dall'UFSP nella statistica dell'assicurazione malattie; e meglio alla tavola T 1.02 per il conto dei risultati di gestione, e alle tavole affini per lo storico dei risultati d'esercizio.

Niente di sostanzialmente nuovo, dunque.