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13.3287 · Interpellanza · 2013-04-15

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

L'azienda farmaceutica svizzera Novartis alla fine ha perso la battaglia giudiziaria che stava combattendo in India da oltre sette anni a proposito del Glivec, un farmaco contro il cancro. La Corte suprema indiana si è rifiutata di accordare a Novartis un brevetto per il Glivec in territorio indiano. Il Glivec è un farmaco rivoluzionario protetto da brevetti in diversi Paesi. La Svizzera sta attualmente conducendo ardui negoziati con l'India per la conclusione di un accordo di libero scambio. A tale riguardo si pongono le seguenti domande:

1. Come si deve interpretare il silenzio del governo svizzero di fronte alla risonanza che la decisione della Corte suprema indiana ha avuto in tutto il mondo?

2. Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui questa decisione è sintomatica del malessere esistente di fronte a un'insufficiente protezione della proprietà intellettuale in India?

3. Il Consiglio federale è disposto a far capire all'India che non si può risolvere il problema dell'insufficiente accesso delle popolazioni indigenti alle prestazioni mediche negando diritti inerenti alla proprietà intellettuale?

4. Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui la decisione della Corte suprema indiana è un affronto inflitto alle aziende farmaceutiche che hanno sviluppato per l'India vasti programmi di accesso ai farmaci destinati alle popolazioni indigenti?

5. La decisione pronunciata dalla Corte suprema indiana ha rafforzato la volontà del Consiglio federale di far capire alla delegazione indiana incaricata di negoziare l'accordo di libero scambio che la Svizzera non ha alcun interesse a concludere un tale accordo se non si fissano regole chiare in merito al rispetto della protezione dei brevetti?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La decisione indiana nella causa Glivec è una sentenza pronunciata dalla Corte suprema in applicazione del diritto nazionale di un Paese a un caso individuale. Non spetta al Consiglio federale commentare decisioni di tribunali esteri.

2. Il Consiglio federale segue con attenzione gli sviluppi in India. Negli ultimi anni le autorità indiane hanno pronunciato un numero di decisioni che, nel complesso, potrebbero tendenzialmente nuocere a un contesto favorevole alle innovazioni e agli investimenti per le imprese estere. Nell'ambito dei suoi contatti bilaterali, la Svizzera cura il dialogo con l'India, tratta di questi timori e s'impegna a perseguire miglioramenti insieme a questo Paese.

3. Il Consiglio federale attribuisce grande importanza sia alla protezione dei diritti inerenti alla proprietà intellettuale nel settore sanitario sia al miglioramento della salute degli strati poveri e indifesi della popolazione. Proprio nel settore sanitario la protezione della proprietà intellettuale rappresenta un motore dello sviluppo di nuovi e più efficaci farmaci nonché di migliori tecnologie e servizi di cui dovranno poter beneficiare anche le classi meno abbienti. In casi di necessità concreti, tuttavia, sono possibili eccezioni alla protezione per tutelare interessi di salute pubblica conformemente alla dichiarazione di Doha dell'OMC del 14 novembre 2001 riguardo agli accordi TRIPS e alla salute pubblica. La Svizzera è attenta a garantire la coerenza della sua politica in relazione alle complesse questioni concernenti la salute.

4. Il Consiglio federale apprezza sia l'impegno del settore privato che i programmi di accesso ai farmaci destinati alle popolazioni indigenti dei Paesi in via di sviluppo. Entrambi forniscono un importante contributo ai fini di un migliore accesso ai farmaci per le fasce povere della popolazione. Allo stesso tempo, è evidente che la responsabilità di fornire farmaci alle fasce povere della popolazione spetta in primo luogo ai rispettivi Stati. Soltanto attraverso una stretta e costruttiva collaborazione tra il settore pubblico e quello privato si possono garantire soluzioni sostenibili. La condizione di una simile collaborazione è l'esistenza di un quadro normativo che offra la necessaria certezza del diritto tutelando il legittimo interesse della salute pubblica e quindi anche un'adeguata protezione di investimenti, innovazioni e proprietà intellettuale. Questi temi sono oggetto di intense discussioni tra il Consiglio federale e i partner commerciali della Svizzera. Tuttavia, ciò non esenta l'industria farmaceutica dal suo obbligo di valutare se i Paesi in cui decide di investire nella ricerca e nello sviluppo presentano le condizioni normative richieste.

5. Se e quando la Svizzera sarà disposta a concludere l'accordo di libero scambio con l'India dipenderà dall'esito dei negoziati, che dovrà tenere sufficientemente conto degli interessi economici svizzeri nel loro insieme. In tale ambito si terranno in debita considerazione gli importanti interessi della Svizzera nel settore della proprietà intellettuale.

Risposta del Consiglio federale.