13.3672 · Postulato · 2013-09-10
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di stilare un rapporto sulla necessità di legiferare nelle seguenti questioni religiose:
1. affissione di croci e altri simboli religiosi in edifici pubblici (tribunali, amministrazione, scuole, ecc.);
2. il fatto di indossare simboli religiosi evidenti (p. es. habit, kippa o velo) oppure più discreti (p. es. piccole croci, stelle di Davide o mezzelune a mo' di ciondolo) in edifici pubblici (tribunali, amministrazione, scuole, ecc.);
3. l'abrogazione dell'imposta ecclesiastica per le persone giuridiche (ossia il divieto per i cantoni, sancito nella legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni e motivato con la libertà di religione e di culto, di riscuotere imposte ecclesiastiche da persone giuridiche).
Begründung
1. Il quadro normativo attuale riguardante l'affissione di croci e altri simboli religiosi non è chiaro. Il Tribunale federale dispone pertanto di un margine interpretativo eccezionalmente ampio.
2. In Francia, per esempio, agli scolari e agli studenti è vietato indossare simboli religiosi evidenti nelle scuole e nelle università, mentre possono portare simboli religiosi più discreti. In Svizzera qualsivoglia interpretazione è attualmente lasciata al Tribunale federale.
3. Le persone giuridiche non possono professare alcuna fede, sono di solito neutrali sul piano religioso, non possono perseguire scopi di culto e non hanno diritto di voto a livello parrocchiale. Ciononostante in quasi tutti i cantoni sono soggette a un'imposta ecclesiastica ripartita tra le comunità religiose riconosciute dallo Stato.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere i numeri 1 e 2 del postulato e di respingere il numero 3.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è disposto a elaborare un rapporto sulla presenza e la diffusione di simboli religiosi nei luoghi pubblici (n. 1 e 2 del postulato). Tale tema è attualmente oggetto di controversie sia sul piano federale che su quello cantonale. Un rapporto può contribuire a chiarire la situazione.
Il Consiglio federale non ritiene invece opportuno elaborare un rapporto sulla questione dell'imposta ecclesiastica (n. 3 del postulato). La competenza di riscuotere le imposte ecclesiastiche spetta ai cantoni. Il Consiglio federale non prevede di introdurre un divieto federale di riscossione di tali imposte da parte dei cantoni. Non ha pertanto senso redigere un rapporto su tale questione.
Il Consiglio federale propone di accogliere i numeri 1 e 2 del postulato e di respingere il numero 3.