13.3770 · Interpellanza · 2013-09-24
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Gli ostacoli tecnici al commercio sono scocciature inutili per gli importatori e gli esportatori. Si tratta di ostacoli non monetari spesso molto complessi. Si pensi, ad esempio nel settore dell'edilizia, alle prescrizioni sui sistemi di filtri antiparticolato. Dal 1° gennaio 2009, nei cantieri svizzeri tutte le macchine di cantiere dotate di motore diesel devono rispettare un determinato valore soglia delle emissioni. A causa dei differenti sistemi di misurazione adottati nell'UE e in Svizzera, per le macchine prodotte a norma di legge nell'UE e poi importate in Svizzera sono richieste misure supplementari. Ne derivano costi aggiuntivi che, secondo le stime del settore dell'edilizia, vanno dai 60 ai 300 milioni di franchi. Si pongono dunque le seguenti domande:
1. Perché vengono utilizzati metodi di misurazione differenti?
2. Si prevede di armonizzarli in futuro?
3. Perché i sistemi di filtri antiparticolato prodotti nell'UE non sono adatti per la Svizzera?
4. Il Consiglio federale intende migliorare la situazione? Se sì, come?
Stellungnahme des Bundesrates
Le macchine di cantiere sprovviste di un filtro antiparticolato emettono una grande quantità di fuliggine da diesel, che è cancerogena e rappresenta una delle polveri fini più dannose. Per tale motivo deve essere ridotta al minimo a tutela dell'ambiente, della salute e dei lavoratori. Con la modifica del 19 settembre 2008 all'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAT; RS 814.318.142.1), il Consiglio federale ha pertanto introdotto un valore limite per le emissioni delle macchine di cantiere. Si tratta di un valore che può essere rispettato unicamente equipaggiando dette macchine di un filtro antiparticolato, in grado appunto di ridurre sensibilmente questo tipo di emissioni. Con i suoi attuali standard, validi anche in Svizzera, l'UE persegue la stessa strategia per i veicoli stradali alimentati a diesel, prevedendo determinati valori limite per il numero di particelle; nel campo della macchine di cantiere, invece, non impone ancora valori limite analoghi.
Il Consiglio federale risponde come segue alle domande poste nell'interpellanza:
1./2. In Svizzera l'utilizzo di macchine di cantiere è subordinato al rispetto dei requisiti in materia di igiene dell'aria della direttiva europea 97/68/CE, compresi i relativi metodi di misurazione della massa del particolato, nonché al rispetto di un valore limite per il numero di particelle fissato nell'OIAt. Quest'ultimo viene verificato attraverso un metodo di misurazione deciso dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE); in seno all'UE lo stesso metodo è invece impiegato soltanto per automobili e autocarri. La differenza tra il diritto europeo e quello svizzero non sta dunque nel metodo di misurazione adottato, bensì nel fatto che in Svizzera le macchine di cantiere devono rispettare due valori limite: un valore limite per la massa del particolato, deciso dall'UE, e un valore limite per il numero di particelle emesse, stabilito dalla normativa nazionale.
3. Le macchine di cantiere prodotte in UE e dotate di filtro antiparticolato integrato rispondono ai requisiti svizzeri fintanto che abbattono in misura considerevole il numero di particelle emesse, ossia rispettano il valore limite di 1 x 10 alla dodicesima particelle/chilowattora. La relativa certificazione deve essere fornita dal produttore stesso. I motori già omologati figurano nell'elenco dei tipi di motore conformi all'OIAt e possono essere utilizzati in Svizzera senza modifiche supplementari. Per ciascuna famiglia di questi motori dovranno essere sostenute spese aggiuntive solo per la misurazione una tantum del numero di particelle emesse. Ad oggi l'elenco comprende 53 famiglie di motori di 15 produttori, per un totale di 472 tipi di motore (Vedi: http://www.bafu.admin.ch/partikelfilterliste/index.html?lang=it).
4. Ridurre il più possibile la fuliggine da diesel, cancerogena, rimane uno degli obiettivi principali del piano d'azione contro le polveri fini, approvato nel 2006 dal Consiglio federale. Con le disposizioni dell'OIAt sulle macchine di cantiere la Svizzera ha compiuto un ulteriore passo avanti in questo senso, quindi un loro eventuale adeguamento al diritto europeo rappresenterebbe un passo indietro, in chiara controtendenza anche rispetto agli sviluppi internazionali della tecnica. Con l'adozione del prossimo standard per le emissioni delle macchine di cantiere (Euro V), l'UE, infatti, sta già pianificando l'introduzione di un valore limite del numero di particelle. Un allineamento con l'attuale diritto UE non sarebbe ipotizzabile nemmeno in considerazione degli investimenti già operati dal nostro avanzato settore edile a favore della tutela dei lavoratori, della salute e dell'ambiente.
Le prescrizioni tecniche non devono rappresentare un ostacolo tecnico al commercio. Eventuali deroghe sono ammissibili solo qualora lo esigano interessi pubblici preponderanti, ossia ragioni di tutela della salute, dell'ambiente e dei consumatori. Inoltre, le prescrizioni non devono permettere la discriminazione arbitraria né una limitazione dissimulata del commercio e devono essere informate al principio di proporzionalità. Il Consiglio federale ha stabilito che il valore limite fissato per il numero di particelle emesse dalle macchine di cantiere soddisfa i suddetti requisiti. Il risparmio sulla spesa sanitaria conseguente alla riduzione delle emissioni di fuliggine da diesel supera di molto gli investimenti fatti per equipaggiare, anche in un secondo momento, i motori diesel con un filtro antiparticolato.
Risposta del Consiglio federale.