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13.3805 · Postulato · 2013-09-25

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare le seguenti modifiche costituzionali e di allestire un relativo rapporto:

1. introduzione del referendum obbligatorio per accordi di diritto pubblico internazionale a carattere costituzionale;

2. definizione di un ordine gerarchico nazionale delle norme di diritto pubblico internazionale secondo la loro legittimità democratica al fine di stabilire una gerarchia e chiarire le regole applicabili in caso di conflitti: a. Costituzione federale e diritto pubblico internazionale sottoposto al referendum obbligatorio; b. leggi federali e diritto pubblico internazionale sottoposto al referendum facoltativo; c. legislazione federale e diritto pubblico internazionale non sottoposto a referendum; d. legislazione cantonale.

A questo proposito sarebbe opportuno continuare ad attribuire il primo rango al diritto pubblico internazionale che all'entrata in vigore della presente modifica aveva già assunto un carattere costituzionale (segnatamente la CEDU).

In seguito, per il caso in cui insorgano conflitti va esaminato, tra norme del medesimo rango, se nell'applicazione nazionale l'atto emanato successivamente debba essere prioritario in ogni caso (regola "lex posterior") o solo in casi determinati (p. es. ai sensi della "prassi Schubert").

Begründung

In quanto Stato di piccole dimensioni aperto al resto del mondo, la Svizzera necessita di un ordinamento giuridico internazionale affidabile. Inoltre, il rapporto tra diritto nazionale e internazionale non è privo di potenziali tensioni ed è particolarmente controverso dal punto di vista politico e dello Stato di diritto in caso di conflitto.

Mentre il diritto svizzero in sé è ordinato gerarchicamente in diversi livelli (Costituzione, leggi, ordinanze), nel rapporto con il diritto internazionale manca una gerarchia chiara. Neanche la nostra Costituzione fornisce una risposta univoca a parte l'obbligo di rispettare il diritto internazionale cogente.

Proponiamo dunque innanzitutto di sottoporre il diritto internazionale alla medesima procedura democratica vigente per il diritto nazionale. Per ottenere un parallelismo completo manca soltanto il referendum obbligatorio per il diritto internazionale a carattere costituzionale (segnatamente norme concernenti diritti fondamentali, istituzioni, ecc.). La sua introduzione garantirebbe la legittimità democratica del diritto internazionale in funzione della sua importanza.

In secondo luogo proponiamo di gerarchizzare, dal punto di vista svizzero, il diritto internazionale in funzione della sua legittimità democratica, come già avviene con il diritto nazionale. Si tratterebbe cioè di determinare la priorità, in caso di conflitto, delle norme a seconda del rango loro attribuito, ossia conformemente al grado di legittimità democratica.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il diritto costituzionale vigente (non scritto) permette già di sottoporre a referendum obbligatorio i "trattati internazionali a carattere costituzionale". In sintonia con la dottrina, la prassi delle autorità federali prevede che un trattato internazionale vada sottoposto al voto del popolo e dei cantoni non soltanto nei casi di cui all'articolo 140 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale, ma anche quando la sua importanza è tale da elevarlo a rango costituzionale (per maggiori dettagli cfr. FF 2010 6153 segg.).

Il controprogetto presentato dal Consiglio federale nel messaggio concernente l'iniziativa popolare "Accordi internazionali: decida il popolo!" prevedeva il referendum obbligatorio anche per i trattati internazionali che richiedono o equivalgono a una modifica della Costituzione federale. Il Consiglio federale vi includeva norme che garantiscono i diritti fondamentali, assicurano la struttura federale dello Stato o disciplinano i principi dell'organizzazione delle autorità federali (FF 2010 6153 segg.). In tal modo il referendum obbligatorio per i trattati internazionali a carattere costituzionale sarebbe stato introdotto nel diritto costituzionale scritto, come chiesto nel postulato. L'Assemblea federale non ha tuttavia seguito la proposta del Consiglio federale, in quanto ha raccomandato di respingere l'iniziativa popolare "Accordi internazionali: decida il popolo!" senza controprogetto. La decisione del Parlamento è stata influenzata anche da considerazioni tattiche in vista della votazione.

2. È vero che il potere costituente è sostanzialmente libero di stabilire per il diritto interno una gerarchia normativa del diritto internazionale in funzione della legittimazione democratica. Tuttavia, sul piano del diritto internazionale una parte non può invocare le disposizioni della propria legislazione interna per giustificare la mancata esecuzione di un trattato (art. 27 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati; RS 0.111). Entro i paletti posti dal diritto costituzionale e da quello internazionale è possibile vagliare le possibilità di stabilire una gerarchia (di diritto interno) per il diritto internazionale. Particolare importanza dovrà essere effettivamente attribuita all'impostazione di un'eventuale regola in caso di conflitto tra diritto interno e norme della CEDU o tra norme di diritto interno e internazionale altrettanto democraticamente legittimate.

Il Consiglio federale è disposto a esaminare le richieste e a stilare un rapporto sulle possibilità e sui rispettivi vantaggi e svantaggi.

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.