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13.3939 · Interpellanza · 2013-09-27

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

In riferimento al legame di interdipendenza sempre più stretto fra Stato e sindacati chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. È vero che la SECO non rispetta più l'obbligo di legge che prevede una rappresentanza sindacale del 50 per cento dei lavoratori in caso di conferimento dell'obbligatorietà generale ai contratti collettivi di lavoro (CCL) e, se sì, per quale motivo?

2. A quanto ammontano complessivamente i contributi ai costi d'esecuzione dei CCL versati alle commissioni paritetiche controllate dalla SECO?

3. La SECO verifica se i contributi ai costi d'esecuzione vengono effettivamente versati alle commissioni paritetiche e se queste versano integralmente ai lavoratori i rimborsi dovuti?

4. A quanto ammontano complessivamente le entrate derivanti dai CCL per i sindacati?

5. In che modo la SECO verifica che i sindacati non usino queste entrate per finanziare campagne politiche?

6. Qual è la percentuale dell'indennità per spese amministrative che i sindacati possono dedurre dall'assicurazione contro la disoccupazione?

7. Quali misure intende adottare la SECO affinché i sindacati smettano di lucrare sulle indennità di disoccupazione?

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale risponde come segue alle domande dell'autore dell'interpellanza.

1. La legge federale del 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL) definisce le condizioni per il conferimento dell'obbligatorietà generale. Sono previsti tre quorum: i datori di lavoro vincolati dal CCL devono poter formare la maggioranza dei datori di lavoro vincolati dal contratto una volta conferitagli l'obbligatorietà generale (primo quorum), i lavoratori soggetti al CCL devono poter formare la maggioranza dei lavoratori soggetti dopo il conferimento dell'obbligatorietà generale (secondo quorum), i datori di lavoro vincolati devono impiegare la maggioranza di tutti i lavoratori che rientrano nel CCL in caso di conferimento dell'obbligatorietà generale (terzo quorum). In base alle disposizioni della LOCCL se sussistono circostanze particolari è possibile derogare alla norma del secondo quorum. Attualmente ciò riguarda circa il 70 per cento delle dichiarazioni di obbligatorietà generale.

Tali circostanze devono essere opportunamente motivate. I firmatari di un CCL che intendono avvalersi della deroga devono spiegare nella domanda di conferimento dell'obbligatorietà generale perché nel loro settore è difficile organizzare una rappresentanza sindacale. I settori particolarmente colpiti sono quelli con un'alta percentuale di lavoratori stranieri, di giovani e di donne e quelli con contratti di lavoro spesso a tempo determinato.

2. Secondo i rendiconti annuali delle commissioni professionali paritetiche i contributi ai costi d'esecuzione ammontano a circa 140 milioni di franchi all'anno. I contributi ai costi d'esecuzione previsti nei CCL federali di obbligatorietà generale possono essere utilizzati non solo per finanziare le attività d'esecuzione e di controllo di queste commissioni, ma anche per misure nell'ambito della sicurezza sul lavoro, della protezione della salute e della formazione continua, purché previsto dal CCL.

3. Sulla base dei documenti contabili da presentare ogni anno (rendiconto, bilancio e rapporto di una società di revisione riconosciuta) la SECO verifica se rimborsi e donazioni vengono impiegati per gli scopi previsti nel CCL. L'utilizzo di questi fondi per altri scopi non è consentito. Nella primavera del 2013 la SECO ha avviato un progetto volto a garantire il controllo finanziario sui CCL di obbligatorietà generale. Il progetto prevede anche la verifica della gestione delle casse amministrate dalle commissioni professionali paritetiche.

4. In base ai rendiconti annuali delle commissioni professionali paritetiche le entrate per i sindacati in seguito a rimborsi e donazioni ammontano a circa 20 milioni di franchi all'anno.

5. Ogni anno le commissioni professionali paritetiche dei CCL di obbligatorietà generale devono presentare un rapporto di cassa alla SECO affinché verifichi l'utilizzo conforme dei contributi. Finora la SECO non ha mai riscontrato alcuna violazione in tal senso. Inoltre, un rapporto di revisione stilato da una società indipendente conferma la correttezza dei conti.

6. L'indennità per spese amministrative serve a finanziare i compiti svolti dalle casse di disoccupazione secondo l'articolo 81 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione. Le casse hanno il dovere di registrare integralmente e in maniera conforme le operazioni rilevanti in relazione alle prestazioni fornite. Queste operazioni generano unità di prestazioni in base alle quali viene stabilito l'importo dell'indennità per spese amministrative.

7. Per calcolare le spese amministrative di una cassa si può scegliere un conteggio forfettario (con un importo forfettario per ogni unità di prestazione) o un conteggio basato sui costi effettivi. L'indennità di un sistema forfettario si basa sulle spese medie delle altre casse. I gestori delle casse soggette al sistema forfettario si fanno carico del rischio aziendale. Il rischio di possibili perdite è compensato dall'eventuale creazione di eccedenze.

Risposta del Consiglio federale.

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