Lexipedia

13.4256 · Interpellanza · 2013-12-13

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è pregato di rispondere alle seguenti domande.

1. In che modo è possibile imporre ai PF un obbligo di trasparenza esteso a tutti i flussi finanziari? Dato che l'opinione pubblica deve essere a conoscenza della sponsorizzazione di qualsiasi attività universitaria, l'obbligo di trasparenza deve prevedere anche un obbligo di divulgazione. Ogni studio deve essere pubblicato e reso accessibile. Il Consiglio federale è disposto a collaborare con i PF per garantire una maggiore trasparenza in quest'ambito?

2. Il Consiglio federale è disposto a discutere la questione anche con la Conferenza universitaria svizzera e a introdurre un obbligo di trasparenza per tutti gli atenei? È disposto a fare altrettanto con le scuole universitarie professionali?

3. Il Consiglio federale s'impegnerà affinché vengano resi pubblici i contratti stipulati tra le università e i finanziatori privati?

4. Il Consiglio federale tenterà di definire, insieme alle università, regole e standard validi per tutti al fine di garantire l'autonomia della ricerca nonostante i finanziamenti privati?

Begründung

I politici di tutti gli schieramenti amano ripetere che la formazione è la risorsa più preziosa della Svizzera. La qualità del nostro sistema universitario, infatti, è riconosciuta in tutto il mondo: oltre al prestigio internazionale di cui godono, i politecnici federali (PF) di Zurigo e Losanna attirano ogni anno moltissimi studenti e dottorandi sia svizzeri che stranieri e rappresentano un punto di riferimento per la comunità scientifica. Inoltre, vantiamo alcune tra le migliori università del mondo.

Per il nostro Paese, dunque, le università e i politecnici rivestono una grande importanza. Attualmente si discute sempre più spesso del finanziamento di cattedre, corsi - a volte degli stessi atenei - da parte di sponsor privati. L'opinione pubblica è scarsamente informata sul tema, così come docenti e studenti, i quali non conoscono esattamente né l'origine né l'entità dei finanziamenti. Questa pratica non può più essere tollerata. L'opinione pubblica e la politica devono sapere quali imprese o quali associazioni sponsorizzano i PF, le università e, in misura sempre maggiore, anche le scuole universitarie professionali. Le imprese farebbero meglio a pagare interamente le tasse, cosicché l'attività di ricerca manterrebbe la propria indipendenza senza essere sottoposta a pressioni per ottenere risultati. Attualmente è in corso un dibattito sulla sponsorizzazione dell'Università di Zurigo da parte di UBS. In risposta alle critiche ricevute l'università ha deciso di rendere pubblica una parte del contratto con l'istituto di credito.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo il Consiglio federale la collaborazione con le imprese o con altri finanziatori privati contribuisce, nelle sue varie forme, allo sviluppo delle scuole universitarie. Questi partenariati, infatti, non servono semplicemente ad aumentare i fondi disponibili, bensì a promuovere il trasferimento di sapere e tecnologie e l'integrazione delle scuole universitarie nel tessuto economico e sociale, generando valore aggiunto. Le disposizioni contenute nelle leggi federali sul finanziamento delle scuole universitarie incoraggiano il reperimento di fondi privati da parte degli atenei. Tali fondi vengono inclusi nel calcolo dei contributi federali stanziati per le università cantonali e le scuole universitarie professionali. Questa disposizione resterà valida anche nella nuova legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU). Per quanto riguarda il settore dei PF, in base all'attuale mandato di prestazioni del Consiglio federale quest'ultimo aumenta la quota dei fondi secondari e dei fondi di terzi, purché i costi indiretti risultanti non compromettano il mandato fondamentale e lo sviluppo sostenibile delle istituzioni. L'accesso ai documenti che regolano i partenariati tra università e imprese o altri finanziatori privati, e dunque il principio di trasparenza nell'amministrazione, sono già disciplinati e garantiti dalle disposizioni delle leggi federali e cantonali.

1. Per il Consiglio federale la difesa della libertà di ricerca e d'insegnamento negli accordi tra scuole universitarie e sponsor privati, così come la garanzia della trasparenza, rappresenta una priorità assoluta nell'interesse delle scuole stesse.

Spetta principalmente ai due politecnici federali garantire che non si creino rapporti di dipendenza con i finanziatori e che venga rispettata la libertà di ricerca e d'insegnamento. Inoltre, in qualità di organo decisionale e di sorveglianza strategico, il consiglio dei PF, che emana prescrizioni sulla gestione dei fondi di terzi (cfr. art. 34c cpv. 1 della legge sui PF), si accerta che le istituzioni dispongano di direttive adeguate e che le applichino. Ogni anno, nel suo rapporto di gestione il consiglio dei PF riporta per ogni istituzione del settore l'importo dei fondi secondari e dei fondi di terzi percepiti e la loro quota rispetto al finanziamento complessivo. Inoltre, con la modifica della legge dei PF all'interno del messaggio ERI 2013-2016 sono stati introdotti nuovi standard contabili per il settore dei PF che contribuiscono ad aumentare la trasparenza dei flussi finanziari.

Nel rispetto dell'autonomia del settore dei PF e delle sue istituzioni, il Consiglio federale non ritiene opportuno imporre ulteriori disposizioni sulla gestione dei finanziamenti privati. Tuttavia, si aspetta che i PF operino con la dovuta prudenza.

Per quanto riguarda la pubblicazione dei risultati delle ricerche, il Consiglio federale ritiene che oggi il mondo scientifico disponga degli strumenti adatti per garantire l'accessibilità di questi risultati. La pubblicazione degli studi, poi, è ormai una prassi consolidata a livello internazionale. Inoltre, nelle direttive che regolano la collaborazione con soggetti terzi, le istituzioni del settore dei PF sanciscono esplicitamente il diritto dei ricercatori di pubblicare i risultati dei loro studi (cfr. le direttive sui contratti di ricerca dei PF di Zurigo e Losanna).

2.-4. Per il Consiglio federale la difesa dell'autonomia della ricerca e dell'insegnamento è una condizione indispensabile per qualsiasi forma di collaborazione tra scuole universitarie e finanziatori privati. Questo principio è sancito nella Costituzione (art. 20), nella legge sulla promozione della ricerca e dell'innovazione LPRI (art. 6), nella legge sui PF e nella nuova LPSU (art. 5). Ad eccezione dei PF, tutte le scuole universitarie pubbliche rientrano nella sfera di competenza dei cantoni. Pertanto, spetta in primo luogo alle università e alle autorità cantonali competenti controllare che non si creino rapporti di dipendenza con i finanziatori e che venga garantita la libertà di ricerca e d'insegnamento.

Per il Consiglio federale è importante che queste collaborazioni si svolgano all'insegna della trasparenza e che gli organi competenti mantengano viva l'attenzione sul tema. Tuttavia, ritiene che le misure di controllo su questo tipo di finanziamento previste dalle disposizioni di legge attuali e future siano sufficienti.

Risposta del Consiglio federale.