Iniziative popolari senza raccomandazione di voto. Informazione imparziale del Consiglio federale agli elettori
13.431 · Iniziativa parlamentare · 2013-06-04
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento inoltro la seguente iniziativa parlamentare:
La legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici va completata come segue:
Art. 10a
...
Cpv. 5
Esso (il Consiglio federale) si astiene dall'informare gli aventi diritto di voto, nel caso in cui l'Assemblea federale non abbia deciso alcuna raccomandazione di voto. Sono fatte salve le spiegazioni del Consiglio federale secondo l'articolo 11 capoverso 2, nonché un'informazione unica rivolta ai media e alla popolazione in cui esso considera in maniera equilibrata le argomentazioni a favore e quelle contrarie.
Begründung
Secondo l'articolo 10a capoverso 4 della legge federale sui diritti politici " (il Consiglio federale) non sostiene una raccomandazione di voto che diverga dalla posizione dell'Assemblea federale." Questa disposizione in vigore da anni esige propriamente che il Consiglio federale rispetti e sostenga la raccomandazione di voto dell'Assemblea federale.
A causa del sistema bicamerale può tuttavia succedere che per alcune iniziative popolari non vi sia una raccomandazione di voto. Le ragioni sono diverse: posizioni divergenti delle due Camere, scadenza del termine di trattazione parlamentare o, semplicemente, perché è stato deciso esplicitamente o implicitamente di astenersi da una raccomandazione lasciando quindi libertà di voto.
Nell'anno corrente e nell'anno trascorso per tre oggetti in votazione le Camere federali non hanno formulato una raccomandazione di voto (votazioni popolari dell'11 marzo 2012, iniziativa sul risparmio per l'alloggio; del 17 giugno 2012, iniziativa popolare "Accesso alla proprietà grazie al risparmio per l'alloggio" e del 3 marzo 2013, iniziativa popolare "contro le retribuzioni abusive"). Basta quindi attendere e l'Assemblea federale si troverà nuovamente confrontata con una situazione dall'esito indeciso.
Se il Parlamento non trova un'intesa su una raccomandazione, il Consiglio federale dovrebbe astenersi dal formulare una raccomandazione vera e propria, come fanno notare anche i Servizi del Parlamento sulla loro pagina web. In passato si è visto tuttavia che, anche quando il Parlamento era indeciso, l'esecutivo ha espresso con determinazione la sua opinione che divergeva da quella dell'Assemblea federale. Un chiaro disciplinamento per simili casi - proprio perché chiaramente controversi - ha quindi senso.
L'attuale normativa (o almeno la prassi messa in atto dall'esecutivo) è inoltre contraria alla Costituzione. L'articolo 148 capoverso 2 della Costituzione federale prevede il sistema bicamerale. Nelle spiegazioni del Consiglio federale riguardanti la votazione popolare del 3 marzo 2013 (p. 13), esso ha, ad esempio, dichiarato ai cittadini: "Il Consiglio federale e il Consiglio degli Stati respingono l'iniziativa." Una constatazione di questo tipo - che riguarda in modo specifico una singola Camera legislativa - può essere opportuna durante la trattazione parlamentare e in particolare nella procedura di appianamento delle divergenze. L'atto legislativo, come presentato dalla raccomandazione di voto, dev'essere invece adottato dall'Assemblea federale e non da una delle due Camere.