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14.1062 · Interrogazione · 2014-09-15

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Dal 1953 una linea di autobus collega la città di Martigny (VS) con quella di Aosta (I). Tale linea è gestita congiuntamente da un concessionario svizzero e uno italiano. Attualmente, il futuro di questa linea, importante per la regione, è minacciato dall'applicazione delle norme europee in materia di trasporti internazionali che vietano il cabotaggio. In base a tali norme, agli autobus che assicurano questo servizio di trasporto non è consentito trasportare clienti che desiderano spostarsi esclusivamente entro il territorio vallesano o valdostano. Sono ammessi soltanto i viaggiatori in transito internazionale. Ne consegue che l'esistente collegamento internazionale è scarsamente utilizzato e che gli autobus devono essere sdoppiati, su territorio svizzero e italiano, per garantire i servizi regionali.

Nel caso presente questa situazione, certamente conforme al diritto europeo e all'autorizzazione internazionale rilasciata alle imprese di trasporto dal ministero italiano competente, è particolarmente assurda. Essa non consente l'effettuazione di un servizio transfrontaliero razionale e rischia a breve di portare alla soppressione di un collegamento storico tra una parte e l'altra del traforo del Gran San Bernardo.

Inoltre, non si tratta potenzialmente di una situazione unica nel suo genere. Altre linee transfrontaliere tra la Svizzera e i Paesi confinanti potrebbero presentare le stesse problematiche.

È opportuno risolvere questa situazione inadeguata; invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. La Confederazione è disposta a impegnarsi per trovare una soluzione in grado di preservare il collegamento con autobus tra Martigny e Aosta?

2. Vi sono altri servizi di trasporto transfrontalieri interessati da questa problematica? Se sì, sono anch'essi a rischio?

3. Quali misure è disposta ad adottare la Confederazione per evitare la soppressione dei servizi di trasporto transfrontalieri a rischio, tra cui quello tra Martigny e Aosta?

4. La Confederazione è disposta a esaminare le possibili deroghe al regolamento europeo che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus, al fine di ottenere e sviluppare collegamenti regionali transfrontalieri razionali?

5. È pensabile la stipula di una convenzione specifica con l'Italia, sul modello di quelle esistenti con altri Paesi confinanti?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La linea di autobus tra Martigny e Aosta è gestita da un'impresa svizzera e da una italiana con due coppie di corse al giorno. Tali corse sono coperte da un'autorizzazione internazionale rilasciata dal Ministero dei trasporti italiano, la quale vieta esplicitamente di effettuare trasporti interni in Svizzera o in Italia con questa coppia di corse. Tale disposizione è conforme all'Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (RS 0.740.72; di seguito: Accordo sui trasporti terrestri).

Parallelamente a questa autorizzazione internazionale, le medesime imprese sono titolari di una concessione per effettuare trasporti interni in Svizzera sino al confine italiano. La SAVDA disponeva altresì di una concessione per la tratta italiana, che permetteva di effettuare trasporti interni in Italia. La combinazione delle due concessioni consentiva di offrire un servizio di trasporto regionale transfrontaliero. Secondo le informazioni in nostro possesso, la SAVDA non dispone più della concessione per la tratta italiana.

A ottobre 2013, l'UFT ha constatato che l'impresa svizzera effettuava trasporti interni in Svizzera nell'ambito delle due corse internazionali, contrariamente a quanto disposto dall'autorizzazione italiana. L'UFT ha chiesto all'impresa di rispettare i termini di tale autorizzazione.

In linea generale, i servizi di trasporto regolare internazionale a mezzo autobus tra la Svizzera e l'Italia sono disciplinati dall'Accordo sui trasporti terrestri. Per derogare al divieto di effettuare servizi interni (cabotaggio), è necessario concludere un accordo bilaterale ad hoc. Ad oggi, tra Svizzera e Italia non sussiste, come ad esempio con la Francia, un accordo che regola il traffico viaggiatori regionale transfrontaliero. Con la riserva di concludere questo tipo di accordo, una concessione da una parte e dall'altra del confine consentirà di effettuare i trasporti transfrontalieri regionali, compreso il cabotaggio.

A differenza del traffico regionale interno alla Svizzera, oggetto di concessione, il servizio regolare a mezzo autobus in ambito esclusivamente transfrontaliero non è beneficiario di indennità; le imprese effettuano i servizi di trasporto in modo economicamente autonomo, sotto la propria responsabilità e senza procedura di ordinazione da parte del cantone e della Confederazione.

Il Consiglio federale auspica la sopravvivenza di questo collegamento internazionale e intende concludere un accordo bilaterale con l'Italia al fine di porre le basi per un'eventuale ordinazione congiunta di un servizio regolare internazionale a mezzo autobus con funzione di collegamento regionale.

2. In base alla situazione giuridica descritta, il divieto di cabotaggio interessa esclusivamente i collegamenti internazionali con autobus tra la Svizzera e l'Italia. Tale divieto non interessa invece i servizi internazionali con autobus che svolgono una funzione di collegamento regionale tra la Svizzera e gli altri Paesi confinanti; per tali linee di autobus il cabotaggio è autorizzato in entrambi i Paesi.

3.-5. Nell'ambito di gruppi di lavoro bilaterali, nella primavera del 2014 l'Ufficio federale dei trasporti ha avviato dei colloqui con l'omologo ministero italiano allo scopo di elaborare un accordo bilaterale tra la Svizzera e l'Italia, simile a quello in vigore con la Francia. Tale accordo dovrà contenere disposizioni complementari all'Accordo sui trasporti terrestri, concernenti in particolare il divieto di cabotaggio e le deroghe a tale divieto, nonché disposizioni in merito alla procedura di rilascio delle autorizzazioni ad hoc. Attualmente non si sa ancora né quando tale accordo sarà stipulato, né il suo esatto contenuto.

Risposta del Consiglio federale.