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Legge federale sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti

14.3415 · Interpellanza · 2014-06-05

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è pregato di rispondere alle seguenti domande riguardo all'applicazione della legge federale sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti (LF-RMA):

1. A dispetto di quanto esplicitamente disposto dalla legge (art. 9 cpv. 3 LF-RMA), in una recente procedura in vista del ritorno né la Corte di appello cantonale né il Tribunale federale ha ordinato che il minore fosse rappresentato (decisione del TF 5A_880/2013 del 16 gennaio 2014). L'Ufficio federale di giustizia (UFG) può contribuire affinché le autorità giudiziarie rispettino la legge? Il Consiglio federale prevede di far valutare la LF-RMA?

2. La legge conferisce all'UFG il mandato di istituire, insieme ai cantoni, "una rete di specialisti e istituzioni a disposizione per la consulenza, la conciliazione e la mediazione, nonché per la rappresentanza dei minori, e in grado di agire con la dovuta sollecitudine". A che punto è oggi questa rete?

3. Supponiamo che i genitori trovino una soluzione comune per il figlio in una procedura di mediazione o di conciliazione. Come è possibile garantire che tale accordo sia valido anche all'estero?

4. Qual è il contributo dell'UFG per garantire la collaborazione internazionale di autorità e tribunali in casi di ritorno? La collaborazione è efficace in caso di rapimenti verso l'estero?

5. In seguito all'entrata in vigore dell'autorità parentale congiunta, il 1° luglio 2014, il Consiglio federale prevede un aumento delle domande all'estero in vista del ritorno? Le corrispondenti risorse sono disponibili?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La legge federale sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti (LF-RMA; RS 211.222.32) attribuisce al Tribunale cantonale di appello e, in seconda e ultima istanza, al Tribunale federale la competenza per statuire sulla restituzione e tutte le relative decisioni. L'Ufficio federale di giustizia (UFG), quale autorità centrale secondo la Convenzione dell'Aia sul rapimento dei minori (RS 0.211.230.02), è un'autorità amministrativa che non ha alcuna influenza sulle decisioni giudiziarie. Dispone tuttavia di altre possibilità per far rispettare la volontà del legislatore: quest'anno organizza per la terza volta, dopo il 2010 e il 2012, uno scambio di esperienze tra i giudici, le autorità e gli specialisti incaricati di trattare domande di ritorno. In tale occasione la giurisprudenza attuale sarà discussa apertamente. È già successo che l'UFG abbia rammentato per scritto a un tribunale che il minore deve essere rappresentato in ogni caso e indipendentemente da eventuali richieste delle parti. Questo costituisce il presupposto affinché il rappresentante del minore possa proporre conclusioni e interporre rimedi giuridici come previsto dalla legge (art. 9 cpv. 3 LF-RMA). Alla luce di tale contesto e dell'esiguo numero di decisioni giudiziarie in questo ambito, il Consiglio federale non vede motivo di commissionare una valutazione dell'applicazione della LF-RMA che vada oltre il bilancio tracciato nel suo rapporto in adempimento del postulato 14.3382 della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura (bilancio sull'attuazione in Svizzera del diritto a essere sentiti di cui all'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo).

2. Attualmente in tutte le regioni svizzere sono disponibili specialisti o istituzioni qualificati e navigati, cui è possibile ricorrere nel caso specifico. Questi specialisti e istituzioni sono collegati tra di loro tramite l'UFG, che collabora strettamente con loro e li sostiene nel loro lavoro. Lo scambio di esperienze è garantito e l'UFG può anche fornire, nel caso concreto, un sostegno finanziario, ad esempio per una mediazione. L'UFG funge pertanto da piattaforma tra gli specialisti e i giudici, che possono a loro volta fare capo alla rete in caso di rapimenti internazionali qualora non dispongano dei contatti necessari.

3. Gli accordi stipulati dinanzi al giudice sollevano difficili questioni giuridiche in materia di competenza ed esecuzione, che andrebbero risolte in maniera uniforme su scala internazionale, tanto più che un accordo tra i genitori è di norma preferibile a una decisione giudiziaria. La Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato ha istituito un gruppo di esperti, cui collabora anche un'esperta svizzera, che si sta attualmente occupando della questione.

4. Oltre ai contatti intrattenuti con i più importanti partner grazie alla partecipazione a conferenze internazionali e a contatti bilaterali (per es. videoconferenze), la collaborazione con le autorità centrali estere riveste una grande importanza per ogni singolo dossier. L'UFG funge da tramite tra le autorità e i giudici svizzeri in cerca delle informazioni necessarie per decidere sul ritorno del minore in Svizzera o all'estero (art. 10 LF-RMA). L'UFG sostiene la cooperazione diretta tra autorità e giudici anche in altro modo, per esempio organizzando nel 2012 a Thun un convegno anglo-tedesco destinato ai giudici e collaborando alla prossima edizione della conferenza in Inghilterra. Il ritorno di minori in Svizzera si svolge spesso in condizioni difficili. L'esperienza insegna che nel caso di rapimenti all'estero le procedure sono laboriose, lunghe e costose. Spesso il sostegno delle autorità estere è purtroppo modesto, la rappresentanza del minore e il sostegno nella mediazione inesistenti. L'UFG può influire in maniera limitata: lo svolgimento e la durata di una procedura all'estero dipendono essenzialmente dal sistema giuridico dello Stato richiesto. Per questo motivo l'UFG ha pubblicato sul suo sito alcune informazioni sulle difficoltà che si pongono durante e dopo una procedura all'estero (https://www.bj.admin.ch/content/bj/it/home/themen/gesellschaft/internationale_kindesentfuehrung/laenderhinweise.html).

5. Il principio dell'autorità parentale congiunta comporta che di norma entrambi i genitori devono acconsentire a un trasferimento all'estero, indipendentemente dal fatto che siano sposati o no. Con la nuova normativa, un numero tendenzialmente maggiore di persone avrà il diritto di presentare una domanda di restituzione. Ci si può pertanto attendere un aumento. Le risorse necessarie saranno messe a disposizione qualora dovesse delinearsi una tale tendenza.

Risposta del Consiglio federale.

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