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Riconoscere il perseguimento a causa di attività politica all'estero quale nuovo motivo d'asilo degno di esame

14.3594 · Interpellanza · 2014-06-20

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Che possibilità vede il Consiglio federale per evitare di sottoporre al regime previsto in caso di domande multiple abusive secondo l'articolo 111c della legge sull'asilo i richiedenti che presentano una seconda domanda d'asilo poiché sono ora perseguiti a causa della loro attività politica al di fuori del Paese d'origine, permettendo loro, alle condizioni usuali, di esercitare un'attività lucrativa o di beneficiare dell'aiuto sociale ed esaminando normalmente la loro domanda d'asilo?

Begründung

Nell'estate 2013 due richiedenti l'asilo respinti sono stati arrestati al loro arrivo in Sri Lanka. L'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha immediatamente bloccato tutti i rimpatri in Sri Lanka. Nel contempo ha fatto riesaminare internamente ed esternamente la procedura dei due richiedenti, ha bloccato i rimpatri e ha avviato per tutti i richiedenti srilankesi respinti un nuovo esame, fondato su criteri aggiornati, dei rischi cui sono esposti. Il 26 maggio 2014 l'UFM ha comunicato che questo nuovo esame dell'allontanamento era necessario per tutti i richiedenti respinti provenienti dallo Sri Lanka e giustificato alla luce della nuova situazione.

Alcuni richiedenti srilankesi respinti hanno spiegato che le autorità dello Sri Lanka perseguono richiedenti respinti a causa dell'attività politica esercitata al di fuori del Paese d'origine, ad esempio in Svizzera. Si tratta quindi di motivi di persecuzione diversi da quelli fatti valere dagli interessati nella prima domanda d'asilo. Essi hanno pertanto presentato una nuova domanda, che però nella maggior parte dei casi i competenti servizi svizzeri considerano generalmente una domanda multipla abusiva secondo l'articolo 111c della legge sull'asilo. Hanno così inflitto un divieto di lavoro a richiedenti l'asilo srilankesi in parte ben integrati ed esercitanti un'attività lucrativa, escludendoli dalla possibilità di percepire prestazioni di aiuto sociale. Gli interessati si sono ritrovati loro malgrado per molti mesi in difficoltà sociali indegne. In alcuni casi tale situazione perdura tuttora.

Anche la decisione del governo dello Sri Lanka del 21 marzo 2014 citata nell'interpellanza 14.3349 mostra che esso fa tutto il possibile per perseguire con mezzi alquanto repressivi anche i cittadini che svolgono attività politiche al di fuori dello Sri Lanka. Ciò deve essere riconosciuto quale nuovo motivo d'asilo degno d'esame.

Stellungnahme des Bundesrates

I motivi soggettivi e oggettivi posteriori alla fuga sono chiaramente distinti nella legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31), in quanto comportano conseguenze giuridiche diverse. I motivi soggettivi insorti dopo la fuga sono legati al comportamento successivo della persona e sono determinanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato (p. es. le attività politiche in esilio o un cambiamento di confessione). Portano sempre all'esclusione dell'asilo (art. 54 LAsi). Tale esclusione vuole evitare che una persona ottenga l'asilo soltanto per aver lasciato il suo Paese d'origine o per essersi comportata in un determinato modo all'estero. Accordare l'asilo sulla base di tali motivi significherebbe svuotare l'istituto del diritto d'asilo della sua essenza. La persona riconosciuta come rifugiato in base a motivi soggettivi è ammessa provvisoriamente in Svizzera in considerazione del carattere illecito dell'esecuzione dell'allontanamento. Di recente il legislatore ha tuttavia precisato che, fatte salve le disposizioni della Convenzione sullo statuto dei rifugiati, i motivi sorti da un comportamento successivo alla partenza dal Paese d'origine non comportano il riconoscimento della qualità di rifugiato se non sono l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente (art. 3 cpv. 4 LAsi, si veda anche la decisione del Tribunale amministrativo federale del 26 giugno 2014, D-863/2014).

I motivi oggettivi posteriori alla fuga sono legati a circostanze ed eventi che si producono nel Paese d'origine o di provenienza dell'interessato indipendentemente dalla sua persona (p. es. un colpo di Stato o un'ondata repressiva). Possono condurre al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell'asilo (art. 49 LAsi).

Le attività politiche esercitate all'estero possono quindi comportare il riconoscimento della qualità di rifugiato e, a seconda delle circostanze, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria in Svizzera. Il Consiglio federale non intende modificare questo sistema applicato da molti anni.

L'articolo 111c LAsi relativo alle domande multiple intende semplificare e accelerare la procedura d'asilo quando la medesima persona presenta una nuova domanda d'asilo nei cinque anni seguenti il passaggio in giudicato di una decisione in materia d'asilo e di allontanamento. In questo caso la procedura si svolge per iscritto e l'autorità procede all'assunzione delle prove conformemente alla legge federale sulla procedura amministrativa. L'articolo 111c LAsi non dichiara in alcun caso di per sé abusiva una nuova domanda d'asilo. L'Ufficio federale della migrazione (UFM) esamina accuratamente in ogni caso se esistono nuovi motivi d'asilo. Questa disposizione permette al richiedente di ottenere rapidamente certezza in merito alla sua nuova domanda d'asilo. Soltanto le domande multiple infondate o presentate ripetutamente con gli stessi motivi sono stralciate senza formalità (art. 111c cpv. 2 LAsi).

È vero che l'articolo 82 capoverso 2 LAsi prevede il regime del soccorso d'emergenza durante la procedura d'asilo ai sensi dell'articolo 111c LAsi. Questa situazione è tuttavia di breve durata quando il caso è chiaramente positivo e porta al riconoscimento della qualità di rifugiato, e concerne soltanto i richiedenti respinti già sottoposti al regime del soccorso d'emergenza. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può peraltro autorizzare i cantoni a prorogare le autorizzazioni d'esercitare un'attività lucrativa delle persone che hanno presentato una nuova domanda d'asilo se circostanze speciali lo giustificano (art. 43 cpv. 3 LAsi).

Risposta del Consiglio federale.

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