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14.3630 · Interpellanza · 2014-06-20

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

L'accordo MEDIA dell'Unione europea disciplina la promozione dello sviluppo, della distribuzione e della commercializzazione di film di produzione europea. L'accordo consente ai cineasti svizzeri di trarre vantaggio da misure di promozione dell'Unione europea. Allo stesso tempo l'accordo MEDIA, come anche altre norme a livello di UE e di Stati membri dell'UE, introduce in Svizzera armonizzazioni normative nel settore dei media elettronici e delle prescrizioni concernenti la pubblicità.

Le discussioni politiche e le richieste in ambito di tutela dell'ambiente, tutela dei minori, tabacco e alcol, politica di prevenzione o lotta alla discriminazione sono preoccupanti e comportano una grande quantità di prescrizioni nuove e, di conseguenza, una densità normativa sempre maggiore. Per la Commissione europea i divieti pubblicitari fungono viepiù da strumenti atti a ottenere e imporre modelli di comportamento sociali voluti a livello statale: una tendenza che si nota anche nell'Ufficio federale della sanità pubblica.

1. Anche il Consiglio federale parte dal presupposto che la Svizzera dovrebbe recepire queste normative dell'UE con un accordo istituzionale?

2. Il Consiglio federale è disposto a stilare un elenco con le prescrizioni vigenti, pianificate e discusse per i media elettronici a livello di UE, Stati membri dell'UE e Svizzera, nello specifico per i settori quali divieti e limitazioni in ambito pubblicitario (ad es. tabacco, alcol, prodotti cosmetici, alimentazione infantile, ecc.), pubblicità gastronomiche (prescrizioni più severe ad es. in merito a grassi, zucchero e sale), pubblicità per automobili e prodotti ad alto consumo energetico (ampi obblighi di dichiarazione e di informazione), divieti di sponsorizzazione per media elettronici, intensificazione della normativa in materia di pubblicità per servizi nel settore finanziario, sviluppo della possibilità di azioni collettive e imposizione più rigorosa del diritto applicabile in materia pubblicitaria con sanzioni pecuniarie e liste nere?

3. Secondo il Consiglio federale, il campo di applicazione delle direttive di cui sopra rischia di essere esteso dal settore televisivo a tutti i servizi mediatici audiovisivi (incluso Internet)?

4. Di quali altre prescrizioni, condizioni e misure pianificate concretamente per il prossimo futuro nel settore di Internet è a conoscenza il Consiglio federale?

Stellungnahme des Bundesrates

La Svizzera ha partecipato al programma MEDIA dal 2006 fino allo scadere dell'ultimo accordo MEDIA nel 2013. Dall'inizio del 2014 il programma MEDIA fa parte, insieme al programma Cultura, del programma di promozione culturale "Europa creativa". Per il momento la Svizzera non vi prende più parte ma sta attualmente trattando con l'UE un'eventuale partecipazione.

1. I negoziati tra la Svizzera e l'UE relativi a un accordo istituzionale sono attualmente in corso. L'accordo istituzionale definirà regole relative all'interpretazione del diritto, alla sorveglianza e alla procedura di composizione delle divergenze tra le parti contraenti nell'ambito degli accordi bilaterali di accesso al mercato. È inoltre previsto un adeguamento giuridico degli accordi dinamico, ma non automatico, al pertinente acquis europeo. Ogni futuro recepimento del diritto dovrà continuare a essere oggetto di una decisione a se stante della Svizzera. In questo modo saranno preservate l'indipendenza e le procedure costituzionali e democratiche del Paese.

L'accordo "Europa creativa" disciplina la partecipazione della Svizzera al programma MEDIA e al programma Cultura dell'UE. Si tratta di un accordo di partecipazione a un programma e, ad avviso del Consiglio federale, non rientrerà nel campo di applicazione di un accordo istituzionale.

Se i negoziati sull'accordo "Europa creativa" potranno essere conclusi con esito positivo, il Parlamento avrà occasione di esprimersi sulla partecipazione della Svizzera a questi programmi.

2. In Svizzera sono già in vigore numerose norme relative alla pubblicità nei media elettronici. Innanzitutto sono applicabili le norme sulla pubblicità della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera (RS 0.784.405), della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40) e dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV; RS 784.401). A queste si aggiungono atti legislativi specifici come l'ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti (OPuM; RS 812.212.5) o l'ordinanza sul tabacco (OTab; RS 817.06) che contengono norme relative alla pubblicità applicabili anche ai media elettronici.

Per concludere con l'UE un accordo bilaterale MEDIA è indispensabile una trasposizione delle disposizioni della direttiva 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi (Direttiva AVSM, Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, direttiva sui servizi di media audiovisivi, GU L 95, 15 aprile 2010). La Svizzera ha pertanto adottato parti di questa direttiva nel quadro dell'ultimo accordo MEDIA. In tale occasione ha allentato autonomamente le disposizioni concernenti la pubblicità di alcol in televisione, per evitare che i fornitori svizzeri subissero svantaggi.

Le disposizioni della direttiva AVSM sono applicabili non solo ai servizi televisivi transfrontalieri ma anche ai servizi a richiesta (on demand). Questi servizi propongono immagini animate che possono essere visualizzate in qualsiasi momento dall'utente attraverso reti di comunicazione elettronica e sono equiparate a programmi televisivi. La direttiva AVSM fornisce una definizione ristretta del concetto di servizi on demand, escludendo la maggior parte dei siti Internet, anche quelli che contengono elementi audiovisivi solo a scopo accessorio.

Un eventuale adeguamento del diritto svizzero in materia di pubblicità alla direttiva AVSM è attualmente oggetto dei negoziati con l'UE. Il Consiglio federale è del parere che la compilazione di un simile elenco abbia senso solo dopo la conclusione dei negoziati.

3.Come precisato alla risposta 2, la direttiva AVSM disciplina sia i servizi televisivi lineari che i servizi a richiesta (on demand) non lineari, ma non contempla la maggior parte dei siti Internet. La AVSM è stata sottoposta a revisione per l'ultima volta nel 2010. Data la dinamicità di sviluppo del settore dei media, l'UE sta attualmente valutando la necessità di un'ulteriore revisione. Il 24 aprile 2013 la Commissione UE ha avviato un dibattito pubblico sull'argomento con la pubblicazione del libro verde "Prepararsi a un mondo audiovisivo della piena convergenza: crescita, creazione e valori". Dai circa 230 pareri non emerge una tendenza univoca né verso una maggiore regolamentazione né verso una deregolamentazione dei media elettronici.

Il Consiglio federale non ritiene che, nel breve o medio periodo, il campo di applicazione della direttiva AVSM sarà esteso ad altri servizi mediatici attualmente non contemplati nella medesima, ma segue attentamente il dibattito sul tema in corso in tutta l'UE.

4.Nel quadro della procedura di consultazione sulla nuova legge federale sui prodotti del tabacco (LPTab), sono attualmente in corso dibattiti sui limiti da imporre alla pubblicità in contenuti trasmessi elettronicamente (e-mail, pagine Internet, SMS, ecc.) per i prodotti del tabacco e per gli oggetti che costituiscono un'unità funzionale con i prodotti del tabacco consumati.

Risposta del Consiglio federale.