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14.3827 · Interpellanza · 2014-09-25

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il 22 luglio 2014, il tribunale amministrativo di Colonia ha pronunciato una sentenza favorevole ai pazienti. In casi eccezionali, l'Istituto federale tedesco per i medicamenti e i dispositivi medici deve consentire ai pazienti affetti da dolori cronici che possono essere leniti soltanto con la canapa la coltivazione di canapa ad uso personale.

In Svizzera molti pazienti impiegano illegalmente la canapa per curare i propri dolori perché l'accesso a cure a base di canapa è soggetto a una complicata procedura di autorizzazione e la canapa è venduta a prezzi assurdi. Di per sé, l'autorizzazione al consumo è di fatto irrilevante se la canapa è troppo cara per chi ne ha bisogno e le casse malati non ne coprono i costi.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. È disposto ad agevolare l'accesso alla canapa per la terapia del dolore alle persone gravemente malate di cancro o di AIDS o affette da sclerosi multipla, Parkinson, dolori cronici o malattie artritiche o reumatiche? In questo modo si migliorerebbe la loro qualità di vita e si potrebbe forse rendere possibile una loro reintegrazione nel mondo del lavoro.

2. L'UFSP non potrebbe incaricare i produttori di canapa di sviluppare varietà ad alto contenuto di CBD, per esempio la ruderalis e la bediol(R) (> 6 per cento di THC e 7,5 per cento di CBD)? Queste varietà hanno proprietà curative, ma non provocano forti effetti psicotropi.

3. L'UFSP ha la possibilità di introdurre a livello d'ordinanza l'obbligo per le casse malati di coprire i costi sostenuti dalle farmacie per la fornitura di canapa?

4. La canapa potrebbe essere consegnata a una farmacia scelta dal paziente?

5. Quali leggi devono essere modificate affinché anche in Svizzera le persone gravemente malate possano legalmente coltivare canapa ad uso personale?

Stellungnahme des Bundesrates

1. In base al diritto vigente tutti i medici in Svizzera sono autorizzati a curare i propri pazienti con farmaci a base di canapa.

Oltre al medicamento contenente canapa Sativex(R), autorizzato in Svizzera dal novembre del 2013, i medici possono prescrivere, per un'applicazione medica limitata, il medicamento a base di canapa sintetica dronabinolo o la tintura di canapa di derivazione naturale. Tutte le applicazioni sono soggette all'autorizzazione eccezionale dell'Ufficio della sanità pubblica UFSP, salvo l'impiego del Sativex(R) per il trattamento di malati di sclerosi multipla secondo l'informazione professionale.

Di norma l'UFSP si pronuncia su una domanda di autorizzazione eccezionale previo ricevimento della documentazione necessaria entro cinque giorni. In base alle disposizioni di legge vigenti, l'accesso agevolato alla canapa per la terapia del dolore non è ammesso.

2. La coltivazione di canapa contenente THC non compete alla Confederazione. Inoltre la legge sugli stupefacenti (LStup; RS 812.121) non le consente di emanare prescrizioni sulla coltivazione di determinate varietà di canapa. Per questi motivi l'UFSP non può conferire incarichi a terzi.

3. I costi di medicamenti pronti per l'uso quali il Sativex(R) sono coperti dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) solo se figurano nell'elenco delle specialità (ES) e vengono impiegati secondo l'indicazione ammessa. Inoltre l'AOMS potrebbe farsi carico dei costi delle preparazioni magistrali a base di canapa effettuate in farmacia, qualora la canapa figurasse nell'elenco dei medicamenti con tariffa (EMT). Finora, tuttavia, né il Sativex(R) né la canapa sono ammessi nei suddetti elenchi. Un medicamento è inserito nell'ES solo se omologato da Swissmedic e se soddisfa i criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità. L'UFSP esamina le relative domande dei titolari di omologazioni farmaceutiche e autorizza l'ammissione nell'elenco qualora i criteri siano soddisfatti. L'ammissione delle sostanze attive nell'EMT sottostà per analogia alle condizioni di ammissione fissate per l'ES. L'UFSP esamina allo stesso modo la domanda verificando che i criteri siano stati soddisfatti e il Dipartimento federale dell'interno decide sull'ammissione nell'EMT.

In tutti gli altri casi l'assicuratore non è tenuto a rimborsare i costi dei medicamenti a base di canapa.

4. Tutte le farmacie in possesso di un'autorizzazione cantonale per il commercio al dettaglio possono, dietro presentazione della ricetta medica, consegnare medicamenti contenenti THC.

5. La LStup consente la coltivazione di canapa solo a determinate condizioni previo rilascio di un'autorizzazione eccezionale da parte dell'UFSP, ossia nei casi in cui la canapa venga impiegata per la ricerca scientifica, lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata (compassionate use) destinata a un malato grave (cfr. art. 8 cpv. 5 e 6 LStup). L'uso di canapa coltivata dallo stesso malato a scopo terapeutico, a cui si fa riferimento nella presente interpellanza, è una delle eccezioni non contemplate dalla revisione della LStup entrata in vigore il 1° gennaio 2011 e pertanto l'UFSP non si è dovuto finora pronunciare sulla questione. Tuttavia l'ufficio sta valutando se ed eventualmente a quali condizioni in futuro i malati potranno coltivare a titolo personale canapa per coprire il proprio fabbisogno medicinale. Anche in questi casi deve però valere il principio che la coltivazione di canapa è vietata ed è considerata un atto punibile in mancanza di un'autorizzazione eccezionale rilasciata dall'UFSP.

Risposta del Consiglio federale.